Art. 38 
 
Misure urgenti per la corretta realizzazione dei XXV Giochi  olimpici
                   invernali «Milano Cortina 2026» 
 
  1.  Al  decreto-legge  11  marzo  2020,  n.  16,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Alle assunzioni a tempo  determinato  effettuate  dalla
Fondazione per lo svolgimento delle attivita' di cui ((al  comma  2))
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1,  del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Alle gia' menzionate assunzioni non
si applicano, altresi', le previsioni di cui agli articoli  23  e  31
del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81,  comunque  entro  il
limite dei trentasei mesi.»; 
    b)  all'articolo  3,  dopo  il  comma  2-quater  e'  inserito  il
seguente: 
      «2-quinquies. La Societa' e' iscritta di diritto nell'elenco di
cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo  2023,
n. 36 per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle  opere
di cui ai commi 2 e 2-quater.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto-legge 11 marzo 2020,  n.  16,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  8  maggio  2020,  n.  31,
          recante «Disposizioni urgenti  per  l'organizzazione  e  lo
          svolgimento dei Giochi  olimpici  e  paralimpici  invernali
          Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 -  2025,
          nonche' in materia di divieto di  attivita'  parassitarie.»
          e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2020, n. 66. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  1,  del
          citato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96: 
              «Art. 1 (Modifiche alla  disciplina  del  contratto  di
          lavoro a tempo determinato). - 1. Al decreto legislativo 15
          giugno  2015,   n.   81,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                0a) all'articolo 2, comma 2, dopo la  lettera  d-bis)
          e' aggiunta la seguente: 
                  "d-ter) alle  collaborazioni  degli  operatori  che
          prestano le attivita' di cui alla legge 21 marzo  2001,  n.
          74"; 
                a) all'articolo 19: 
                  1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
                    "1.  Al  contratto  di  lavoro  subordinato  puo'
          essere apposto un termine di durata non superiore a  dodici
          mesi. Il contratto puo'  avere  una  durata  superiore,  ma
          comunque  non  eccedente  i  ventiquattro  mesi,  solo   in
          presenza di almeno una delle seguenti condizioni: 
                    a)  esigenze  temporanee  e  oggettive,  estranee
          all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di
          altri lavoratori; 
                    b) esigenze  connesse  a  incrementi  temporanei,
          significativi   e   non    programmabili,    dell'attivita'
          ordinaria."; 
                  1-bis) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
                    "1-bis. In caso di stipulazione di  un  contratto
          di  durata  superiore  a  dodici  mesi  in  assenza   delle
          condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma  in
          contratto a tempo indeterminato dalla data  di  superamento
          del termine di dodici mesi"; 
                  2) al comma 2, primo e  terzo  periodo,  la  parola
          "trentasei" e' sostituita dalla seguente: "ventiquattro"; 
                  3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
                    "4. Con l'eccezione dei  rapporti  di  lavoro  di
          durata non superiore a  dodici  giorni,  l'apposizione  del
          termine al contratto e' priva di effetto se non risulta  da
          atto scritto, una copia del quale  deve  essere  consegnata
          dal datore di lavoro  al  lavoratore  entro  cinque  giorni
          lavorativi dall'inizio della  prestazione.  L'atto  scritto
          contiene, in  caso  di  rinnovo,  la  specificazione  delle
          esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
          in caso di proroga dello stesso rapporto  tale  indicazione
          e' necessaria solo quando il termine complessivo  eccede  i
          dodici mesi."; 
                b) all'articolo 21: 
                  1) prima del comma 1, e' inserito il seguente: 
                    "01. Il contratto puo' essere  rinnovato  solo  a
          fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il
          contratto  puo'  essere  prorogato  liberamente  nei  primi
          dodici mesi e,  successivamente,  solo  in  presenza  delle
          condizioni di cui all'articolo 19,  comma  1.  In  caso  di
          violazione di quanto  disposto  dal  primo  e  dal  secondo
          periodo, il contratto si trasforma  in  contratto  a  tempo
          indeterminato. I contratti per attivita' stagionali, di cui
          al comma 2 del presente articolo, possono essere  rinnovati
          o prorogati  anche  in  assenza  delle  condizioni  di  cui
          all'articolo 19, comma 1."; 
                  2) al  comma  1,  la  parola  "trentasei",  ovunque
          ricorra, e' sostituita dalla seguente:  "ventiquattro",  la
          parola "cinque" e' sostituita dalla seguente:  "quattro"  e
          la parola "sesta" e' sostituita dalla seguente: "quinta"; 
                c) all'articolo 28, comma 1,  le  parole  "centoventi
          giorni"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "centottanta
          giorni". 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 23 e 31 del citato
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81: 
              «Art. 23  (Numero  complessivo  di  contratti  a  tempo
          determinato). - 1. Salvo diversa disposizione dei contratti
          collettivi non possono essere assunti  lavoratori  a  tempo
          determinato in misura superiore al 20 per cento del  numero
          dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio
          dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale
          all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore  a
          0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno,
          il limite percentuale si computa sul numero dei  lavoratori
          a tempo indeterminato in forza al momento  dell'assunzione.
