Art. 33 
 
           Disposizioni urgenti in materia di plusvalenze 
 
  1. All'articolo 86, comma 4, del testo unico  delle  imposte  ((sui
redditi)), di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole «o  a  un  anno  per  le  societa'
sportive professionistiche,» sono sostituite dalle seguenti: «o a due
anni per le societa' sportive professionistiche,»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Le  plusvalenze
realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della
prestazione dell'atleta per le  societa'  sportive  professionistiche
concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del  primo
periodo e alle condizioni indicate nel  secondo  periodo  nei  limiti
della  parte  proporzionalmente   corrispondente   al   corrispettivo
eventualmente  conseguito  in  denaro;   la   residua   parte   della
plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio  in  cui  e'
stata realizzata.». 
  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Il Fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  34,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di  2.740.000  euro  nell'anno
2024, di 880.000 euro  nell'anno  2025,  di  490.000  euro  nell'anno
((2026 e di)) 100.000 euro nell'anno 2027. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  pari  a  2.740.000
euro per l'anno 2024, 880.000 euro per l'anno 2025, 490.000 euro  per
l'anno ((2026 e)) 100.000 euro per l'anno 2027 e valutati in  290.000
euro per l'anno 2028, si provvede, per gli anni ((dal 2024)) al 2027,
mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma  1  e,
per l'anno 2028, mediante riduzione del ((Fondo)) di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 86,  comma  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, recante Approvazione del testo unico delle  imposte
          sui redditi: 
              «Art. 86 (Plusvalenze patrimoniali). - 1.-3. (Omissis) 
              4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di  cui
          al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2,
          concorrono a formare il  reddito,  per  l'intero  ammontare
          nell'esercizio in cui sono state realizzate  ovvero,  se  i
          beni sono stati posseduti per un periodo  non  inferiore  a
          tre  anni,  o  a  due  anni  per   le   societa'   sportive
          professionistiche, a  scelta  del  contribuente,  in  quote
          costanti nell'esercizio stesso e  nei  successivi,  ma  non
          oltre il quarto. La predetta scelta  deve  risultare  dalla
          dichiarazione dei redditi; se questa non e'  presentata  la
          plusvalenza concorre a  formare  il  reddito  per  l'intero
          ammontare nell'esercizio in cui e' stata realizzata. Per  i
          beni  che   costituiscono   immobilizzazioni   finanziarie,
          diverse da quelle di cui  al  successivo  articolo  87,  le
          disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli
          iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano
          ceduti per primi i beni acquisiti in data piu' recente.  Le
          plusvalenze  realizzate  mediante  cessione   dei   diritti
          all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le
          societa' sportive professionistiche concorrono a formare il
          reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle
          condizioni indicate nel secondo periodo  nei  limiti  della
          parte  proporzionalmente  corrispondente  al  corrispettivo
          eventualmente conseguito in denaro; la residua parte  della
          plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in
          cui e' stata realizzata. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  3,  della  citata
          legge 27 luglio 2000, n. 212: 
              «Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
          1. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente ai tributi periodici le modifiche  introdotte
          si  applicano  solo  a  partire   dal   periodo   d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono. 
              2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
          prevedere adempimenti a  carico  dei  contribuenti  la  cui
          scadenza sia fissata anteriormente al  sessantesimo  giorno
          dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
          provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 
              3. I termini di prescrizione e  di  decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 34,  della
          citata legge 30 dicembre 2020, n. 178: 
              «1.-33. (Omissis) 
              34.  Al  fine  di  garantire  la  sostenibilita'  della
          riforma del lavoro sportivo, e' istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  un
          apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di  euro  annui
          per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023,  per  finanziare
          nei  predetti  limiti  l'esonero,   anche   parziale,   dal
          versamento dei  contributi  previdenziali  a  carico  delle
          federazioni   sportive   nazionali,   discipline   sportive
          associate, enti  di  promozione  sportiva,  associazioni  e
          societa'  sportive  dilettantistiche,  con  esclusione  dei
          premi e dei contributi dovuti  all'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con
          atleti,   allenatori,   istruttori,   direttori    tecnici,
          direttori sportivi, preparatori  atletici  e  direttori  di
          gara. 
              (Omissis).». 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della  legge
          23 dicembre 2014, n. 190, si vedano i riferimenti normativi
          all'articolo 1.