Art. 35 
 
Esonero  dal  versamento  del   contributo   per   il   funzionamento
             dell'Autorita' di regolazione dei trasporti 
 
  1. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dagli
aumenti  eccezionali  dei  prezzi  dei  carburanti  e  dei   prodotti
energetici,  per  l'esercizio  finanziario  2023,   le   imprese   di
autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte  all'Albo  nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di
cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298,  non
sono tenute al versamento del contributo,  di  cui  all'articolo  37,
comma 6, lettera b), del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
A tal fine e' autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di  euro
per  l'anno  2023,  alla   cui   copertura   si   provvede   mediante
corrispondente utilizzo delle ((risorse del Fondo)) di parte corrente
di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  37,  comma  6,
          lettera b), del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,  n.  214,  recante  «Disposizioni  urgenti   per   la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici»: 
                «Art.   37   (Liberalizzazione   del   settore    dei
          trasporti). - Omissis. 
                6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e
          alle attivita' di cui al comma  3,  non-che'  all'esercizio
          delle altre competenze e alle  altre  attivita'  attribuite
          dalla legge, si provvede come segue: 
                  Omissis. 
                  b) mediante un contributo versato  dagli  operatori
          economici operanti nel settore del traspor-to e per i quali
          l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
          essi operano, l'eser-cizio delle competenze o il compimento
          delle  attivita'  previste  dalla  legge,  in  misura   non
          superiore  all'1  per   mille   del   fatturato   derivante
          dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
          esercizio, con la previsione di  soglie  di  esenzione  che
          tengano conto della dimensione del fattu-rato.  Il  computo
          del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
          di contribuzio-ne. Il contributo e' determinato annualmente
          con atto dell'Autorita',  sottoposto  ad  approva-zione  da
          parte  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
          termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
          essere formulati rilievi cui l'Autorita'  si  conforma;  in
          assenza  di  rilievi  nel   termine   l'atto   si   intende
          approvato.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  34-ter,  comma  5,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilita'
          e finanza pubblica»: 
                «Art. 34-ter (Accertamento e  riaccertamento  annuale
          dei residui passivi). - Omissis. 
                5. In esito al riaccertamento di cui al comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. 
                Annualmente, successivamente al giudizio di  parifica
          della Corte dei conti, con la legge di bilan-cio, le  somme
          corrispondenti agli importi di cui  al  periodo  precedente
          possono  essere  reiscritte,  del  tutto  o  in  parte,  in
          bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi
          programmati di  finanza  pubblica,  su  appositi  Fondi  da
          istituire con la medesima legge, negli stati di  previsione
          delle amministrazioni interessate. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 5,  e  2,
          comma 1-ter, del decreto-legge 30 di-cembre 1997,  n.  457,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998
          n. 30, recante «Disposizioni urgenti per  lo  sviluppo  del
          settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione»: 
                «Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale).  -
          Omissis. 
                5. Le navi iscritte nel Registro  internazionale  non
          possono effettuare servizi di cabotaggio  per  i  quali  e'
          operante la riserva di  cui  all'articolo  224  del  codice
          della navigazione, come sostituito dall'articolo  7,  salvo
          che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza
          lorda e nei limiti di  un  viaggio  di  cabotaggio  mensile
          quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un  viaggio
          in provenienza o  diretto  verso  un  altro  Stato,  se  si
          osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
          b) e c). Le predette navi  possono  effettuare  servizi  di
          cabotaggio nel limite  massimo  di  sei  viaggi  mensili  o
          viaggi,  ciascuno  con  percorrenza  superiore  alle  cento
          miglia marine, se osservano criteri di cui all'articolo  2,
          comma 1, lettera a), e comma 1-bis  e,  limitatamente  alle
          navi traghetto ro-ro e ro-ro  pax,  iscritte  nel  registro
          internazionale, adibite a traffici  commerciali  tra  porti
          appartenenti  al  territorio  nazionale,   continentale   e
          insulare, anche a seguito o in  precedenza  di  un  viaggio
          proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve  essere
          imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 33,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2008)»: 
                «Art.  3  (Disposizioni  in  materia  di:  Fondi   da
          ripartire; Contenimento  e  razionalizzazione  delle  spese
          valide per  tutte  le  missioni;  Pubblico  impiego.  Norme
          finali). - Omissis. 
                33. A decorrere dall'anno  2008,  il  Fondo  per  gli
          investimenti, istituito nello  stato  di  previsione  della
          spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 46  della
          legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  e'   assegnato   alle
          corrispondenti  autorizzazioni  legislative  confluite  nel
          Fondo medesimo. L'articolo 46 della citata legge n. 448 del
          2001 cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno 2008.»