          Per  i  datori  di  lavoro  che  occupano  fino  a   cinque
          dipendenti e' sempre possibile stipulare  un  contratto  di
          lavoro a tempo determinato. 
              2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonche' da
          eventuali limitazioni quantitative  previste  da  contratti
          collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi: 
                a) nella fase di avvio  di  nuove  attivita',  per  i
          periodi definiti dai contratti collettivi, anche in  misura
          non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti
          merceologici; 
                b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo
          25, commi 2  e  3,  del  decreto-legge  n.  179  del  2012,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012,
          per il periodo di quattro  anni  dalla  costituzione  della
          societa' ovvero per il piu' limitato periodo  previsto  dal
          comma 3 del suddetto  articolo  25  per  le  societa'  gia'
          costituite; 
                c) per lo svolgimento delle attivita'  stagionali  di
          cui all'articolo 21, comma 2; 
                d)  per   specifici   spettacoli   ovvero   specifici
          programmi radiofonici o televisivi o per la  produzione  di
          specifiche opere audiovisive; 
                e) per sostituzione di lavoratori assenti; 
                f) con lavoratori di eta' superiore a 50 anni. 
              3. Il limite percentuale di  cui  al  comma  1  non  si
          applica,  inoltre,  ai  contratti   di   lavoro   a   tempo
          determinato   stipulati   per   la   realizzazione   e   il
          monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di
          cui  alla  legge  11  agosto  2014,  n.  125,  ovvero   tra
          universita' private, incluse le filiazioni  di  universita'
          straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati
          di ricerca e lavoratori chiamati a  svolgere  attivita'  di
          insegnamento, di  ricerca  scientifica  o  tecnologica,  di
          assistenza  tecnica  alla  stessa  o  di  coordinamento   e
          direzione della  stessa,  tra  istituti  della  cultura  di
          appartenenza  statale  ovvero  enti,  pubblici  e   privati
          derivanti da trasformazione di  precedenti  enti  pubblici,
          vigilati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali
          e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione
          musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno  1996,  n.
          367,  e  lavoratori  impiegati  per   soddisfare   esigenze
          temporanee legate alla realizzazione di  mostre,  eventi  e
          manifestazioni  di  interesse  culturale.  I  contratti  di
          lavoro a tempo determinato che  hanno  ad  oggetto  in  via
          esclusiva  lo   svolgimento   di   attivita'   di   ricerca
          scientifica o di cooperazione allo  sviluppo  di  cui  alla
          legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere durata  pari  a
          quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono. 
              4. In caso di violazione del limite percentuale di  cui
          al  comma  1,  restando  esclusa  la   trasformazione   dei
          contratti interessati in contratti a  tempo  indeterminato,
          per   ciascun   lavoratore   si   applica   una    sanzione
          amministrativa di importo pari: 
                a) al 20 per cento della  retribuzione,  per  ciascun
          mese o frazione di mese  superiore  a  quindici  giorni  di
          durata del rapporto di lavoro, se il numero dei  lavoratori
          assunti  in  violazione  del  limite  percentuale  non   e'
          superiore a uno; 
                b) al 50 per cento della  retribuzione,  per  ciascun
          mese o frazione di mese  superiore  a  quindici  giorni  di
          durata del rapporto di lavoro, se il numero dei  lavoratori
          assunti in violazione del limite percentuale e' superiore a
          uno. 
              5.  I  contratti  collettivi  definiscono  modalita'  e
          contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze
          sindacali  aziendali  o   alla   rappresentanza   sindacale
          unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a
          tempo determinato. 
              (Omissis).» 
