Art. 35 
 
Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione e  accelerazione
                        dei processi sportivi 
 
  1. All'articolo  5-quaterdecies,  comma  1,  del  decreto-legge  31
ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
dicembre 2022, n. 199, le parole: «e dilettantistici» sono soppresse. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5-quaterdecies,
          comma 1, del citato decreto-legge 31 ottobre 2022, n.  162,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre
          2022, n. 199: 
              «Art.  5-quaterdecies   (Proroga   delle   disposizioni
          processuali per i provvedimenti relativi all'ammissione  ai
          campionati professionistici e dilettantistici).  -1.  Nelle
          more dell'adeguamento dello statuto e dei  regolamenti  del
          Comitato   olimpico   nazionale    italiano    (CONI),    e
          conseguentemente delle federazioni  sportive  di  cui  agli
          articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.
          242, con specifiche norme  di  giustizia  sportiva  per  la
          trattazione  delle  controversie  aventi   ad   oggetto   i
          provvedimenti   relativi   all'ammissione   ai   campionati
          professionistici  adottati   dalle   federazioni   sportive
          nazionali, riconosciute dal CONI e  dal  Comitato  italiano
          paralimpico (CIP), fino al 31 dicembre 2025 si applicano le
          disposizioni di cui all'articolo 218, commi 2, 3,  4  e  5,
          del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».