((Art. 20 septies 
 
           Procedura per la concessione e l'erogazione dei 
               contributi per la ricostruzione privata 
 
  1. L'istanza  di  concessione  dei  contributi  e'  presentata  dai
soggetti legittimati al comune territorialmente competente unitamente
alla richiesta del titolo abilitativo, ove  necessario  in  relazione
alla  tipologia  dell'intervento  progettato.   Alla   domanda   sono
obbligatoriamente allegati, oltre alla  documentazione  eventualmente
necessaria per il rilascio del titolo edilizio: 
  a) la scheda di rilevazione dei danni redatta da un  professionista
abilitato e verificata dall'autorita' statale competente o  da  parte
del  personale  tecnico  del  comune  o  da   personale   tecnico   e
specializzato di supporto  al  comune  appositamente  formato,  senza
ulteriori oneri per la finanza pubblica; 
  b) la relazione tecnica asseverata rilasciata da un  professionista
abilitato, attestante la riconducibilita' causale diretta  dei  danni
esistenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis; 
  c) il progetto degli interventi proposti, con  l'indicazione  degli
interventi  di  ricostruzione,  di  ripristino   e   di   riparazione
necessari, corredati da computo metrico  estimativo  da  cui  risulti
l'entita' del contributo richiesto. 
  2.  All'esito   dell'istruttoria   relativa   alla   compatibilita'
urbanistica  degli  interventi  richiesti  a  norma   della   vigente
legislazione,  il  comune  rilascia  il  titolo  edilizio  ai   sensi
dell'articolo 20 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o verifica i  titoli  edilizi
di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo testo unico. La conformita'
urbanistica e' attestata dal professionista abilitato o  dall'ufficio
comunale   tramite   i   titoli   edilizi   legittimi   dell'edificio
preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria  in
corso e l'inesistenza di vincoli di inedificabilita' assoluta. 
  3. Il comune, verificati la spettanza del contributo e il  relativo
importo  nel  rispetto   delle   disposizioni   adottate   ai   sensi
dell'articolo  20-sexies,   comma   1,   trasmette   al   Commissario
straordinario la proposta di  concessione  del  contributo  medesimo,
comprensivo delle spese tecniche. 
  4.  Il  Commissario  straordinario  conclude  il  procedimento  con
l'adozione del decreto di concessione del  contributo,  al  netto  di
eventuali indennizzi assicurativi, e provvede  alla  sua  erogazione.
Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto  (CUP),
ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e  della
deliberazione del Comitato interministeriale  per  la  programmazione
economica n. 63 del  26  novembre  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021. 
  5.  Il  Commissario  straordinario,   avvalendosi   della   propria
struttura di supporto, procede con  cadenza  mensile  a  verifiche  a
campione sugli interventi per i quali sia stato adottato  il  decreto
di concessione dei contributi a norma del presente  articolo,  previo
sorteggio dei beneficiari in misura pari almeno al 10 per  cento  dei
contributi  complessivamente   concessi.   Qualora   dalle   predette
verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza  dei
necessari   presupposti,   il   Commissario   straordinario   dispone
l'annullamento  o  la  revoca,  anche  parziale,   del   decreto   di
concessione dei contributi e provvede a  richiedere  la  restituzione
delle eventuali somme indebitamente  percepite.  La  concessione  dei
contributi di cui al presente articolo  prevede  clausole  di  revoca
espresse, anche parziali, per i casi di  mancato  o  ridotto  impiego
delle somme,  ovvero  di  loro  utilizzo  anche  solo  in  parte  per
finalita' o interventi diversi da quelli indicati  nel  provvedimento
concessorio. In  tutti  i  casi  di  revoca  o  di  annullamento,  il
beneficiario e' tenuto alla restituzione del contributo. In  caso  di
inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme  riscosse
a mezzo ruolo sono riversate in apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui
all'articolo 20-quinquies, comma 1. 
  6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter,  comma
8, sono definiti le modalita' e i termini per la presentazione  delle
domande di concessione  dei  contributi  e  per  l'istruttoria  delle
relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione  con  l'utilizzo
di  piattaforme  informatiche.  Nei  medesimi  provvedimenti  possono
essere  altresi'  indicati  ulteriori  documenti  e  informazioni  da
produrre in allegato all'istanza di contributo,  anche  in  relazione
alle diverse tipologie degli  interventi  ricostruttivi,  nonche'  le
modalita' e le procedure per le misure  da  adottare  in  esito  alle
verifiche di cui al comma 5. 