              «Art.  31   (Somministrazione   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato e determinato). - 1. Salvo diversa previsione
          dei contratti collettivi  applicati  dall'utilizzatore,  il
          numero  dei  lavoratori  somministrati  con  contratto   di
          somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, esclusi i
          lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in
          apprendistato, non puo' eccedere il 20 per cento del numero
          dei  lavoratori  a  tempo  indeterminato  in  forza  presso
          l'utilizzatore al  1°  gennaio  dell'anno  di  stipula  del
          predetto contratto,  con  un  arrotondamento  del  decimale
          all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore  a
          0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno,
          il limite percentuale si computa sul numero dei  lavoratori
          a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del
          contratto   di   somministrazione   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato.  E'  in   ogni   caso   esente   da   limiti
          quantitativi la somministrazione a tempo  indeterminato  di
          lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della  legge  23
          luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono  da
          almeno  sei  mesi  di  trattamenti  di  disoccupazione  non
          agricola  o  di  ammortizzatori  sociali  e  di  lavoratori
          svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4)  e
          99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014  della
          Commissione, del  17  giugno  2014,  come  individuati  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali.
          Possono  essere   somministrati   a   tempo   indeterminato
          esclusivamente i lavoratori assunti dal  somministratore  a
          tempo indeterminato.  Nel  caso  in  cui  il  contratto  di
          somministrazione  tra  l'agenzia  di   somministrazione   e
          l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore  puo'
          impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro
          mesi  anche  non  continuativi,  il   medesimo   lavoratore
          somministrato, per il quale l'agenzia  di  somministrazione
          abbia  comunicato  all'utilizzatore  l'assunzione  a  tempo
          indeterminato,   senza   che   cio'   determini   in   capo
          all'utilizzatore stesso la costituzione di un  rapporto  di
          lavoro   a   tempo   indeterminato   con   il    lavoratore
          somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente
          ha efficacia fino al 30 giugno 2025. 
              2. Salva diversa previsione  dei  contratti  collettivi
          applicati dall'utilizzatore  e  fermo  restando  il  limite
          disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti
          con contratto a tempo determinato ovvero con  contratto  di
          somministrazione a  tempo  determinato  non  puo'  eccedere
          complessivamente il 30 per cento del numero dei  lavoratori
          a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al  1°
          gennaio dell'anno di stipulazione dei  predetti  contratti,
          con  arrotondamento  del  decimale   all'unita'   superiore
          qualora esso sia eguale o superiore  a  0,5.  Nel  caso  di
          inizio  dell'attivita'  nel  corso  dell'anno,  il   limite
          percentuale si computa sul numero dei  lavoratori  a  tempo
          indeterminato in forza al momento  della  stipulazione  del
          contratto di somministrazione di lavoro. E'  in  ogni  caso
          esente da limiti quantitativi la somministrazione  a  tempo
          determinato di lavoratori di cui all'articolo 8,  comma  2,
          della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati
          che  godono  da  almeno  sei   mesi   di   trattamenti   di
          disoccupazione non agricola o di ammortizzatori  sociali  e
          di lavoratori svantaggiati o molto  svantaggiati  ai  sensi
          dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n.
          651/2014  della  Commissione,  del  17  giugno  2014,  come
          individuati con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. 
              3.   I   lavoratori   somministrati   sono    informati
          dall'utilizzatore dei posti  vacanti  presso  quest'ultimo,
          anche mediante un avviso generale affisso  all'interno  dei
          locali dell'utilizzatore. 
              4. Fermo quanto disposto dall'articolo 36  del  decreto
          legislativo  n.  165  del   2001,   la   disciplina   della
          somministrazione   a   tempo   indeterminato   non    trova
          applicazione     nei     confronti     delle      pubbliche
          amministrazioni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 63,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: 
              «Art. 63 (Qualificazione delle  stazioni  appaltanti  e
          delle centrali di committenza). - 1. Fermo restando  quanto
          stabilito dall'articolo 62, e' istituito presso l'ANAC, che
          ne assicura la gestione e la pubblicita', un  elenco  delle
          stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in  una
          specifica sezione, anche le centrali  di  committenza,  ivi
          compresi  i   soggetti   aggregatori.   Ciascuna   stazione
          appaltante  o  centrale  di  committenza  che  soddisfi   i
          requisiti   di   cui   all'allegato   II.4   consegue    la
          qualificazione ed e' iscritta nell'elenco di cui  al  primo
          periodo. 
              (Omissis).».