((Art. 20 sexies 
 
                        Ricostruzione privata 
 
  1. Ai  fini  del  riconoscimento  dei  contributi  nell'ambito  dei
territori di  cui  all'articolo  20-bis,  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie assegnate e disponibili sulla  contabilita'  speciale  di
cui  all'articolo  20-ter,  comma  7,  lettera  e),  il   Commissario
straordinario, con  provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo
20-ter, comma 8, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, provvede a: 
  a) individuare  i  contenuti  del  processo  di  ricostruzione  del
patrimonio danneggiato distinguendo: 
  1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento  locale
degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli  in  cui
si  erogano  servizi  di  cura  e  assistenza  alla  persona   e   le
infrastrutture sportive, che presentano danni lievi; 
  2) interventi di  ripristino  o  di  ricostruzione  puntuale  degli
edifici residenziali e produttivi, ivi  compresi  quelli  in  cui  si
erogano servizi di cura e assistenza  alla  persona,  che  presentano
danni gravi; 
  3) interventi  di  ricostruzione  integrata  dei  centri  e  nuclei
storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti; 
  b)  definire  criteri  di  indirizzo  per  la  pianificazione,   la
progettazione e la realizzazione degli  interventi  di  ricostruzione
degli edifici distrutti e di riparazione o ripristino  degli  edifici
danneggiati,  in  modo  da   rendere   compatibili   gli   interventi
strutturali con la  tutela  degli  aspetti  architettonici,  storici,
paesaggistici e ambientali,  anche  mediante  specifiche  indicazioni
dirette ad assicurare un'architettura ecosostenibile  e  l'efficienza
energetica.  Tali  criteri  sono  vincolanti  per  tutti  i  soggetti
pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione; 
  c)  individuare  le  tipologie  di  immobili  e   il   livello   di
danneggiamento per i quali i criteri di  cui  alla  lettera  b)  sono
utilizzabili per interventi immediati di riparazione  e  definire  le
procedure, i tempi e le modalita' di attuazione; 
  d)  individuare  le  tipologie  di  immobili  e   il   livello   di
danneggiamento per i quali i criteri di  cui  alla  lettera  b)  sono
utilizzabili per gli interventi  di  ripristino  o  di  ricostruzione
puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attivita' produttive
distrutti o che presentano danni gravi e  definire  le  procedure,  i
tempi e le modalita' di attuazione; 
  e) definire i criteri in base ai quali le regioni  interessate,  su
proposta dei comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei
di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente
colpiti e nei quali gli interventi sono eseguiti attraverso strumenti
urbanistici attuativi; 
  f) stabilire gli eventuali parametri attuativi da adottare  per  la
determinazione del costo degli interventi e dei costi parametrici. 
  2. Gli interventi di ricostruzione, di riparazione e di  ripristino
di  cui  al  presente   articolo   sono   subordinati   al   rilascio
dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta. 
  3. Con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo  20-septies,
comma 4, in coerenza con i criteri stabiliti ai sensi del comma 1 del
presente articolo, sulla base dei danni effettivamente  verificatisi,
sono erogati contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti
e comunque nei limiti delle risorse  disponibili  sulla  contabilita'
speciale di  cui  all'articolo  20-quinquies,  per  far  fronte  alle
seguenti tipologie di intervento e di danno direttamente  conseguenti
agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis nei  territori  di
cui al medesimo articolo 20-bis: 
  a)  riparazione,  ripristino  o  ricostruzione  degli  immobili  di
edilizia abitativa e a  uso  produttivo  e  per  servizi  pubblici  e
privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali  e  delle
attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno
effettivamente subito; 
  b) gravi danni a scorte e beni mobili  strumentali  alle  attivita'
produttive,   industriali,   agricole,   zootecniche,    commerciali,
artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle  relative
agli  enti   non   commerciali,   ai   soggetti   pubblici   e   alle
organizzazioni,  fondazioni  o  associazioni   con   esclusivo   fine
solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi  sociali,
socio-sanitari  e   sanitari,   previa   presentazione   di   perizia
asseverata; 
  c) danni economici subiti  da  prodotti  in  corso  di  maturazione
ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n.  1151/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21  novembre  2012,  relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle  denominazioni
d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di
perizia asseverata; 
  d) danni alle  strutture  private  adibite  ad  attivita'  sociali,
socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive  e
religiose; 
  e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico; 
  f) oneri, adeguatamente documentati,  sostenuti  dai  soggetti  che
abitano  in  locali  sgomberati  dalle  competenti   autorita',   per
l'autonoma   sistemazione,   per   traslochi   o   depositi   e   per
l'allestimento di alloggi temporanei; 
  g)  delocalizzazione  temporanea  delle  attivita'   economiche   o
produttive  e  dei  servizi   pubblici   danneggiati   dagli   eventi
alluvionali di cui all'articolo  20-bis  al  fine  di  garantirne  la
continuita';  allo  scopo  di  favorire  la  ripresa   dell'attivita'
agricola e zootecnica e di ottimizzare l'impiego delle risorse a cio'
destinate, la delocalizzazione definitiva delle attivita' agricole  e
zootecniche in strutture temporanee che, per le loro caratteristiche,
possono  essere  utilizzate  in  via  definitiva  e'  assentita,   su
richiesta  del  titolare   dell'impresa,   dal   competente   ufficio
regionale; 
  h)  interventi  sociali  e  socio-sanitari,  attivati  da  soggetti
pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a
ritornare al proprio domicilio; 
  i) interventi per far fronte a interruzioni di  attivita'  sociali,
sociosanitarie e socio-educative di soggetti pubblici,  ivi  comprese
le aziende pubbliche di servizi alla  persona,  nonche'  di  soggetti
privati, senza fine di lucro, direttamente  conseguenti  agli  eventi
alluvionali di cui all'articolo 20-bis. 