  7. I contributi e i benefici previsti dalla presente  sezione  sono
concessi a condizione che gli immobili danneggiati o distrutti  dagli
eventi calamitosi siano muniti del prescritto  titolo  abilitativo  e
realizzati in sua conformita' ovvero siano muniti di titolo  edilizio
in sanatoria conseguito alla data di  presentazione  dell'istanza  di
cui al comma 1. 
  8. I comuni provvedono allo svolgimento  delle  attivita'  previste
dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 20  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  del  6  giugno  2001,  n.  380
          recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia edilizia»: 
              «Art. 20 (Procedimento per il rilascio del permesso  di
          costruire). - 1. La domanda per il rilascio del permesso di
          costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati  ai
          sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello  unico
          corredata  da  un'attestazione  concernente  il  titolo  di
          legittimazione, dagli elaborati  progettuali  richiesti,  e
          quando ne ricorrano i presupposti,  dagli  altri  documenti
          previsti dalla parte II. La domanda e' accompagnata da  una
          dichiarazione del progettista  abilitato  che  asseveri  la
          conformita'  del  progetto   agli   strumenti   urbanistici
          approvati ed adottati, ai regolamenti  edilizi  vigenti,  e
          alle altre normative  di  settore  aventi  incidenza  sulla
          disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare,  alle
          norme    antisismiche,    di    sicurezza,     antincendio,
          igienico-sanitarie,  alle  norme  relative   all'efficienza
          energetica. 
              1-bis.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  da
          adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro  90
          giorni dall'entrata in vigore della presente  disposizione,
          sono definiti i requisiti  igienico-sanitari  di  carattere
          prestazionale degli edifici. 
              2. Lo sportello unico comunica entro  dieci  giorni  al
          richiedente il nominativo del responsabile del procedimento
          ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
          241, e successive modificazioni. L'esame delle  domande  si
          svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione. 
              3. Entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione  della
          domanda,   il   responsabile    del    procedimento    cura
          l'istruttoria e  formula  una  proposta  di  provvedimento,
          corredata   da   una   dettagliata   relazione,   con    la
          qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
          Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso,
          comunque denominati, resi da  amministrazioni  diverse,  si
          procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
          agosto 1990, n. 241. 
              4. Il responsabile del  procedimento,  qualora  ritenga
          che ai fini del rilascio  del  permesso  di  costruire  sia
          necessario apportare modifiche di modesta entita'  rispetto
          al progetto originario, puo', nello stesso termine  di  cui
          al comma 3, richiedere  tali  modifiche,  illustrandone  le
          ragioni. L'interessato  si  pronuncia  sulla  richiesta  di
          modifica entro il termine fissato e, in caso  di  adesione,
          e' tenuto ad integrare  la  documentazione  nei  successivi
          quindici giorni. La richiesta  di  cui  al  presente  comma
          sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di
          cui al comma 3. 
              5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere  interrotto
          una sola volta dal  responsabile  del  procedimento,  entro
          trenta   giorni   dalla   presentazione   della    domanda,
          esclusivamente per la motivata richiesta di  documenti  che
          integrino o completino la documentazione presentata  e  che
          non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione  o
          che questa non possa acquisire autonomamente. In tal  caso,
          il termine ricomincia a decorrere dalla data  di  ricezione
          della documentazione integrativa. 
              5-bis. 
              6. Il provvedimento  finale,  che  lo  sportello  unico
          provvede a  notificare  all'interessato,  e'  adottato  dal
          dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine
          di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3.  Qualora
          sia indetta la conferenza di servizi  di  cui  al  medesimo
          comma,  la  determinazione  motivata  di  conclusione   del
          procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli 14 e
          seguenti della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive
          modificazioni,  e',  ad  ogni  effetto,   titolo   per   la
          realizzazione dell'intervento. Il termine di cui  al  primo
          periodo e' fissato  in  quaranta  giorni  con  la  medesima
          decorrenza qualora  il  dirigente  o  il  responsabile  del
          procedimento abbia  comunicato  all'istante  i  motivi  che
          ostano   all'accoglimento   della   domanda,    ai    sensi
          dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990,  e
          successive  modificazioni.   Dell'avvenuto   rilascio   del
          permesso di costruire e' data notizia al pubblico  mediante
          affissione all'albo pretorio. Gli estremi del  permesso  di
          costruire sono indicati  nel  cartello  esposto  presso  il
          cantiere, secondo le modalita'  stabilite  dal  regolamento
          edilizio. 
