((Art. 36 - bis 
 
          Disposizioni per il settore del trasporto a fune 
 
  1. La locuzione "Personale addetto ai trasporti  di  persone  e  di
merci", di cui alla voce n. 8 della tabella allegata al regio decreto
6 dicembre 1923, n. 2657, si interpreta nel senso che vi rientrano  i
dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che  svolgono
le  seguenti  mansioni:  addetti  alla  sorveglianza;  meccanici   ed
elettricisti  specializzati;  preparatori  di  piste  con  mezzo  sia
meccanico  (battipista)  che  manuale;  addetti  alla   gestione   di
operazioni di innevamento programmato; conduttori di  cabina;  agenti
abilitati  di  pedana  e  di  impianto  ad  ammorsamento  automatico;
personale addetto alle casse; personale addetto ai  rapporti  con  la
clientela; personale addetto al soccorso; guardapiste; posteggiatori;
spalatori di neve; addetti a mansioni di custodia, vigilanza e  altri
servizi di manovalanza.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il regio decreto 6 dicembre 1923,  n.  2657  «Tabella
          indicante  le  occupazioni   che   richiedono   un   lavoro
          discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non
          e' applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art.
          1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1923, n. 299.