Art. 11 Verifiche e riconoscimento dei crediti d'imposta 1. Ricevute le domande di attribuzione dei crediti d'imposta di cui al presente capo, il Ministero effettua le verifiche ritenute necessarie e, con decreto del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia, riconosce, nel rispetto del limite di spesa previsto, pari a cinque milioni di euro per ciascun anno, l'importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti di cui ai Capi I e II del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014. 2. Quando le richieste eccedono le risorse stanziate, l'importo del credito d'imposta e' rideterminato in misura proporzionale sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. 3. Il Ministero, entro il 30 aprile dell'anno in cui e' presentata la domanda di attribuzione dei crediti d'imposta, comunica al beneficiario l'importo del credito d'imposta spettante. 4. I crediti d'imposta di cui al comma 1 non danno luogo a rimborso e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne' del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, ne' rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.