Art. 11 
 
          Verifiche e riconoscimento dei crediti d'imposta 
 
  1. Ricevute le domande di attribuzione dei crediti d'imposta di cui
al  presente  capo,  il  Ministero  effettua  le  verifiche  ritenute
necessarie e, con decreto del Capo Dipartimento  per  gli  affari  di
giustizia, riconosce, nel rispetto del limite di spesa previsto, pari
a cinque milioni di euro per ciascun anno, l'importo del  credito  di
imposta  effettivamente  spettante  in  relazione  a   ciascuno   dei
procedimenti di cui ai Capi I e II del decreto-legge n. 132 del  2014
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014. 
  2. Quando le richieste eccedono le risorse stanziate, l'importo del
credito d'imposta e' rideterminato in misura proporzionale sulla base
del rapporto tra l'ammontare delle risorse  stanziate  e  l'ammontare
complessivo dei crediti d'imposta richiesti. 
  3. Il Ministero, entro il 30 aprile dell'anno in cui e'  presentata
la  domanda  di  attribuzione  dei  crediti  d'imposta,  comunica  al
beneficiario l'importo del credito d'imposta spettante. 
  4. I crediti d'imposta di cui al comma 1 non danno luogo a rimborso
e non concorrono alla formazione del reddito ai  fini  delle  imposte
sui  redditi,  ne'  del  valore  della  produzione  netta   ai   fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,  ne'  rilevano  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.