Art. 11 
 
                          Trasmissione dati 
 
  1. Ai fini di cui all'art. 9, il Ministero,  almeno  cinque  giorni
prima di comunicare al  beneficiario  l'accoglimento  della  domanda,
trasmette all'Agenzia delle entrate,  tramite  SID  o  altro  sistema
avente  il  medesimo  livello  di  misure  di  sicurezza  tecniche  e
organizzative  adeguato  al  rischio  presentato   dal   trattamento,
l'elenco dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione e  l'importo
del  credito  d'imposta  concesso.  Con  le  stesse  modalita'   sono
comunicate le eventuali variazioni o  revoche,  anche  parziali,  dei
crediti d'imposta concessi. 
  2. L'Agenzia delle  entrate  trasmette  al  Ministero,  tramite  il
sistema di cui al comma 1, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato
il credito di imposta in compensazione con i relativi importi.