              7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei
          soli casi di progetti particolarmente complessi secondo  la
          motivata risoluzione del responsabile del procedimento. 
              8. Decorso inutilmente il termine  per  l'adozione  del
          provvedimento   conclusivo,   ove   il   dirigente   o   il
          responsabile  dell'ufficio  non  abbia   opposto   motivato
          diniego, sulla domanda di permesso di costruire si  intende
          formato il silenzio-assenso, fatti  salvi  i  casi  in  cui
          sussistano  vincoli  relativi  all'assetto   idrogeologico,
          ambientali, paesaggistici  o  culturali,  per  i  quali  si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  14  e
          seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fermi  restando
          gli effetti comunque prodotti dal  silenzio,  lo  sportello
          unico per l'edilizia  rilascia  anche  in  via  telematica,
          entro quindici  giorni  dalla  richiesta  dell'interessato,
          un'attestazione  circa   il   decorso   dei   termini   del
          procedimento,  in  assenza  di  richieste  di  integrazione
          documentale o istruttorie inevase  e  di  provvedimenti  di
          diniego;  altrimenti,  nello   stesso   termine,   comunica
          all'interessato che tali atti sono intervenuti. 
              9. - 10. 
              11.  Il  termine  per  il  rilascio  del  permesso   di
          costruire per gli interventi di cui all'articolo 22,  comma
          7, e' di settantacinque giorni dalla data di  presentazione
          della domanda. 
              12.  Fermo  restando  quanto  previsto  dalla   vigente
          normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle
          amministrazioni statali  coinvolte,  sono  fatte  salve  le
          disposizioni contenute nelle leggi regionali che  prevedano
          misure di ulteriore semplificazione e  ulteriori  riduzioni
          di termini procedimentali. 
              13. Ove il fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  di  cui  al  comma  1,  dichiara  o  attesta
          falsamente l'esistenza dei requisiti o dei  presupposti  di
          cui al medesimo comma e' punito con la reclusione da uno  a
          tre anni. In tali casi, il  responsabile  del  procedimento
          informa   il   competente    ordine    professionale    per
          l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.» 
              Si riporta il testo degli articoli 22 e 23 del  decreto
          del Presidente della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380
          recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia edilizia»: 
              «Art.  22  (Interventi   subordinati   a   segnalazione
          certificata di inizio di attivita'). - 1. Sono realizzabili
          mediante la segnalazione certificata di inizio di attivita'
          di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,
          nonche' in  conformita'  alle  previsioni  degli  strumenti
          urbanistici, dei regolamenti  edilizi  e  della  disciplina
          urbanistico-edilizia vigente: 
              a) gli interventi di manutenzione straordinaria di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino  le
          parti strutturali dell'edificio o i prospetti; 
              b)  gli  interventi  di  restauro  e   di   risanamento
          conservativo di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  c),
          qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio; 
              c) gli interventi di ristrutturazione edilizia  di  cui
          all'articolo 3, comma 1,  lettera  d),  diversi  da  quelli
          indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c. 
              2. Sono, altresi', realizzabili  mediante  segnalazione
          certificata di inizio attivita' le varianti a  permessi  di
          costruire che non  incidono  sui  parametri  urbanistici  e
          sulle volumetrie, che non modificano la destinazione  d'uso
          e  la  categoria   edilizia,   non   alterano   la   sagoma
          dell'edificio qualora sottoposto a  vincolo  ai  sensi  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  e  successive
          modificazioni, e  non  violano  le  eventuali  prescrizioni
          contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attivita'
          di vigilanza  urbanistica  ed  edilizia,  nonche'  ai  fini
          dell'agibilita', tali segnalazioni  certificate  di  inizio
          attivita' costituiscono parte integrante  del  procedimento
          relativo  al  permesso   di   costruzione   dell'intervento
          principale  e  possono  essere   presentate   prima   della
          dichiarazione di ultimazione dei lavori. 
