Art. 10 
 
                Comunicazioni e procedure di recupero 
 
  1. Il Ministero, entro il 30 aprile per le istanze presentate entro
il 31 marzo, o entro il 30 ottobre per le istanze presentate entro il
15 ottobre, comunica al beneficiario l'importo del credito  d'imposta
spettante in relazione a  ciascuna  delle  richieste,  osservando  le
priorita' delle comunicazioni previste dall'art. 11, comma 1. 
  2. Quando, a seguito dei controlli  effettuati  dal  Ministero,  e'
accertata l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta
oggetto del presente decreto, in  conseguenza  del  mancato  rispetto
delle condizioni richieste o  della  non  eleggibilita'  delle  spese
sulla  base  delle  quali  e'  stato  determinato  il  beneficio,  il
Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25  marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di
interessi e sanzioni secondo legge. 
  3. In caso di indebita fruizione, totale o  parziale,  dei  crediti
d'imposta,  accertata   nell'ambito   dell'ordinaria   attivita'   di
controllo, l'Agenzia delle entrate ne da' comunicazione al  Ministero
che  provvede  al  recupero  del  relativo  importo,  maggiorato   di
interessi e sanzioni ai sensi del comma 2.