Art. 33
Disposizioni urgenti in materia di plusvalenze
1. All'articolo 86, comma 4, del testo unico delle imposte ((sui
redditi)), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «o a un anno per le societa'
sportive professionistiche,» sono sostituite dalle seguenti: «o a due
anni per le societa' sportive professionistiche,»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le plusvalenze
realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della
prestazione dell'atleta per le societa' sportive professionistiche
concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo
periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti
della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo
eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della
plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui e'
stata realizzata.».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 2.740.000 euro nell'anno
2024, di 880.000 euro nell'anno 2025, di 490.000 euro nell'anno
((2026 e di)) 100.000 euro nell'anno 2027.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.740.000
euro per l'anno 2024, 880.000 euro per l'anno 2025, 490.000 euro per
l'anno ((2026 e)) 100.000 euro per l'anno 2027 e valutati in 290.000
euro per l'anno 2028, si provvede, per gli anni ((dal 2024)) al 2027,
mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 e,
per l'anno 2028, mediante riduzione del ((Fondo)) di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 86, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi:
«Art. 86 (Plusvalenze patrimoniali). - 1.-3. (Omissis)
4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui
al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2,
concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare
nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i
beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a
tre anni, o a due anni per le societa' sportive
professionistiche, a scelta del contribuente, in quote
costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non
oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla
dichiarazione dei redditi; se questa non e' presentata la
plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero
ammontare nell'esercizio in cui e' stata realizzata. Per i
beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie,
diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le
disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli
iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano
ceduti per primi i beni acquisiti in data piu' recente. Le
plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti
all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le
societa' sportive professionistiche concorrono a formare il
reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle
condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della
parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo
eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della
plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in
cui e' stata realizzata.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, della citata
legge 27 luglio 2000, n. 212:
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 34, della
citata legge 30 dicembre 2020, n. 178:
«1.-33. (Omissis)
34. Al fine di garantire la sostenibilita' della
riforma del lavoro sportivo, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un
apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per finanziare
nei predetti limiti l'esonero, anche parziale, dal
versamento dei contributi previdenziali a carico delle
federazioni sportive nazionali, discipline sportive
associate, enti di promozione sportiva, associazioni e
societa' sportive dilettantistiche, con esclusione dei
premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con
atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici,
direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di
gara.
(Omissis).».
- Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 1.