              2-bis.   Sono   realizzabili   mediante    segnalazione
          certificata d'inizio attivita' e comunicate a  fine  lavori
          con attestazione del professionista, le varianti a permessi
          di costruire che non configurano una variazione essenziale,
          a  condizione  che   siano   conformi   alle   prescrizioni
          urbanistico-edilizie e siano  attuate  dopo  l'acquisizione
          degli eventuali atti di assenso prescritti dalla  normativa
          sui vincoli paesaggistici,  idrogeologici,  ambientali,  di
          tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico  e
          dalle altre normative di settore. 
              3. 
              4. Le regioni a statuto  ordinario  con  legge  possono
          ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle  disposizioni
          di cui ai commi precedenti.  Restano,  comunque,  ferme  le
          sanzioni penali previste all'articolo 44. 
              5. 
              6. La realizzazione degli interventi di cui al presente
          Capo  che   riguardino   immobili   sottoposti   a   tutela
          storico-artistica, paesaggistico-ambientale o  dell'assetto
          idrogeologico, e' subordinata al  preventivo  rilascio  del
          parere  o  dell'autorizzazione  richiesti  dalle   relative
          previsioni normative. Nell'ambito  delle  norme  di  tutela
          rientrano,  in  particolare,  le  disposizioni  di  cui  al
          decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 
              7. e' comunque salva la  facolta'  dell'interessato  di
          chiedere il  rilascio  di  permesso  di  costruire  per  la
          realizzazione degli interventi di  cui  al  presente  Capo,
          senza obbligo del pagamento del contributo  di  costruzione
          di cui all'articolo 16, salvo quanto  previsto  dall'ultimo
          periodo del comma 1 dell'articolo 23.  In  questo  caso  la
          violazione  della   disciplina   urbanistico-edilizia   non
          comporta l'applicazione delle sanzioni di cui  all'articolo
          44 ed e' soggetta all'applicazione delle  sanzioni  di  cui
          all'articolo 37.» 
              «Art.  23  (Interventi   subordinati   a   segnalazione
          certificata  di  inizio  di  attivita'  in  alternativa  al
          permesso di costruire). - 01. In alternativa al permesso di
          costruire, possono essere realizzati mediante  segnalazione
          certificata di inizio di attivita': 
              a)  gli   interventi   di   ristrutturazione   di   cui
          all'articolo 10, comma 1, lettera c); 
              b)  gli  interventi   di   nuova   costruzione   o   di
          ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati  da
          piani  attuativi  comunque  denominati,  ivi  compresi  gli
          accordi negoziali aventi valore  di  piano  attuativo,  che
          contengano   precise    disposizioni    plano-volumetriche,
          tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza  sia
          stata  esplicitamente  dichiarata  dal  competente   organo
          comunale in sede di approvazione degli stessi  piani  o  di
          ricognizione di quelli vigenti; qualora i  piani  attuativi
          risultino approvati  anteriormente  all'entrata  in  vigore
          della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo  atto  di
          ricognizione  deve  avvenire  entro  trenta  giorni   dalla
          richiesta  degli  interessati;  in  mancanza  si  prescinde
          dall'atto  di  ricognizione,   purche'   il   progetto   di
          costruzione  venga  accompagnato  da   apposita   relazione
          tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza  di  piani
          attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; 
              c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in
          diretta  esecuzione  di  strumenti   urbanistici   generali
          recanti precise disposizioni plano-volumetriche. 
              Gli interventi di  cui  alle  lettere  precedenti  sono
          soggetti   al   contributo   di   costruzione   ai    sensi
          dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con  legge
          gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di
          inizio attivita', diversi da quelli  di  cui  alle  lettere
          precedenti,  assoggettati  al  contributo  di   costruzione
          definendo   criteri   e   parametri   per    la    relativa
          determinazione. 
              1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per
          presentare la segnalazione certificata di inizio attivita',
          almeno  trenta  giorni  prima  dell'effettivo  inizio   dei
          lavori, presenta  allo  sportello  unico  la  segnalazione,
          accompagnata da una dettagliata relazione  a  firma  di  un
          progettista   abilitato   e   dagli   opportuni   elaborati
          progettuali, che asseveri la  conformita'  delle  opere  da
          realizzare agli strumenti urbanistici approvati  e  non  in
          contrasto con quelli adottati  ed  ai  regolamenti  edilizi
          vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e  di
          quelle igienico-sanitarie. 
