Art. 35
Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli
aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti
energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese di
autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non
sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37,
comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
A tal fine e' autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro
per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle ((risorse del Fondo)) di parte corrente
di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 37, comma 6,
lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici»:
«Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei
trasporti). - Omissis.
6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e
alle attivita' di cui al comma 3, non-che' all'esercizio
delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite
dalla legge, si provvede come segue:
Omissis.
b) mediante un contributo versato dagli operatori
economici operanti nel settore del traspor-to e per i quali
l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
essi operano, l'eser-cizio delle competenze o il compimento
delle attivita' previste dalla legge, in misura non
superiore all'1 per mille del fatturato derivante
dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che
tengano conto della dimensione del fattu-rato. Il computo
del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
di contribuzio-ne. Il contributo e' determinato annualmente
con atto dell'Autorita', sottoposto ad approva-zione da
parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
essere formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in
assenza di rilievi nel termine l'atto si intende
approvato.»
- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, comma 5,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilita'
e finanza pubblica»:
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - Omissis.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati.
Annualmente, successivamente al giudizio di parifica
della Corte dei conti, con la legge di bilan-cio, le somme
corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente
possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in
bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi
programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da
istituire con la medesima legge, negli stati di previsione
delle amministrazioni interessate.
Omissis.»
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 5, e 2,
comma 1-ter, del decreto-legge 30 di-cembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998
n. 30, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo del
settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione»:
«Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). -
Omissis.
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non
possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e'
operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice
della navigazione, come sostituito dall'articolo 7, salvo
che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza
lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile
quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio
in provenienza o diretto verso un altro Stato, se si
osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di
cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili o
viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento
miglia marine, se osservano criteri di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), e comma 1-bis e, limitatamente alle
navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro
internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti
appartenenti al territorio nazionale, continentale e
insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio
proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere
imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 33, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)»:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di: Fondi da
ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese
valide per tutte le missioni; Pubblico impiego. Norme
finali). - Omissis.
33. A decorrere dall'anno 2008, il Fondo per gli
investimenti, istituito nello stato di previsione della
spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 46 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' assegnato alle
corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nel
Fondo medesimo. L'articolo 46 della citata legge n. 448 del
2001 cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno 2008.»