Art. 34
Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi
1. Nei giudizi dinanzi alla giustizia sportiva aventi ad oggetto
l'impugnazione di sanzioni comportanti penalizzazioni che hanno
l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a
squadre, quale definitasi sulla base dei risultati dei singoli
incontri, il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline
sportive ((associate adeguano)) i propri statuti e regolamenti con
l'obiettivo di rendere applicabili le penalita' solo una volta
esauriti i gradi della giustizia sportiva e favorire la formazione
del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al
campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la
penalizzazione, nel rispetto dei principi dell'equa competizione,
della tempestivita' delle decisioni e del giusto processo. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il CONI stabilisce, con proprio provvedimento, i principi e le norme
che assicurano l'attuazione di quanto previsto al precedente periodo.
Entro i successivi quarantacinque giorni, le federazioni sportive
nazionali e le discipline sportive associate adeguano i propri
statuti e regolamenti ai predetti principi e norme. ((In caso di
mancato adeguamento, decorso tale termine)), il CONI, previa diffida,
nomina un commissario ad acta e ne riferisce all'Autorita' vigilante.
Il commissario ((provvede all'adeguamento)) entro sessanta giorni
dalla nomina. ((Al commissario non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. A
decorrere dal 30 settembre 2023, per le attivita' svolte dai pubblici
dipendenti nominati negli organi giudicanti e inquirenti di giustizia
sportiva e' previsto un rimborso alle amministrazioni e agli enti di
appartenenza a carico degli organi presso i quali viene svolta la
prestazione. I criteri di determinazione del rimborso di cui al
periodo precedente sono determinati con decreto dell'Autorita'
politica delegata allo sport, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.))
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sanzioni
inflitte per i procedimenti che derivano dal mancato pagamento degli
emolumenti, delle imposte ((e dei contributi riferiti ai rapporti di
lavoro.))