              1-bis. Nei casi in cui  la  normativa  vigente  prevede
          l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti  appositi,
          ovvero l'esecuzione di verifiche preventive,  con  la  sola
          esclusione dei casi  in  cui  sussistano  vincoli  relativi
          all'assetto  idrogeologico,  ambientali,  paesaggistici   o
          culturali e degli  atti  rilasciati  dalle  amministrazioni
          preposte alla difesa nazionale,  alla  pubblica  sicurezza,
          all'immigrazione,     all'asilo,     alla     cittadinanza,
          all'amministrazione  della  giustizia,  all'amministrazione
          delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di
          acquisizione  del  gettito,  anche  derivante  dal   gioco,
          nonche'  di  quelli  previsti  dalla   normativa   per   le
          costruzioni in zone sismiche  e  di  quelli  imposti  dalla
          normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti  dalle
          autocertificazioni,   attestazioni   e   asseverazioni    o
          certificazioni   di   tecnici   abilitati   relative   alla
          sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti  dalla
          legge, dagli strumenti urbanistici approvati o  adottati  e
          dai  regolamenti  edilizi,  da  produrre  a  corredo  della
          documentazione di  cui  al  comma  1,  salve  le  verifiche
          successive degli organi e delle amministrazioni competenti. 
              1-ter.  La  denuncia,  corredata  delle  dichiarazioni,
          attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati
          tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata
          con avviso di ricevimento, ad  eccezione  dei  procedimenti
          per cui e' previsto l'utilizzo  esclusivo  della  modalita'
          telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata
          al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 
              2. La segnalazione certificata di inizio  attivita'  e'
          corredata  dall'indicazione  dell'impresa  cui  si  intende
          affidare i lavori ed e' sottoposta al  termine  massimo  di
          efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non
          ultimata   dell'intervento   e'   subordinata    a    nuova
          segnalazione. L'interessato e' comunque tenuto a comunicare
          allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 
              3.  Nel  caso  dei  vincoli  e  delle  materie  oggetto
          dell'esclusione di cui al comma 1-bis,  qualora  l'immobile
          oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
          tutela  compete,  anche  in  via  di  delega,  alla  stessa
          amministrazione comunale, il termine di  trenta  giorni  di
          cui al comma 1 decorre dal rilascio del  relativo  atto  di
          assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la  denuncia  e'
          priva di effetti. 
              4.  Nel  caso  dei  vincoli  e  delle  materie  oggetto
          dell'esclusione di cui al comma 1-bis,  qualora  l'immobile
          oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
          tutela non compete  all'amministrazione  comunale,  ove  il
          parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia
          allegato alla segnalazione, il competente ufficio  comunale
          convoca una conferenza di servizi ai sensi  degli  articoli
          14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7  agosto  1990,
          n. 241. Il termine di trenta  giorni  di  cui  al  comma  1
          decorre dall'esito della conferenza. In caso di  esito  non
          favorevole, la segnalazione e' priva di effetti. 
              5. La sussistenza del titolo e' provata  con  la  copia
          della segnalazione certificata di inizio attivita'  da  cui
          risulti la data di ricevimento della segnalazione, l'elenco
          di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione
          del professionista abilitato, nonche' gli atti  di  assenso
          eventualmente necessari. 
              6.  Il  dirigente  o  il  responsabile  del  competente
          ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma  1
          sia riscontrata l'assenza di una o  piu'  delle  condizioni
          stabilite, notifica all'interessato  l'ordine  motivato  di
          non effettuare il previsto intervento e, in caso  di  falsa
          attestazione   del   professionista   abilitato,    informa
          l'autorita'  giudiziaria  e  il  consiglio  dell'ordine  di
          appartenenza. e' comunque salva la facolta' di ripresentare
          la denuncia di inizio attivita',  con  le  modifiche  o  le
          integrazioni  necessarie   per   renderla   conforme   alla
          normativa urbanistica ed edilizia. 
              7. Ultimato l'intervento, il progettista o  un  tecnico
          abilitato rilascia un certificato di collaudo  finale,  che
          va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta
          la conformita' dell'opera al  progetto  presentato  con  la
          segnalazione    certificata    di     inizio     attivita'.
