Art. 38
Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico degli
ex lettori di lingua
1. All'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Con il medesimo decreto sono altresi' stabiliti la procedura e i
criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma l a titolo di
cofinanziamento, nonche' gli obblighi a carico degli ((Atenei statali
partecipanti»;))
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Ciascun
Ateneo statale partecipa alla procedura secondo le modalita' indicate
nel decreto di cui al comma 2. La mancata partecipazione alla
procedura determina, a carico dell'Ateneo statale inadempiente,
l'assegnazione, per l'anno 2024, della quota spettante del Fondo di
Finanziamento Ordinario diminuita di un importo pari all'1 per cento
di quanto erogato in relazione alla quota base assegnata al singolo
Ateneo con decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca 24
giugno 2022, recante Criteri di ripartizione del Fondo di
Finanziamento Ordinario (FFO) delle Universita' Statali e dei
Consorzi interuniversitari per l'anno 2022, Tabella 1, Quadro
assegnazione iniziale, colonna 1, registrato dalla Corte dei conti in
data 25 luglio 2022, al numero 1968.
2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua altresi' i casi di
decadenza dal cofinanziamento nel caso di mancata osservanza da parte
degli Atenei statali ammessi al cofinanziamento degli obblighi
imposti dal suddetto decreto, nonche' le modalita' di recupero dei
fondi gia' erogati.».
2. Il decreto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 20
novembre 2017, n. 167, come modificato ai sensi del comma 1, e'
adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 2, della
legge 20 novembre 2017, n. 167, recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Disposizioni relative agli ex lettori di
lingua straniera. Caso EU Pilot 2079/11/EMPL). - Omissis.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' predisposto uno schema tipo per la
definizione di contratti integrativi di sede, a livello di
singolo ateneo. Con il medesimo decreto sono altresi'
stabiliti la procedura e i criteri di ripartizione
dell'importo di cui al comma l a titolo di cofinanziamento,
nonche' gli obblighi a carico degli Atenei statali
partecipanti.»