Art. 37
Misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno
dell'associazionismo sportivo
1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 18 febbraio
2022, n. 11,» sono inserite le seguenti: «nonche' ((per contrastare
gli effetti dell'aumento)) dei costi dell'energia elettrica e del
gas»;
b) al primo periodo, dopo le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31
marzo 2023» sono inserite le seguenti: «, nonche' per quelli
effettuati dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023.»;
c) al terzo periodo, dopo le parole: «primo trimestre 2023» sono
inserite le seguenti: «, nonche' a 1 milione di euro per il trimestre
compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023».
2. Le agevolazioni previste al comma 1 sono concesse ai sensi e nei
limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014
della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell'acquacoltura.
3. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie,
relativamente al trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30
settembre 2023, deve essere di importo complessivo non inferiore a
10.000 euro e rivolto a leghe e societa' sportive professionistiche e
societa' ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta
2022, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e
((non superiori a)) 15 milioni di euro. Per le societa' e
associazioni sportive costituite a partire dall'anno 2022, ai fini
del riconoscimento del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante
esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non
inferiore a 10.000 euro e non anche la soglia relativa ai ricavi
delle medesime societa' e associazioni. Le societa' sportive
professionistiche e societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono
certificare di svolgere attivita' sportiva giovanile.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di
euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione
del ((Fondo per interventi)) strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 1, del
citato decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25:
«Art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di sport). -
1. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo
interessati dalle misure restrittive introdotte con il
decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, nonche'
per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica
e del gas le disposizioni di cui all'articolo 81 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, gia'
prorogate dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche per gli
investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al
31 marzo 2022 e per gli investimenti effettuati dal 1°
gennaio 2023 al 31 marzo 2023, nonche' per quelli
effettuati dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023. Per il
primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto
forma di credito d'imposta, non puo' essere comunque
superiore a 10.000 euro. A tal fine e' autorizzata la spesa
per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il
primo trimestre 2022 e a 35 milioni di euro per il primo
trimestre 2023, nonche' a 1 milione di euro per il
trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre
2023, che costituisce tetto di spesa.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 85, comma 1, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917:
«Art. 85 (Ricavi). - 1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta l'attivita' dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e
sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili,
esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per
essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote
di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al
capitale di societa' ed enti di cui all'articolo 73, che
non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da
quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87,
anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle
societa' o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
d), si applica il comma 2 dell'articolo 44;
d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti
finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44
emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, che non
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da
quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87,
anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa;
e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e
di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di
cui alle lettere c) e d) precedenti che non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i
beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
f) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, per la perdita o il
danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
g) i contributi in denaro, o il valore normale di
quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione
in base a contratto;
h) i contributi spettanti esclusivamente in conto
esercizio a norma di legge.
(Omissis).».
- Per il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, si
vedano i riferimenti normativi all'articolo 2.