Art. 34 
 
    Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi 
 
  1. Nei giudizi dinanzi alla giustizia sportiva  aventi  ad  oggetto
l'impugnazione  di  sanzioni  comportanti  penalizzazioni  che  hanno
l'effetto  di  mutare  la  classifica  finale  delle  competizioni  a
squadre, quale  definitasi  sulla  base  dei  risultati  dei  singoli
incontri, il CONI, le federazioni sportive nazionali e le  discipline
sportive ((associate adeguano)) i propri statuti  e  regolamenti  con
l'obiettivo di  rendere  applicabili  le  penalita'  solo  una  volta
esauriti i gradi della giustizia sportiva e  favorire  la  formazione
del giudicato prima della scadenza del termine  per  l'iscrizione  al
campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere  la
penalizzazione, nel rispetto  dei  principi  dell'equa  competizione,
della tempestivita' delle decisioni  e  del  giusto  processo.  Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
il CONI stabilisce, con proprio provvedimento, i principi e le  norme
che assicurano l'attuazione di quanto previsto al precedente periodo.
Entro i successivi quarantacinque  giorni,  le  federazioni  sportive
nazionali e  le  discipline  sportive  associate  adeguano  i  propri
statuti e regolamenti ai predetti principi  e  norme.  ((In  caso  di
mancato adeguamento, decorso tale termine)), il CONI, previa diffida,
nomina un commissario ad acta e ne riferisce all'Autorita' vigilante.
Il commissario ((provvede  all'adeguamento))  entro  sessanta  giorni
dalla nomina. ((Al commissario  non  spettano  compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. A
decorrere dal 30 settembre 2023, per le attivita' svolte dai pubblici
dipendenti nominati negli organi giudicanti e inquirenti di giustizia
sportiva e' previsto un rimborso alle amministrazioni e agli enti  di
appartenenza a carico degli organi presso i  quali  viene  svolta  la
prestazione. I criteri di  determinazione  del  rimborso  di  cui  al
periodo  precedente  sono  determinati  con  decreto   dell'Autorita'
politica  delegata  allo  sport,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze.)) 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sanzioni
inflitte per i procedimenti che derivano dal mancato pagamento  degli
emolumenti, delle imposte ((e dei contributi riferiti ai rapporti  di
lavoro.))