Art. 37 
 
       Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale 
 
  1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), dopo le  parole:  «10.000  euro»  sono
aggiunte le seguenti: «, elevati a 15.000 euro per  gli  utilizzatori
che operano nei settori dei congressi,  delle  fiere,  degli  eventi,
degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento»; 
  ((a-bis) al comma 10, dopo le parole: "presso gli  uffici  postali"
sono inserite le seguenti: "e le rivendite di generi di monopolio")); 
    b)  al  comma  14,  lettera  a),  dopo  le   parole:   «a   tempo
indeterminato» sono aggiunte  le  seguenti:  «,  ad  eccezione  degli
utilizzatori che operano nei  settori  dei  congressi,  delle  fiere,
degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento  e
che hanno alle  proprie  dipendenze  fino  a  venticinque  lavoratori
subordinati a tempo indeterminato»; 
  ((b-bis) al comma 19, dopo le parole: "qualsiasi sportello postale"
sono aggiunte le seguenti:  "e  presso  le  rivendite  di  generi  di
monopoli»)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  54-bis,  comma  1,
          lett. b), comma 10, comma  14,  lett.a)  e  comma  19,  del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96,  recante
          «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative  a
          favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
          zone colpite da eventi sismici e misure per  lo  sviluppo»,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   54-bis    (Disciplina    delle    prestazioni
          occasionali. Libretto Famiglia.  Contratto  di  prestazione
          occasionale). - 1. Entro i limiti e con le modalita' di cui
          al  presente  articolo  e'  ammessa  la   possibilita'   di
          acquisire prestazioni di lavoro  occasionali,  intendendosi
          per tali le attivita' lavorative che danno luogo, nel corso
          di un anno civile: 
                  Omissis. 
                  b) per ciascun utilizzatore, con  riferimento  alla
          totalita'   dei   prestatori,   a   compensi   di   importo
          complessivamente non superiore a 10.000 euro  ,  elevati  a
          15.000 euro per gli utilizzatori che  operano  nei  settori
          dei   congressi,   delle   fiere,   degli   eventi,   degli
          stabilimenti termali e dei parchi divertimento; 
                Omissis. 
                10. Ciascun utilizzatore di cui al comma  6,  lettere
          a) e b-bis), puo'  acquistare,  attraverso  la  piattaforma
          informatica INPS con le modalita' di cui al comma 9  ovvero
          presso gli uffici postali  e  le  rivendite  di  generi  di
          monopolio, un libretto nominativo prefinanziato, denominato
          "Libretto Famiglia", per  il  pagamento  delle  prestazioni
          occasionali rese a suo favore  da  uno  o  piu'  prestatori
          nell'ambito di: 
                  a) piccoli lavori  domestici,  compresi  lavori  di
          giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; 
                  b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone
          anziane, ammalate o con disabilita'; 
                  c) insegnamento privato supplementare. Mediante  il
          Libretto Famiglia, e' erogato, secondo le modalita' di  cui
          al presente articolo, il contributo di cui all'articolo  4,
          comma 24, lettera b), della legge 28 giugno  2012,  n.  92,
          per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per  fare
          fronte agli oneri  della  rete  pubblica  dei  servizi  per
          l'infanzia o dei servizi privati accreditati; 
                  c-bis) attivita' di cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'interno  8  agosto  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 195 del 23  agosto  2007,  limitatamente  alle
          societa' sportive di cui al comma 6,  lettera  b-bis),  del
          presente articolo. 
                Omissis. 
                14. E' vietato il ricorso al contratto di prestazione
          occasionale: 
                  a) da  parte  degli  utilizzatori  che  hanno  alle
          proprie dipendenze piu' di dieci lavoratori  subordinati  a
          tempo indeterminato , ad eccezione degli  utilizzatori  che
          operano nei  settori  dei  congressi,  delle  fiere,  degli
          eventi,   degli   stabilimenti   termali   e   dei   parchi
          divertimento e che hanno alle  proprie  dipendenze  fino  a
          venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato; 
                Omissis. 
                19. Con  riferimento  a  tutte  le  prestazioni  rese
          nell'ambito  del  Libretto  Famiglia  e  del  contratto  di
          prestazione  occasionale  nel  corso   del   mese,   l'INPS
          provvede, nel limite delle somme  previamente  acquisite  a
          tale scopo dagli utilizzatori  rispettivamente  di  cui  al
          comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento
          del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo
          attraverso accredito  delle  spettanze  su  conto  corrente
          bancario risultante sull'anagrafica del prestatore  ovvero,
          in  mancanza  della  registrazione   del   conto   corrente
          bancario, mediante bonifico bancario  domiciliato  pagabile
          presso gli uffici della societa' Poste  italiane  Spa.  Gli
          oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a
          carico del prestatore. A richiesta del prestatore  espressa
          all'atto della registrazione nella piattaforma  informatica
          INPS,  invece  che  con  le  modalita'  indicate  al  primo
          periodo, il  pagamento  del  compenso  al  prestatore  puo'
          essere effettuato, decorsi quindici giorni dal  momento  in
          cui la dichiarazione relativa alla  prestazione  lavorativa
          inserita   nella   procedura   informatica   e'    divenuta
          irrevocabile, tramite qualsiasi sportello  postalee  presso
          le  rivendite  di  generi  di  monopoli  a   fronte   della
          generazione e presentazione di univoco  mandato  ovvero  di
          autorizzazione  di  pagamento  emesso   dalla   piattaforma
          informatica INPS, stampato dall'utilizzatore  e  consegnato
          al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata
          della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli  oneri
          del pagamento del compenso riferiti a tale modalita' sono a
          carico   del   prestatore.   Attraverso   la    piattaforma
          informatica di cui al comma  9,  l'INPS  provvede  altresi'
          all'accreditamento  dei  contributi   previdenziali   sulla
          posizione contributiva del prestatore  e  al  trasferimento
          all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di  ciascun  anno,
          dei premi per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro  e  le  malattie  professionali,  nonche'  dei  dati
          relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo
          rendicontato.»