  4. Nei contratti per interventi di ricostruzione, di riparazione  o
di ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies stipulati
tra privati e' sempre obbligatorio l'inserimento  della  clausola  di
tracciabilita' finanziaria, che deve essere debitamente accettata  ai
sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta
clausola l'appaltatore assume gli  obblighi  di  cui  alla  legge  13
agosto  2010,  n.  136.  L'eventuale  inadempimento  dell'obbligo  di
tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o
della societa' Poste italiane Spa per il pagamento,  in  tutto  o  in
parte,  agli  operatori  economici  incaricati  o  ai  professionisti
abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei  lavori,
delle  somme  percepite  a  titolo  di  contributo  pubblico  per  la
ricostruzione determina la perdita totale del contributo erogato. Nel
caso in cui sia accertato  l'inadempimento  di  uno  degli  ulteriori
obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della citata  legge  n.  136
del 2010, e' disposta la revoca parziale del  contributo,  in  misura
corrispondente all'importo della transazione effettuata. Nel caso  di
inadempimento degli obblighi di cui al presente comma,  il  contratto
e' risolto di diritto. 
  5.  Al  ricorrere  dei  relativi  presupposti   giustificativi,   i
contributi previsti dagli articoli da 20-bis a  20-duodecies  possono
essere  riconosciuti  nell'ambito   delle   risorse   stanziate   per
l'emergenza  o  per  la   ricostruzione   al   netto   dei   rimborsi
assicurativi. 
  6. Per gli interventi di parte corrente di cui al presente articolo
e' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per  l'anno  2023.  Al
relativo onere si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  delle
somme versate all'entrata del bilancio dello  Stato  da  parte  della
societa' Equitalia Giustizia Spa, intestate al Fondo unico  giustizia
di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo
          e del Consiglio,  del  21  novembre  2012,  sui  regimi  di
          qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e'  pubblicato
          nella GUUE 14 dicembre 2012, n. L 143. 
              Si riporta il testo dell'articolo 1341, secondo  comma,
          del codice civile: 
              «Art. 1341 (Condizioni generali  di  contratto).  -  Le
          condizioni generali di contratto  predisposte  da  uno  dei
          contraenti sono efficaci nei confronti  dell'altro,  se  al
          momento  della  conclusione  del  contratto  questi  le  ha
          conosciute o avrebbe dovuto conoscerle  usando  l'ordinaria
          diligenza. 
              In  ogni  caso  non  hanno   effetto,   se   non   sono
          specificamente approvate per iscritto,  le  condizioni  che
          stabiliscono, a favore di  colui  che  le  ha  predisposte,
          limitazioni di responsabilita' , facolta' di  recedere  dal
          contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero  sanciscono
          a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni  alla
          facolta' di opporre eccezioni,  restrizioni  alla  liberta'
          contrattuale nei  rapporti  coi  terzi,  tacita  proroga  o
          rinnovazione  del  contratto,  clausole  compromissorie   o
          deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria.» 
              Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  2,  della
          legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano  straordinario
          contro le mafie, nonche' delega al Governo  in  materia  di
          normativa antimafia»: 
              «Art. 6 (Sanzioni). - Omissis 
              2.Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e  alle
          forniture di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate su  un
          conto corrente  non  dedicato  ovvero  senza  impiegare  lo
          strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti
          di incasso o di pagamento  idonei  a  consentire  la  piena
          tracciabilita' delle operazioni comportano,  a  carico  del
          soggetto  inadempiente,  l'applicazione  di  una   sanzione
          amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del  valore
          della transazione stessa. La medesima sanzione  si  applica
          anche nel caso in cui  nel  bonifico  bancario  o  postale,
          ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento  idonei
          a consentire  la  piena  tracciabilita'  delle  operazioni,
          venga omessa  l'indicazione  del  CUP  o  del  CIG  di  cui
          all'articolo 3, comma 5". 
              Omissis.» 
              Si riporta il testo dell'articolo  61,  comma  23,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  recante
          «Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria»: 
              «Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa  ed
          abolizione della quota di partecipazione al  costo  per  le
          prestazioni di assistenza specialistica). - Omissis 
              23. Le  somme  di  denaro  sequestrate  nell'ambito  di
          procedimenti penali  o  per  l'applicazione  di  misure  di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni,  o  di  irrogazione  di  sanzioni
          amministrative, anche  di  cui  al  decreto  legislativo  8
          giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un  unico  fondo.  Allo
          stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti  dai
          beni  confiscati  nell'ambito   di   procedimenti   penali,
          amministrativi  o   per   l'applicazione   di   misure   di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni, nonche' alla  legge  27  dicembre
          1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
          di  sanzioni  amministrative,  anche  di  cui  al   decreto
          legislativo  8  giugno   2001,   n.   231,   e   successive
          modificazioni. Per la gestione delle predette risorse  puo'
          essere utilizzata la societa' di cui all'articolo 1,  comma
          367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della giustizia e con  il  Ministro  dell'interno,
          sono adottate le disposizioni di  attuazione  del  presente
          comma. 
              Omissis.»