Art. 38 
 
Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed  economico  degli
                        ex lettori di lingua 
 
  1. All'articolo 11 della legge  20  novembre  2017,  n.  167,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Con il medesimo decreto sono altresi' stabiliti  la  procedura  e  i
criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma l  a  titolo  di
cofinanziamento, nonche' gli obblighi a carico degli ((Atenei statali
partecipanti»;)) 
    b) dopo il comma 2, sono inseriti  i  seguenti:  «2-bis.  Ciascun
Ateneo statale partecipa alla procedura secondo le modalita' indicate
nel decreto di  cui  al  comma  2.  La  mancata  partecipazione  alla
procedura  determina,  a  carico  dell'Ateneo  statale  inadempiente,
l'assegnazione, per l'anno 2024, della quota spettante del  Fondo  di
Finanziamento Ordinario diminuita di un importo pari all'1 per  cento
di quanto erogato in relazione alla quota base assegnata  al  singolo
Ateneo con decreto del Ministro dell'Universita' e della  ricerca  24
giugno  2022,  recante  Criteri  di   ripartizione   del   Fondo   di
Finanziamento  Ordinario  (FFO)  delle  Universita'  Statali  e   dei
Consorzi  interuniversitari  per  l'anno  2022,  Tabella  1,   Quadro
assegnazione iniziale, colonna 1, registrato dalla Corte dei conti in
data 25 luglio 2022, al numero 1968. 
  2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua altresi'  i  casi  di
decadenza dal cofinanziamento nel caso di mancata osservanza da parte
degli  Atenei  statali  ammessi  al  cofinanziamento  degli  obblighi
imposti dal suddetto decreto, nonche' le modalita'  di  recupero  dei
fondi gia' erogati.». 
  2. Il decreto di cui all'articolo  11,  comma  2,  della  legge  20
novembre 2017, n. 167, come modificato  ai  sensi  del  comma  1,  e'
adottato entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 2,  della
          legge 20 novembre 2017, n. 167, recante  «Disposizioni  per
          l'adempimento degli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017»,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 11 (Disposizioni relative agli  ex  lettori  di
          lingua straniera. Caso EU Pilot 2079/11/EMPL). - Omissis. 
                2.  Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, da  adottare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, e'  predisposto  uno  schema  tipo  per  la
          definizione di contratti integrativi di sede, a livello  di
          singolo ateneo.  Con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'
          stabiliti  la  procedura  e  i  criteri   di   ripartizione
          dell'importo di cui al comma l a titolo di cofinanziamento,
          nonche'  gli  obblighi  a  carico  degli   Atenei   statali
          partecipanti.»