Art. 34
Modifiche alla disciplina dei contributi per il settore
dell'autotrasporto merci e persone
1. All'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «da destinare» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti:
«da destinarsi:
a) quanto a 85 milioni di euro, al riconoscimento di un
contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore
delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia
esercenti le attivita' di trasporto indicate all'articolo 24-ter,
comma 2, lettera a), numero 2) del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il predetto contributo e'
riconosciuto nella misura massima del 28 per cento della spesa
sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022, e comunque nel limite
massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del
gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro
5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attivita',
al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le
relative fatture d'acquisto. Le eventuali risorse che residuino a
seguito del riconoscimento delle istanze avanzate ai sensi dei
periodi precedenti possono essere utilizzate per il riconoscimento di
un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima
del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022
dalle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia
esercenti le attivita' di trasporto indicate all'articolo 24-ter,
comma 2, lettera a), numero 1)((, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,)) per l'acquisto del
gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore,
utilizzati per l'esercizio delle predette attivita', al netto
dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative
fatture d'acquisto;
b) quanto a 15 milioni di euro, al riconoscimento di un
contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore
delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su
strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del
regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate
dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di
attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonche'
dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della
legge 11 agosto 2003, n. 218. Il predetto contributo e' riconosciuto
nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel
secondo semestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di
spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio
impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o
superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attivita', al
netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le
relative fatture d'acquisto.»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. I crediti d'imposta di cui al comma 1, lettere a) e b)
sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non
si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388. Essi non concorrono alla formazione del
reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. I predetti crediti d'imposta sono cumulabili con altre
agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione
che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla
formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo
sostenuto. I crediti di imposta possono essere utilizzati entro il 31
dicembre 2023.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai
relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, con particolare riguardo alle
procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito
d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti,
nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e
all'effettuazione dei controlli.».
2. L'articolo 7 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, e'
abrogato.
3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 503 e' sostituito dai seguenti:
«503. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti
dall'aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle
imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia
esercenti le attivita' di trasporto indicate all'articolo 24-ter,
comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' riconosciuto, nel limite di
200 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo straordinario,
sotto forma di credito di imposta, nella misura massima del 12 per
cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per
l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o
superiore utilizzati dai medesimi soggetti per l'esercizio delle
predette attivita', al netto dell'imposta sul valore aggiunto,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le disposizioni
del presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea
in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il
((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))
((503-bis. Il credito)) d'imposta di cui al comma 503 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito
e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non porti al superamento del ((costo sostenuto»;))
b) al comma 504, dopo le parole: «al comma 503» sono aggiunte le
seguenti: «con particolare riguardo alle procedure di concessione del
contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto,
pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, nonche' alla
documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e
all'effettuazione dei controlli».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 14, commi 1 e 2,
del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica
energetica nazionale, produttivita' delle imprese,
politiche sociali e per la realizzazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 14 (Disposizioni per il sostegno del settore
del trasporto). - 1. Al fine di mitigare gli effetti
economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi
dei carburanti, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di
euro per l'anno 2022, da destinarsi:
a) quanto a 85 milioni di euro, al riconoscimento
di un contributo straordinario, sotto forma di credito
d'imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o
stabile organizzazione in Italia esercenti le attivita' di
trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera
a), numero 2) del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il predetto
contributo e' riconosciuto nella misura massima del 28 per
cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno
2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al
precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato
dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o
superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette
attivita', al netto dell'imposta sul valore aggiunto,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le
eventuali risorse che residuino a seguito del
riconoscimento delle istanze avanzate ai sensi dei periodi
precedenti possono essere utilizzate per il riconoscimento
di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella
misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel
secondo trimestre del 2022 dalle imprese aventi sede legale
o stabile organizzazione in Italia esercenti le attivita'
di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera
a), numero 1), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per l'acquisto del
gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o
superiore utilizzati per l'esercizio delle predette
attivita', al netto dell'imposta sul valore aggiunto,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;
b) quanto a 15 milioni di euro, al riconoscimento
di un contributo straordinario, sotto forma di credito
d'imposta, a favore delle imprese che effettuano servizi di
trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli
effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285,
ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del
regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di
autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali
ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonche' dei servizi
di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge
11 agosto 2003, n. 218. Il predetto contributo e'
riconosciuto nella misura massima del 12 per cento della
spesa sostenuta nel secondo semestre dell'anno 2022, e
comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente
periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi
soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore,
utilizzati per l'esercizio delle predette attivita', al
netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante
le relative fatture d'acquisto.
1-bis. I crediti d'imposta di cui al comma 1, lettere
a) e b) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi
non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne'
della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e non rilevano ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti crediti
d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale
cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla
formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto. I crediti di imposta
possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano nel rispetto della normativa europea in materia
di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, con particolare
riguardo alle procedure di concessione dei contributi,
sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del
rispetto dei limiti di spesa previsti, nonche' alla
documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e
all'effettuazione dei controlli.»
- Si riporta il testo dell'articolo 24- ter, comma 2,
lettera a), numero 2) del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, recante «Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative»:
«Art. 24-ter (Gasolio commerciale). - Omissis.
2. Per gasolio commerciale usato come carburante si
intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di
quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal
1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro
4 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtu' di
altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilita',
per i seguenti scopi:
a) attivita' di trasporto di merci con veicoli di
massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate
esercitata da:
1) persone fisiche o giuridiche iscritte
nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi;
2) persone fisiche o giuridiche munite della
licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto
proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito".»
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni»:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3
resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'articolo 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi
da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'articolo 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461,e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la
facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»:
«Omissis.
53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio
2010.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)»:
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai
soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle
esigenze di bilancio, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio
2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di
cui alle tabelle
A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui
redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria, non sono state operate ovvero non sono stati
effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i
relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo
in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, qualora gli stessi sostituti o intermediari,
anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella
quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e
imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo
dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente
disposizione si applica se la violazione non e' stata gia'
constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il
sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale
conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia
contestuale al versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".»
- Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi»:
«Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15.»
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - Omissis.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 503,
503-bis e 504, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»,
come modificato dalla presente legge:
«Omissis.
503. Al fine di mitigare gli effetti economici
derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio utilizza-to
come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile
organizzazione in Italia esercenti le attivita' di
trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera
a), numero 1), del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative san-zioni penali e amministrative, di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e'
riconosciuto, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno
2023, un contributo straordinario, sotto forma di credito
di imposta, nella misura massima del 12 per cento della
spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per
l'aquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria
euro 5 o superiore utilizzati dai medesimi soggetti per
l'esercizio delle predette attivita', al netto dell'imposta
sul valore aggiunto, comprova-to mediante le relative
fatture d'acquisto. Le disposizioni del presente comma si
applicano nel ri-spetto della normativa europea in materia
di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
503-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 503 e'
utilizzabile esclusivamente incompensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presiden-te della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il
credito d'imposta e' cumulabile con altre agevo-lazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale
cumulo, tenuto conto an-che della non concorrenza alla
formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
regio-nale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
504. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2023, sono
stabiliti le modalita' e i termini per l'erogazione del
contributo di cui al comma 503 con particolare riguardo
alle pro-cedure di concessione del contributo, anche ai
fini del rispetto del limite di spesa previsto, pari a 200
milioni di euro per l'anno 2023, nonche' alla
documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e
all'effettuazione dei controlli.»