Art. 9 
 
            Procedure di utilizzo del credito di imposta 
 
  1. Il credito  di  imposta,  riconosciuto  ai  sensi  del  presente
decreto, e' utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data  di
ricevimento della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1,  tramite
modello  F24,  presentato,  a  pena  di  rifiuto  dell'operazione  di
versamento, esclusivamente  tramite  i  servizi  telematici  messi  a
disposizione dalla Agenzia delle entrate. L'ammontare del credito  di
imposta utilizzato  in  compensazione  non  puo'  eccedere  l'importo
comunicato  dal  Ministero,  a  pena  di  scarto  dell'operazione  di
versamento.