((Art. 36 - ter
Disposizioni per l'applicazione della clausola sociale al personale
impiegato in contact center
1. Al fine di salvaguardare il personale impiegato nella gestione
di attivita' di maggior tutela nei contact center, attualmente
titolari di tali attivita' in fase di graduale transizione,
all'interno degli schemi delle procedure competitive di cui al
decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 60-bis, della
legge 4 agosto 2017, n. 124, e' applicato, nel passaggio dal mercato
tutelato al mercato dei Servizi a tutele graduali (STG) e
successivamente al mercato libero, l'obbligo dell'utilizzo
dell'istituto della clausola sociale in applicazione di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 28 gennaio 2016, n.
11, e nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti
servizi di telecomunicazione.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 60-bis,
della legge 4 agosto 2017, n. 124, «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza»:
«Omissis.
60-bis. In relazione a quanto previsto dai commi 59 e
60, il Ministro dello sviluppo economico, sentite l'ARERA e
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
definisce, con decreto da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, le modalita' e i criteri per un ingresso
consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo
altresi' conto della necessita' di garantire la concorrenza
e la pluralita' di fornitori e di offerte nel libero
mercato.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 10, della
legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante «Deleghe al Governo
per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche'
per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»:
«Omissis.
10. In caso di successione di imprese nel contratto
di appalto con il medesimo committente e per la medesima
attivita' di call center, il rapporto di lavoro continua
con l'appaltatore subentrante, secondo le modalita' e le
condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di
lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento,
stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In
assenza di specifica disciplina nazionale collettiva, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio
decreto adottato sentite le organizzazioni datoriali e
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
definisce i criteri generali per l'attuazione del presente
comma. Le amministrazioni pubbliche e le imprese pubbliche
o private che intendono stipulare un contratto di appalto
per servizi di call center devono darne comunicazione
preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali e alle
strutture territoriali delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Omissis.»