Art. 9 Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, commisurato al compenso corrisposto all'avvocato per le prestazioni svolte in una procedura di negoziazione assistita obbligatoria che si e' conclusa con successo. 1. Oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, la domanda contiene: a) l'indicazione della data della convenzione di negoziazione assistita e della sua eventuale inerenza a una delle materie di cui all'art. 3, comma 1, decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014; b) la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo di negoziazione; c) gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione dell'accordo di negoziazione, mediante piattaforma del Consiglio nazionale forense, in conformita' all'art. 11 del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014; d) lo scaglione di valore applicato dall'avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l'art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.