Art. 33
Disposizioni per l'Agenzia Industrie Difesa in settori ad alta
intensita' tecnologica e di interesse strategico
1. Allo scopo di potenziare la capacita' produttiva, nonche'
incrementare le competenze del personale presso le unita' produttive
dell'Agenzia Industrie Difesa, di cui all'articolo 48 del codice
dell'ordinamento militare((, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66)), in settori ad alta intensita' tecnologica e di
interesse strategico, per l'apertura di nuove filiere produttive
attraverso la realizzazione di interventi di ammodernamento, e'
autorizzato a favore dell'Agenzia industrie difesa un contributo di
euro 5.500.000 per l'anno 2023 e di euro 9.000.000 ((per l'anno
2024.))
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 48 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell'ordinamento militare»:
«Art. 48 (Agenzia industrie difesa). - 1. L'Agenzia
industrie difesa, istituita, nelle forme disciplinate dagli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, con personalita' giuridica di diritto pubblico, e'
posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, per il
conseguimento dei suoi specifici obiettivi e missioni,
nonche' per lo svolgimento dei compiti permanenti cosi'
come previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera r), della
legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'Agenzia e' quello di
gestire unitariamente le attivita' delle unita' produttive
e industriali della difesa indicate con uno o piu' decreti
del Ministro della difesa. L'Agenzia utilizza le risorse
finanziarie materiali e umane delle unita' dalla stessa
amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui
al comma 2.
2. Le norme concernenti l'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia sono definite nel regolamento,
nel rispetto dell'obiettivo dell'economica gestione e dei
principi che regolano la concorrenza e il mercato in quanto
applicabili.»