((Art. 36 - bis
Disposizioni per il settore del trasporto a fune
1. La locuzione "Personale addetto ai trasporti di persone e di
merci", di cui alla voce n. 8 della tabella allegata al regio decreto
6 dicembre 1923, n. 2657, si interpreta nel senso che vi rientrano i
dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che svolgono
le seguenti mansioni: addetti alla sorveglianza; meccanici ed
elettricisti specializzati; preparatori di piste con mezzo sia
meccanico (battipista) che manuale; addetti alla gestione di
operazioni di innevamento programmato; conduttori di cabina; agenti
abilitati di pedana e di impianto ad ammorsamento automatico;
personale addetto alle casse; personale addetto ai rapporti con la
clientela; personale addetto al soccorso; guardapiste; posteggiatori;
spalatori di neve; addetti a mansioni di custodia, vigilanza e altri
servizi di manovalanza.))
Riferimenti normativi
- Il regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 «Tabella
indicante le occupazioni che richiedono un lavoro
discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non
e' applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art.
1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1923, n. 299.