Art. 37
Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale
1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «10.000 euro» sono
aggiunte le seguenti: «, elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori
che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi,
degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento»;
((a-bis) al comma 10, dopo le parole: "presso gli uffici postali"
sono inserite le seguenti: "e le rivendite di generi di monopolio"));
b) al comma 14, lettera a), dopo le parole: «a tempo
indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione degli
utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere,
degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e
che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori
subordinati a tempo indeterminato»;
((b-bis) al comma 19, dopo le parole: "qualsiasi sportello postale"
sono aggiunte le seguenti: "e presso le rivendite di generi di
monopoli»)).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 54-bis, comma 1,
lett. b), comma 10, comma 14, lett.a) e comma 19, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 54-bis (Disciplina delle prestazioni
occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione
occasionale). - 1. Entro i limiti e con le modalita' di cui
al presente articolo e' ammessa la possibilita' di
acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi
per tali le attivita' lavorative che danno luogo, nel corso
di un anno civile:
Omissis.
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla
totalita' dei prestatori, a compensi di importo
complessivamente non superiore a 10.000 euro , elevati a
15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori
dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli
stabilimenti termali e dei parchi divertimento;
Omissis.
10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettere
a) e b-bis), puo' acquistare, attraverso la piattaforma
informatica INPS con le modalita' di cui al comma 9 ovvero
presso gli uffici postali e le rivendite di generi di
monopolio, un libretto nominativo prefinanziato, denominato
"Libretto Famiglia", per il pagamento delle prestazioni
occasionali rese a suo favore da uno o piu' prestatori
nell'ambito di:
a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di
giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone
anziane, ammalate o con disabilita';
c) insegnamento privato supplementare. Mediante il
Libretto Famiglia, e' erogato, secondo le modalita' di cui
al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4,
comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92,
per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare
fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per
l'infanzia o dei servizi privati accreditati;
c-bis) attivita' di cui al decreto del Ministro
dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, limitatamente alle
societa' sportive di cui al comma 6, lettera b-bis), del
presente articolo.
Omissis.
14. E' vietato il ricorso al contratto di prestazione
occasionale:
a) da parte degli utilizzatori che hanno alle
proprie dipendenze piu' di dieci lavoratori subordinati a
tempo indeterminato , ad eccezione degli utilizzatori che
operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli
eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi
divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a
venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
Omissis.
19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese
nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di
prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS
provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a
tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al
comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento
del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo
attraverso accredito delle spettanze su conto corrente
bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero,
in mancanza della registrazione del conto corrente
bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile
presso gli uffici della societa' Poste italiane Spa. Gli
oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a
carico del prestatore. A richiesta del prestatore espressa
all'atto della registrazione nella piattaforma informatica
INPS, invece che con le modalita' indicate al primo
periodo, il pagamento del compenso al prestatore puo'
essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in
cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa
inserita nella procedura informatica e' divenuta
irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postalee presso
le rivendite di generi di monopoli a fronte della
generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di
autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma
informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato
al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata
della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri
del pagamento del compenso riferiti a tale modalita' sono a
carico del prestatore. Attraverso la piattaforma
informatica di cui al comma 9, l'INPS provvede altresi'
all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla
posizione contributiva del prestatore e al trasferimento
all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno,
dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, nonche' dei dati
relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo
rendicontato.»