Art. 36 
 
Disposizioni  urgenti  in  materia  di  controlli  finanziari   sulle
                 societa' sportive professionistiche 
 
  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente: 
    «10-bis. Allo scopo di garantire la possibilita' di iscrizione ai
prossimi campionati sportivi, il regolare svolgimento degli stessi  e
l'equa competizione,  le  societa'  sportive  professionistiche  sono
sottoposte,  al  fine  di  verificarne   l'equilibrio   economico   e
finanziario, a tempestivi,  efficaci  ed  esaustivi  controlli  e  ai
conseguenti  provvedimenti  stabiliti  dalle   federazioni   sportive
nazionali  nei  rispettivi  statuti,  secondo  modalita'  e  principi
approvati dal CONI, entro quindici giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  13,  del  citato
          decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36: 
              «Art. 13 (Costituzione e  affiliazione  delle  societa'
          sportive professionistiche).  -  1.  Le  societa'  sportive
          professionistiche sono costituite nella forma  di  societa'
          per azioni o di societa'  a  responsabilita'  limitata.  E'
          obbligatoria la nomina del collegio sindacale. 
              2. L'atto costitutivo prevede  che  la  societa'  possa
          svolgere esclusivamente attivita' sportive ed attivita'  ad
          esse connesse o strumentali. 
              3. L'atto costitutivo prevede altresi'  che  una  quota
          parte degli utili, non  inferiore  al  10  per  cento,  sia
          destinata a scuole giovanili di addestramento e  formazione
          tecnico-sportiva. 
              4.   Prima   di   procedere   al   deposito   dell'atto
          costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice  civile,
          la societa' deve ottenere l'affiliazione da una o  da  piu'
          Federazioni Sportive Nazionali  riconosciute  dal  Comitato
          Olimpico  Nazionale   Italiano,   dal   Comitato   Italiano
          Paralimpico se svolge attivita' sportiva paralimpica. 
              5.  Gli  effetti  derivanti  dall'affiliazione  restano
          sospesi  fino  all'adempimento  degli   obblighi   di   cui
          all'articolo 14. 
              6.  L'atto  costitutivo  puo'  sottoporre  a   speciali
          condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote. 
              7.  Negli  atti  costitutivi  delle  societa'  sportive
          professionistiche e' prevista la costituzione di un  organo
          consultivo che provvede,  con  pareri  obbligatori  ma  non
          vincolanti,  alla  tutela  degli  interessi  specifici  dei
          tifosi. L'organo e' formato da non meno di tre e  non  piu'
          di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati  alla
          societa' sportiva,  con  sistema  elettronico,  secondo  le
          disposizioni  di  un  apposito  regolamento  approvato  dal
          consiglio di amministrazione  della  stessa  societa',  che
          deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare
          le cause di ineleggibilita' e di decadenza, tra  le  quali,
          in ogni caso, l'emissione nei confronti del tifoso  di  uno
          dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della  legge  13
          dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e
          delle misure di prevenzione, di cui al decreto  legislativo
          6 settembre 2011, n. 159, ovvero  di  un  provvedimento  di
          condanna, anche con  sentenza  non  definitiva,  per  reati
          commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
          Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale  riabilitazione
          o  della  dichiarazione   di   cessazione   degli   effetti
          pregiudizievoli ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  8-bis,
          della citata legge n. 401  del  1989.  L'organo  consultivo
          elegge  tra  i  propri  membri  il  presidente,  che   puo'
          assistere alle assemblee dei  soci.  Le  societa'  sportive
          professionistiche adeguano il  proprio  assetto  societario
          alle disposizioni del presente comma entro sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto. 
              8.   L'affiliazione   puo'   essere   revocata    dalla
          Federazione  Sportiva  Nazionale   per   gravi   infrazioni
          all'ordinamento sportivo. 
              9. La revoca dell'affiliazione  determina  l'inibizione
          dello svolgimento dell'attivita' sportiva. 
              10. Avverso le  decisioni  della  Federazione  Sportiva
          Nazionale e' ammesso ricorso alla Giunta del CONI,  che  si
          pronuncia  entro  sessanta  giorni  dal   ricevimento   del
          ricorso. 
              10-bis. Allo scopo  di  garantire  la  possibilita'  di
          iscrizione ai prossimi  campionati  sportivi,  il  regolare
          svolgimento degli stessi e l'equa competizione, le societa'
          sportive professionistiche  sono  sottoposte,  al  fine  di
          verificarne  l'equilibrio  economico   e   finanziario,   a
          tempestivi,  efficaci   ed   esaustivi   controlli   e   ai
          conseguenti  provvedimenti  stabiliti   dalle   federazioni
          sportive  nazionali   nei   rispettivi   statuti,   secondo
          modalita' e principi approvati  dal  CONI,  entro  quindici
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione.».