Art. 36
Disposizioni in materia di lavoro marittimo
1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla
contingente carenza di marittimi comunitari e per consentire la
prosecuzione delle attivita' essenziali marittime, la continuita'
territoriale, la competitivita' ed efficienza del trasporto locale ed
insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro
pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici
commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale,
continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un
viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, ((si puo'
derogare, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni
di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1-ter,)) del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 attraverso accordi
collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentativi a livello nazionale.
((1-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto
marittimo e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 1
milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'erogazione di contributi
alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale
impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure
professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e
camera. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti le modalita' di presentazione delle domande per
l'accesso al contributo, i criteri per la selezione delle stesse, le
spese ammissibili, le modalita' di erogazione del contributo, le
modalita' di verifica, controllo e rendicontazione delle spese,
nonche' le cause di decadenza e revoca. I contributi di cui al primo
periodo sono assegnati alle imprese armatoriali con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle
attivita' di formazione rendicontate, ivi compresi gli oneri per
l'acquisizione delle relative certificazioni, qualora si proceda
all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I
corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di
addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244».))
Riferimenti normativi
- Si riportano gli articoli 1, comma 5, e 2, comma
1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei
trasporti e l'incremento dell'occupazione», convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30:
«Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). -
Omissis.
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non
possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e'
operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice
della navigazione, come sostituito dall'articolo 7, salvo
che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza
lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile
quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio
in provenienza o diretto verso un altro Stato, se si
osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di
cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili o
viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento
miglia marine, se osservano i criteri di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis e, limitatamente alle
navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro
internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti
appartenenti al territorio nazionale, continentale e
insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio
proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere
imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.
Omissis.»
«Art. 2 (Comando ed equipaggio delle navi iscritte
nel Registro). - Omissis.
1-ter. Gli accordi di cui al comma 1-bis non possono
riguardare le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel
registro internazionale adibite a traffici commerciali tra
porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e
insulare, anche per viaggi effettuati a seguito o in
precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un
altro Stato.».
- Si riporta l'articolo 3, comma 33, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)»:
«Omissis.
33. A decorrere dall'anno 2008, il Fondo per gli
investimenti, istituito nello stato di previsione della
spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 46 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' assegnato alle
corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nel
Fondo medesimo. L'articolo 46 della citata legge n. 448 del
2001 cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno 2008.
Omissis.»