Art. 34 
 
Modifiche   alla   disciplina   dei   contributi   per   il   settore
                 dell'autotrasporto merci e persone 
 
  1. All'articolo 14 del decreto-legge 23  settembre  2022,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.  175,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole da: «da destinare» fino  alla  fine  del
comma sono sostituite dalle seguenti: 
      «da destinarsi: 
        a) quanto a 85 milioni  di  euro,  al  riconoscimento  di  un
contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a  favore
delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione  in  Italia
esercenti le attivita' di  trasporto  indicate  all'articolo  24-ter,
comma 2, lettera a), numero 2) del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504.  Il  predetto  contributo  e'
riconosciuto nella misura  massima  del  28  per  cento  della  spesa
sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022, e comunque  nel  limite
massimo di spesa indicato al precedente periodo, per  l'acquisto  del
gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro
5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle  predette  attivita',
al netto dell'imposta sul valore  aggiunto,  comprovato  mediante  le
relative fatture d'acquisto. Le eventuali  risorse  che  residuino  a
seguito del  riconoscimento  delle  istanze  avanzate  ai  sensi  dei
periodi precedenti possono essere utilizzate per il riconoscimento di
un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima
del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022
dalle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione  in  Italia
esercenti le attivita' di  trasporto  indicate  all'articolo  24-ter,
comma 2, lettera a), numero 1)((, del citato testo unico  di  cui  al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,))  per  l'acquisto  del
gasolio impiegato in  veicoli,  di  categoria  euro  5  o  superiore,
utilizzati  per  l'esercizio  delle  predette  attivita',  al   netto
dell'imposta sul valore aggiunto,  comprovato  mediante  le  relative
fatture d'acquisto; 
        b) quanto a 15 milioni  di  euro,  al  riconoscimento  di  un
contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a  favore
delle imprese che effettuano  servizi  di  trasporto  di  persone  su
strada resi ai sensi e per gli effetti  del  decreto  legislativo  21
novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate
dal Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di  autorizzazioni  rilasciate
dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme  regionali  di
attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,  nonche'
dei servizi di trasporto di persone su strada  resi  ai  sensi  della
legge 11 agosto 2003, n. 218. Il predetto contributo e'  riconosciuto
nella misura massima del 12  per  cento  della  spesa  sostenuta  nel
secondo semestre dell'anno 2022, e comunque  nel  limite  massimo  di
spesa indicato al precedente  periodo,  per  l'acquisto  del  gasolio
impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di  categoria  euro  5  o
superiore, utilizzati per l'esercizio delle  predette  attivita',  al
netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  comprovato  mediante  le
relative fatture d'acquisto.»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. I crediti d'imposta di cui al comma 1, lettere a) e  b)
sono  utilizzabili   esclusivamente   in   compensazione   ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Non
si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e  di  cui  all'articolo  34  della  legge  23
dicembre 2000, n.  388.  Essi  non  concorrono  alla  formazione  del
reddito d'impresa ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. I predetti crediti d'imposta sono cumulabili con  altre
agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi  costi,  a  condizione
che tale cumulo,  tenuto  conto  anche  della  non  concorrenza  alla
formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita'  produttive,  non  porti  al  superamento  del  costo
sostenuto. I crediti di imposta possono essere utilizzati entro il 31
dicembre 2023.»; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano
nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai
relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'  di   attuazione   delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, con particolare riguardo alle
procedure di concessione  dei  contributi,  sotto  forma  di  credito
d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di  spesa  previsti,
nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni  di  revoca  e
all'effettuazione dei controlli.». 
  2. L'articolo  7  del  decreto-legge  18  novembre  2022,  n.  176,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6,  e'
abrogato. 
  3. All'articolo 1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 503 e' sostituito dai seguenti: 
      «503. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti
dall'aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante,  alle
imprese  aventi  sede  legale  o  stabile  organizzazione  in  Italia
esercenti le attivita' di  trasporto  indicate  all'articolo  24-ter,
comma 2, lettera a), numero 1), del testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' riconosciuto, nel  limite  di
200 milioni di euro per l'anno  2023,  un  contributo  straordinario,
sotto forma di credito di imposta, nella misura massima  del  12  per
cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022  per
l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di  categoria  euro  5  o
superiore utilizzati dai  medesimi  soggetti  per  l'esercizio  delle
predette  attivita',  al  netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.  Le  disposizioni
del presente comma si applicano nel rispetto della normativa  europea
in materia di aiuti di Stato. Ai  relativi  adempimenti  provvede  il
((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.)) 
