Art. 9 
 
Domanda di attribuzione del credito  di  imposta  previsto  dall'art.
  21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015,  n.  83,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.  132,  commisurato  al
  compenso corrisposto all'avvocato per le prestazioni svolte in  una
  procedura di negoziazione assistita obbligatoria che si e' conclusa
  con successo. 
 
  1. Oltre a  quanto  previsto  dall'art.  3,  comma  4,  la  domanda
contiene: 
    a) l'indicazione della data  della  convenzione  di  negoziazione
assistita e della sua eventuale inerenza a una delle materie  di  cui
all'art. 3, comma 1, decreto-legge n. 132 del  2014  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014; 
    b)   la   dichiarazione   di   raggiungimento   dell'accordo   di
negoziazione; 
    c)  gli  estremi  della  ricevuta  attestante   la   trasmissione
dell'accordo di  negoziazione,  mediante  piattaforma  del  Consiglio
nazionale forense, in conformita' all'art. 11  del  decreto-legge  n.
132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  162  del
2014; 
    d) lo scaglione di valore applicato dall'avvocato  per  calcolare
il compenso fatturato secondo quanto prevede l'art. 20,  comma  1-bis
del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.