          Contestualmente     presenta     ricevuta     dell'avvenuta
          presentazione della variazione catastale  conseguente  alle
          opere realizzate ovvero dichiarazione  che  le  stesse  non
          hanno comportato modificazioni del classamento. In  assenza
          di tale  documentazione  si  applica  la  sanzione  di  cui
          all'articolo 37, comma 5.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge del 16
          gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali  in
          materia di pubblica amministrazione»: 
              «Art. 11 (Codice unico di progetto  degli  investimenti
          pubblici). - 1. A decorrere dal 1º  gennaio  2003,  per  le
          finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6,  della  legge
          17  maggio  1999,  n.  144,  e  in   particolare   per   la
          funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
          pubblici, ogni nuovo  progetto  di  investimento  pubblico,
          nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla  predetta
          data, e' dotato di un «Codice unico di  progetto»,  che  le
          competenti  amministrazioni  o  i  soggetti   aggiudicatori
          richiedono in via telematica secondo la procedura  definita
          dal CIPE. 
              2. Entro il 30 settembre 2002, il  CIPE,  acquisito  il
          parere  della  Conferenza  unificata  di  cui  al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
          e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1. 
              2-bis.  Gli  atti  amministrativi   anche   di   natura
          regolamentare  adottati  dalle   Amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, che dispongono il  finanziamento  pubblico  o
          autorizzano  l'esecuzione  di  progetti   di   investimento
          pubblico, sono nulli in assenza dei  corrispondenti  codici
          di cui al comma 1  che  costituiscono  elemento  essenziale
          dell'atto stesso. 
              2-ter.   Le   Amministrazioni    che    emanano    atti
          amministrativi che dispongono il finanziamento  pubblico  o
          autorizzano  l'esecuzione  di  progetti   di   investimento
          pubblico associano negli atti stessi  il  Codice  unico  di
          progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
          l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su  dette
          misure, della data di efficacia di  detti  finanziamenti  e
          del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
          il Dipartimento per la programmazione  e  il  coordinamento
          della politica economica, il Dipartimento della  Ragioneria
          Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche  di
          Coesione concordano modalita'  per  fornire  il  necessario
          supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita'  di  cui
          al periodo precedente al  fine  di  garantire  la  corretta
          programmazione e il monitoraggio  della  spesa  di  ciascun
          programma e dei relativi progetti finanziati. 
              2-quater.   I    soggetti    titolari    di    progetti
          d'investimento pubblico  danno  notizia,  con  periodicita'
          annuale,  in  apposita  sezione   dei   propri   siti   web
          istituzionali,   dell'elenco   dei   progetti   finanziati,
          indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento,  le
          fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
          di attuazione finanziario e procedurale. 
              2-quinquies.  Entro  il  30  giugno   di   ogni   anno,
          l'Autorita' politica delegata  agli  investimenti  pubblici
          ove nominata, con  il  supporto  del  Dipartimento  per  la
          programmazione e il coordinamento della politica economica,
          presenta   al    Comitato    Interministeriale    per    la
          Programmazione  Economica  un'informativa  sullo  stato  di
          attuazione   della   programmazione   degli    investimenti
          pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
          articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
          e  la  Coesione   Territoriale,   con   il   supporto   del
          Dipartimento per le  Politiche  di  Coesione,  presenta  al
          Comitato Interministeriale per la Programmazione  Economica
          un'informativa   sullo   stato    di    attuazione    della
          programmazione degli investimenti pubblici  finanziati  con
          le risorse nazionali e comunitarie per  lo  sviluppo  e  la
          coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
          Stato  mette  a  disposizione  del  Dipartimento   per   la
          programmazione e il coordinamento della politica  economica
          e  del  Dipartimento  per  le  Politiche  di  Coesione,  in
          cooperazione applicativa, i  corrispondenti  dati  rilevati
          dalle Amministrazioni  pubbliche  nella  banca  dati  delle
          Amministrazioni pubbliche di cui  alla  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti,  con  i
          dati  di  pagamento  del  Sistema  SIOPE   PLUS,   di   cui
          all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal
          sistema della fatturazione elettronica, di cui  alla  legge
          24 dicembre 2007, n. 244. 
          2-sexies.   All'attuazione   del   presente   articolo   le
          Amministrazioni provvedono nei limiti delle  risorse  umane
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   allo   scopo   a
          legislazione vigente.»