      ((503-bis. Il credito))  d'imposta  di  cui  al  comma  503  e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano  i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla  formazione  del  reddito
d'impresa ne' della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui  agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del  reddito
e  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non porti al superamento del ((costo sostenuto»;)) 
    b) al comma 504, dopo le parole: «al comma 503» sono aggiunte  le
seguenti: «con particolare riguardo alle procedure di concessione del
contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa  previsto,
pari  a  200  milioni  di  euro  per  l'anno   2023,   nonche'   alla
documentazione   richiesta,   alle    condizioni    di    revoca    e
all'effettuazione dei controlli». 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Si riporta il testo dell'articolo 14, commi  1  e  2,
          del decreto-legge 23 settembre 2022,  n.  144,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17  novembre  2022,  n.  175
          recante «Ulteriori misure urgenti in  materia  di  politica
          energetica   nazionale,   produttivita'   delle    imprese,
          politiche  sociali  e  per  la  realizzazione   del   Piano
          nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 14 (Disposizioni per il  sostegno  del  settore
          del trasporto). -  1.  Al  fine  di  mitigare  gli  effetti
          economici derivanti dagli aumenti  eccezionali  dei  prezzi
          dei carburanti, e' autorizzata la spesa di 100  milioni  di
          euro per l'anno 2022, da destinarsi: 
                  a) quanto a 85 milioni di euro,  al  riconoscimento
          di un contributo  straordinario,  sotto  forma  di  credito
          d'imposta, a favore delle  imprese  aventi  sede  legale  o
          stabile organizzazione in Italia esercenti le attivita'  di
          trasporto indicate all'articolo 24-ter,  comma  2,  lettera
          a),  numero  2)  del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
          al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il predetto
          contributo e' riconosciuto nella misura massima del 28  per
          cento della spesa sostenuta nel primo  trimestre  dell'anno
          2022, e comunque nel limite massimo di  spesa  indicato  al
          precedente periodo, per l'acquisto  del  gasolio  impiegato
          dai medesimi soggetti in veicoli, di  categoria  euro  5  o
          superiore,  utilizzati  per  l'esercizio   delle   predette
          attivita',  al  netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
          comprovato mediante  le  relative  fatture  d'acquisto.  Le
          eventuali   risorse   che   residuino   a    seguito    del
          riconoscimento delle istanze avanzate ai sensi dei  periodi
          precedenti possono essere utilizzate per il  riconoscimento
          di un contributo, sotto forma di credito  d'imposta,  nella
          misura massima del 12 per cento della spesa  sostenuta  nel
          secondo trimestre del 2022 dalle imprese aventi sede legale
          o stabile organizzazione in Italia esercenti  le  attivita'
          di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera
          a), numero 1), del citato testo unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  per  l'acquisto  del
          gasolio  impiegato  in  veicoli,  di  categoria  euro  5  o
          superiore  utilizzati  per   l'esercizio   delle   predette
          attivita',  al  netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
          comprovato mediante le relative fatture d'acquisto; 
                  b) quanto a 15 milioni di euro,  al  riconoscimento
          di un contributo  straordinario,  sotto  forma  di  credito
          d'imposta, a favore delle imprese che effettuano servizi di
          trasporto di persone su strada resi  ai  sensi  e  per  gli
          effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005,  n.  285,
          ovvero  sulla  base  di   autorizzazioni   rilasciate   dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del
          regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del  21  ottobre  2009,  ovvero  sulla  base  di
          autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali
          ai sensi delle norme regionali di  attuazione  del  decreto
          legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonche'  dei  servizi
          di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge
          11  agosto  2003,  n.  218.  Il  predetto   contributo   e'
          riconosciuto nella misura massima del 12  per  cento  della
          spesa sostenuta nel  secondo  semestre  dell'anno  2022,  e
          comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente
          periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai  medesimi
          soggetti in veicoli,  di  categoria  euro  5  o  superiore,
          utilizzati per l'esercizio  delle  predette  attivita',  al
          netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante
          le relative fatture d'acquisto. 
              1-bis. I crediti d'imposta di cui al comma  1,  lettere
          a) e b) sono utilizzabili esclusivamente  in  compensazione
          ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio
          1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo
          1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
          all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  Essi
          non concorrono alla formazione del  reddito  d'impresa  ne'
          della  base   imponibile   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita' produttive e non rilevano ai fini del rapporto di
          cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle
          imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.  I  predetti  crediti
          d'imposta  sono  cumulabili  con  altre  agevolazioni   che
          abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che  tale
          cumulo, tenuto  conto  anche  della  non  concorrenza  alla
          formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive,   non   porti   al
          superamento del  costo  sostenuto.  I  crediti  di  imposta
          possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023. 
              2. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano nel rispetto della normativa europea  in  materia
          di aiuti di Stato.  Ai  relativi  adempimenti  provvede  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto
          del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione  delle
          disposizioni di cui ai commi 1  e  1-bis,  con  particolare
          riguardo alle  procedure  di  concessione  dei  contributi,
          sotto  forma  di  credito  d'imposta,  anche  ai  fini  del
          rispetto  dei  limiti  di  spesa  previsti,  nonche'   alla
          documentazione  richiesta,  alle  condizioni  di  revoca  e
          all'effettuazione dei controlli.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24- ter,  comma  2,
          lettera a), numero 2) del decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n.  504,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative»: 
                «Art. 24-ter (Gasolio commerciale). - Omissis. 
