Art. 36
Disposizioni urgenti in materia di controlli finanziari sulle
societa' sportive professionistiche
1. All'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Allo scopo di garantire la possibilita' di iscrizione ai
prossimi campionati sportivi, il regolare svolgimento degli stessi e
l'equa competizione, le societa' sportive professionistiche sono
sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio economico e
finanziario, a tempestivi, efficaci ed esaustivi controlli e ai
conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive
nazionali nei rispettivi statuti, secondo modalita' e principi
approvati dal CONI, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36:
«Art. 13 (Costituzione e affiliazione delle societa'
sportive professionistiche). - 1. Le societa' sportive
professionistiche sono costituite nella forma di societa'
per azioni o di societa' a responsabilita' limitata. E'
obbligatoria la nomina del collegio sindacale.
2. L'atto costitutivo prevede che la societa' possa
svolgere esclusivamente attivita' sportive ed attivita' ad
esse connesse o strumentali.
3. L'atto costitutivo prevede altresi' che una quota
parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia
destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione
tecnico-sportiva.
4. Prima di procedere al deposito dell'atto
costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice civile,
la societa' deve ottenere l'affiliazione da una o da piu'
Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano
Paralimpico se svolge attivita' sportiva paralimpica.
5. Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano
sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui
all'articolo 14.
6. L'atto costitutivo puo' sottoporre a speciali
condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote.
7. Negli atti costitutivi delle societa' sportive
professionistiche e' prevista la costituzione di un organo
consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non
vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei
tifosi. L'organo e' formato da non meno di tre e non piu'
di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla
societa' sportiva, con sistema elettronico, secondo le
disposizioni di un apposito regolamento approvato dal
consiglio di amministrazione della stessa societa', che
deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare
le cause di ineleggibilita' e di decadenza, tra le quali,
in ogni caso, l'emissione nei confronti del tifoso di uno
dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13
dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di
condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati
commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione
o della dichiarazione di cessazione degli effetti
pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis,
della citata legge n. 401 del 1989. L'organo consultivo
elegge tra i propri membri il presidente, che puo'
assistere alle assemblee dei soci. Le societa' sportive
professionistiche adeguano il proprio assetto societario
alle disposizioni del presente comma entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
8. L'affiliazione puo' essere revocata dalla
Federazione Sportiva Nazionale per gravi infrazioni
all'ordinamento sportivo.
9. La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione
dello svolgimento dell'attivita' sportiva.
10. Avverso le decisioni della Federazione Sportiva
Nazionale e' ammesso ricorso alla Giunta del CONI, che si
pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del
ricorso.
10-bis. Allo scopo di garantire la possibilita' di
iscrizione ai prossimi campionati sportivi, il regolare
svolgimento degli stessi e l'equa competizione, le societa'
sportive professionistiche sono sottoposte, al fine di
verificarne l'equilibrio economico e finanziario, a
tempestivi, efficaci ed esaustivi controlli e ai
conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni
sportive nazionali nei rispettivi statuti, secondo
modalita' e principi approvati dal CONI, entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.».