Art. 10 Comunicazioni e procedure di recupero 1. Il Ministero, entro il 30 aprile per le istanze presentate entro il 31 marzo, o entro il 30 ottobre per le istanze presentate entro il 15 ottobre, comunica al beneficiario l'importo del credito d'imposta spettante in relazione a ciascuna delle richieste, osservando le priorita' delle comunicazioni previste dall'art. 11, comma 1. 2. Quando, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero, e' accertata l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta oggetto del presente decreto, in conseguenza del mancato rispetto delle condizioni richieste o della non eleggibilita' delle spese sulla base delle quali e' stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 3. In caso di indebita fruizione, totale o parziale, dei crediti d'imposta, accertata nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, l'Agenzia delle entrate ne da' comunicazione al Ministero che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni ai sensi del comma 2.