                2. Per gasolio commerciale usato come  carburante  si
          intende il gasolio impiegato da veicoli,  ad  eccezione  di
          quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a  decorrere  dal
          1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro
          4 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in  virtu'  di
          altro titolo che ne garantisca l'esclusiva  disponibilita',
          per i seguenti scopi: 
                  a) attivita' di trasporto di merci con  veicoli  di
          massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate
          esercitata da: 
                    1)  persone   fisiche   o   giuridiche   iscritte
          nell'albo nazionale degli  autotrasportatori  di  cose  per
          conto di terzi; 
                    2) persone  fisiche  o  giuridiche  munite  della
          licenza di esercizio dell'autotrasporto di  cose  in  conto
          proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito".» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  recante  «Norme  di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni»: 
                «Art. 17 (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  dei
          crediti relativi alle imposte sui redditi e  alle  relative
          addizionali, alle imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
          per  importi  superiori  5.000  euro  annui,  puo'   essere
          effettuata a partire dal decimo giorno successivo a  quello
          di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui
          il credito emerge. 
                2.  Il  versamento  unitario   e   la   compensazione
          riguardano i crediti e i debiti relativi: 
                  a)  alle  imposte  sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato  articolo  3
          resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
          competente sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                  b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'articolo 74; 
                  c)  alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                  d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                  d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1,  commi
          da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
                  e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari
          di   posizione   assicurativa   in   una   delle   gestioni
          amministrate  da  enti  previdenziali,  comprese  le  quote
          associative; 
                  f) ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  g)  ai  premi  per   l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti  ai
          sensi del testo unico approvato con decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                  h) agli interessi previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'articolo 20; 
                  h-bis)  al  saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461,e  del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo  31  della
          legge 28 febbraio 1986, n. 41, come  da  ultimo  modificato
          dall'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
                  h-ter) alle altre entrate individuate  con  decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                  h-quater)  al  credito  d'imposta  spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche. 
                  h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio  2005,  n.7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni. 
                  h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
                  h-septies) alle tasse scolastiche. 
                2-bis. 
                2-ter. Qualora il credito di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato. 
                2-quater.  In   deroga   alle   previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di cessazione della  partita  IVA,  ai  sensi
          dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'  esclusa  la
          facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
          provvedimento, della compensazione dei  crediti,  ai  sensi
          del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
          prescindere dalla tipologia  e  dall'importo  dei  crediti,
          anche  qualora  questi  ultimi  non  siano   maturati   con
          riferimento all'attivita' esercitata  con  la  partita  IVA
          oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
          la partita IVA risulti cessata. 
                2-quinquies.  In  deroga  alle  previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di esclusione della partita IVA  dalla  banca
          dati  dei  soggetti  passivi  che   effettuano   operazioni
          intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma  15-bis,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633,  e'  esclusa  la  facolta'  di  avvalersi,  a
          partire dalla data di  notifica  del  provvedimento,  della
          compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del  comma  1  del
          presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
          quando  non  siano  rimosse  le  irregolarita'  che   hanno
          generato l'emissione del provvedimento di esclusione. 
                2-sexies. Nel caso di utilizzo  in  compensazione  di
          crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
          e 2-quinquies, il modello F24 e'  scartato.  Lo  scarto  e'
          comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia  delle
          entrate al  soggetto  che  ha  trasmesso  il  modello  F24,
          mediante apposita ricevuta.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 53,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»: 
                «Omissis. 
                53. A partire dal 1° gennaio 2008,  anche  in  deroga
          alle disposizioni previste dalle singole leggi  istitutive,
          i  crediti  d'imposta  da  indicare  nel  quadro  RU  della
          dichiarazione dei redditi  possono  essere  utilizzati  nel
          limite annuale di 250.000 euro.  L'ammontare  eccedente  e'
          riportato  in  avanti  anche  oltre  il  limite   temporale
          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
          comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo   a
          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
          l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente  comma  non  si
          applica al credito d'imposta di cui all'articolo  1,  comma
          280, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296;  il  tetto
          previsto dal presente  comma  non  si  applica  al  credito
          d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge  27
          dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1°  gennaio
          2010. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 34 della  legge  23
          dicembre  2000,  n.  388,  recante  «Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2001)»: 
                «Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione  e
          versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2001
          il limite massimo dei crediti di imposta e  dei  contributi
          compensabili  ai  sensi  dell'articolo   17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero  rimborsabili  ai
          soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
          miliardo per  ciascun  anno  solare.  Tenendo  conto  delle
          esigenze   di   bilancio,   con   decreto   del    Ministro
          dell'economia e delle finanze, il limite di cui al  periodo
          precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1°  gennaio
          2010, fino a 700.000 euro. 
