Art. 35
Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione e accelerazione
dei processi sportivi
1. All'articolo 5-quaterdecies, comma 1, del decreto-legge 31
ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 2022, n. 199, le parole: «e dilettantistici» sono soppresse.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 5-quaterdecies,
comma 1, del citato decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2022, n. 199:
«Art. 5-quaterdecies (Proroga delle disposizioni
processuali per i provvedimenti relativi all'ammissione ai
campionati professionistici e dilettantistici). -1. Nelle
more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), e
conseguentemente delle federazioni sportive di cui agli
articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.
242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la
trattazione delle controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati
professionistici adottati dalle federazioni sportive
nazionali, riconosciute dal CONI e dal Comitato italiano
paralimpico (CIP), fino al 31 dicembre 2025 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 218, commi 2, 3, 4 e 5,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».