Art. 33 
 
Disposizioni per  l'Agenzia  Industrie  Difesa  in  settori  ad  alta
          intensita' tecnologica e di interesse strategico 
 
  1. Allo  scopo  di  potenziare  la  capacita'  produttiva,  nonche'
incrementare le competenze del personale presso le unita'  produttive
dell'Agenzia Industrie Difesa, di  cui  all'articolo  48  del  codice
dell'ordinamento militare((, di cui al decreto legislativo  15  marzo
2010, n. 66)),  in  settori  ad  alta  intensita'  tecnologica  e  di
interesse strategico, per  l'apertura  di  nuove  filiere  produttive
attraverso la  realizzazione  di  interventi  di  ammodernamento,  e'
autorizzato a favore dell'Agenzia industrie difesa un  contributo  di
euro 5.500.000 per l'anno 2023  e  di  euro  9.000.000  ((per  l'anno
2024.)) 
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  48  del  decreto
          legislativo  15  marzo  2010,  n.   66,   recante   «Codice
          dell'ordinamento militare»: 
                «Art. 48 (Agenzia industrie difesa). -  1.  L'Agenzia
          industrie difesa, istituita, nelle forme disciplinate dagli
          articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
          300, con personalita' giuridica  di  diritto  pubblico,  e'
          posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, per  il
          conseguimento dei  suoi  specifici  obiettivi  e  missioni,
          nonche' per lo svolgimento  dei  compiti  permanenti  cosi'
          come previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera r),  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'Agenzia e' quello di
          gestire unitariamente le attivita' delle unita'  produttive
          e industriali della difesa indicate con uno o piu'  decreti
          del Ministro della difesa. L'Agenzia  utilizza  le  risorse
          finanziarie materiali e umane  delle  unita'  dalla  stessa
          amministrate nella misura stabilita dal regolamento di  cui
          al comma 2. 
                2.  Le  norme  concernenti  l'organizzazione   e   il
          funzionamento dell'Agenzia sono definite  nel  regolamento,
          nel rispetto dell'obiettivo dell'economica gestione  e  dei
          principi che regolano la concorrenza e il mercato in quanto
          applicabili.»