                2. Le domande di rimborso presentate al  31  dicembre
          2000 non possono essere revocate. 
                3. All'articolo 3, secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e'
          aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
                  "h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici  di
          cui alle tabelle 
                  A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720". 
                4. Se  le  ritenute  o  le  imposte  sostitutive  sui
          redditi  di  capitale  e  sui  redditi  diversi  di  natura
          finanziaria, non sono state operate ovvero non  sono  stati
          effettuati dai sostituti d'imposta o dagli  intermediari  i
          relativi versamenti nei termini ivi previsti, si  fa  luogo
          in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
          nella misura ridotta indicata nell'articolo  13,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
          472,  qualora  gli   stessi   sostituti   o   intermediari,
          anteriormente alla presentazione della dichiarazione  nella
          quale sono esposti i versamenti delle predette  ritenute  e
          imposte,  abbiano  eseguito  il   versamento   dell'importo
          dovuto, maggiorato  degli  interessi  legali.  La  presente
          disposizione si applica se la violazione non e' stata  gia'
          constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
          verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali  il
          sostituto d'imposta o l'intermediario hanno  avuto  formale
          conoscenza e sempre che il  pagamento  della  sanzione  sia
          contestuale al versamento dell'imposta. 
                5. All'articolo 37,  primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "entro il termine previsto dall'articolo  2946  del
          codice civile" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro  il
          termine di decadenza di quarantotto mesi". 
                6. All'articolo 38, secondo comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle  seguenti:
          "di quarantotto mesi".» 
              - Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma 5,
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, recante «Approvazione del testo  unico  delle
          imposte sui redditi»: 
                «Art. 61 (Interessi  passivi).  -  1.  Gli  interessi
          passivi inerenti all'esercizio  d'impresa  sono  deducibili
          per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 
                2. La parte di interessi passivi  non  deducibile  ai
          sensi del comma 1 del presente  articolo  non  da'  diritto
          alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)
          del comma 1 dell'articolo 15.» 
                «Art. 109 (Norme generali sui componenti del  reddito
          d'impresa). - Omissis. 
                5. Le spese e gli altri componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di cui all'articolo 87, non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3  dell'articolo
          95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1,  commi  503,
          503-bis e  504,  della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197
          «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2023 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2023-2025»,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Omissis. 
                503.  Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  economici
          derivanti dall'aumento del prezzo del  gasolio  utilizza-to
          come carburante, alle imprese aventi sede legale o  stabile
          organizzazione  in  Italia  esercenti   le   attivita'   di
          trasporto indicate all'articolo 24-ter,  comma  2,  lettera
          a),  numero  1),  del  testo   unico   delle   disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e relative san-zioni penali  e  amministrative,  di
          cui al decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504,  e'
          riconosciuto, nel limite di 200 milioni di euro per  l'anno
          2023, un contributo straordinario, sotto forma  di  credito
          di imposta, nella misura massima del  12  per  cento  della
          spesa sostenuta nel secondo trimestre  dell'anno  2022  per
          l'aquisto del gasolio impiegato  in  veicoli  di  categoria
          euro 5 o superiore utilizzati  dai  medesimi  soggetti  per
          l'esercizio delle predette attivita', al netto dell'imposta
          sul  valore  aggiunto,  comprova-to  mediante  le  relative
          fatture d'acquisto. Le disposizioni del presente  comma  si
          applicano nel ri-spetto della normativa europea in  materia
          di aiuti di Stato.  Ai  relativi  adempimenti  provvede  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
                503-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 503  e'
          utilizzabile  esclusivamente   incompensazione   ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241.Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,  comma
          53,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244  e  di  cui
          all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,  n.  388.  Il
          credito d'imposta non concorre alla formazione del  reddito
          d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta  regionale
          sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
          rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del  testo
          unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
          Presiden-te della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.  Il
          credito d'imposta e' cumulabile con altre agevo-lazioni che
          abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che  tale
          cumulo, tenuto conto  an-che  della  non  concorrenza  alla
          formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
          regio-nale  sulle  attivita'  produttive,  non   porti   al
          superamento del costo sostenuto. 
                504. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro  il  31  marzo  2023,  sono
          stabiliti le modalita' e i  termini  per  l'erogazione  del
          contributo di cui al comma  503  con  particolare  riguardo
          alle pro-cedure di concessione  del  contributo,  anche  ai
          fini del rispetto del limite di spesa previsto, pari a  200
          milioni   di   euro   per   l'anno   2023,   nonche'   alla
          documentazione  richiesta,  alle  condizioni  di  revoca  e
          all'effettuazione dei controlli.»