Art. 38
Misure urgenti per la corretta realizzazione dei XXV Giochi olimpici
invernali «Milano Cortina 2026»
1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalla
Fondazione per lo svolgimento delle attivita' di cui ((al comma 2))
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Alle gia' menzionate assunzioni non
si applicano, altresi', le previsioni di cui agli articoli 23 e 31
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, comunque entro il
limite dei trentasei mesi.»;
b) all'articolo 3, dopo il comma 2-quater e' inserito il
seguente:
«2-quinquies. La Societa' e' iscritta di diritto nell'elenco di
cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36 per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere
di cui ai commi 2 e 2-quater.».
Riferimenti normativi
- Il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31,
recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo
svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali
Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025,
nonche' in materia di divieto di attivita' parassitarie.»
e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2020, n. 66.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
citato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96:
«Art. 1 (Modifiche alla disciplina del contratto di
lavoro a tempo determinato). - 1. Al decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti
modificazioni:
0a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera d-bis)
e' aggiunta la seguente:
"d-ter) alle collaborazioni degli operatori che
prestano le attivita' di cui alla legge 21 marzo 2001, n.
74";
a) all'articolo 19:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al contratto di lavoro subordinato puo'
essere apposto un termine di durata non superiore a dodici
mesi. Il contratto puo' avere una durata superiore, ma
comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in
presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee
all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di
altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei,
significativi e non programmabili, dell'attivita'
ordinaria.";
1-bis) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. In caso di stipulazione di un contratto
di durata superiore a dodici mesi in assenza delle
condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in
contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento
del termine di dodici mesi";
2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola
"trentasei" e' sostituita dalla seguente: "ventiquattro";
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di
durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del
termine al contratto e' priva di effetto se non risulta da
atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata
dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni
lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto
contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle
esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione
e' necessaria solo quando il termine complessivo eccede i
dodici mesi.";
b) all'articolo 21:
1) prima del comma 1, e' inserito il seguente:
"01. Il contratto puo' essere rinnovato solo a
fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il
contratto puo' essere prorogato liberamente nei primi
dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle
condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di
violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo
periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo
indeterminato. I contratti per attivita' stagionali, di cui
al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati
o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui
all'articolo 19, comma 1.";
2) al comma 1, la parola "trentasei", ovunque
ricorra, e' sostituita dalla seguente: "ventiquattro", la
parola "cinque" e' sostituita dalla seguente: "quattro" e
la parola "sesta" e' sostituita dalla seguente: "quinta";
c) all'articolo 28, comma 1, le parole "centoventi
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta
giorni".
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 23 e 31 del citato
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
«Art. 23 (Numero complessivo di contratti a tempo
determinato). - 1. Salvo diversa disposizione dei contratti
collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo
determinato in misura superiore al 20 per cento del numero
dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio
dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale
all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a
0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno,
il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori
a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque
dipendenti e' sempre possibile stipulare un contratto di
lavoro a tempo determinato.
2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonche' da
eventuali limitazioni quantitative previste da contratti
collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attivita', per i
periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura
non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti
merceologici;
b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo
25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012,
per il periodo di quattro anni dalla costituzione della
societa' ovvero per il piu' limitato periodo previsto dal
comma 3 del suddetto articolo 25 per le societa' gia'
costituite;
c) per lo svolgimento delle attivita' stagionali di
cui all'articolo 21, comma 2;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici
programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di
specifiche opere audiovisive;
e) per sostituzione di lavoratori assenti;
f) con lavoratori di eta' superiore a 50 anni.
3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si
applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati per la realizzazione e il
monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di
cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero tra
universita' private, incluse le filiazioni di universita'
straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati
di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attivita' di
insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di
assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e
direzione della stessa, tra istituti della cultura di
appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati
derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici,
vigilati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione
musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze
temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e
manifestazioni di interesse culturale. I contratti di
lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via
esclusiva lo svolgimento di attivita' di ricerca
scientifica o di cooperazione allo sviluppo di cui alla
legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere durata pari a
quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.
4. In caso di violazione del limite percentuale di cui
al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei
contratti interessati in contratti a tempo indeterminato,
per ciascun lavoratore si applica una sanzione
amministrativa di importo pari:
a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun
mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di
durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori
assunti in violazione del limite percentuale non e'
superiore a uno;
b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun
mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di
durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori
assunti in violazione del limite percentuale e' superiore a
uno.
5. I contratti collettivi definiscono modalita' e
contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze
sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale
unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a
tempo determinato.
(Omissis).»
«Art. 31 (Somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato e determinato). - 1. Salvo diversa previsione
dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il
numero dei lavoratori somministrati con contratto di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, esclusi i
lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in
apprendistato, non puo' eccedere il 20 per cento del numero
dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso
l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del
predetto contratto, con un arrotondamento del decimale
all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a
0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno,
il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori
a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del
contratto di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato. E' in ogni caso esente da limiti
quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di
lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da
almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non
agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori
svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e
99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Possono essere somministrati a tempo indeterminato
esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a
tempo indeterminato. Nel caso in cui il contratto di
somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e
l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore puo'
impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro
mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore
somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione
abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo
indeterminato, senza che cio' determini in capo
all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore
somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente
ha efficacia fino al 30 giugno 2025.
2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi
applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite
disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti
con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di
somministrazione a tempo determinato non puo' eccedere
complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori
a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1°
gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti,
con arrotondamento del decimale all'unita' superiore
qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di
inizio dell'attivita' nel corso dell'anno, il limite
percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al momento della stipulazione del
contratto di somministrazione di lavoro. E' in ogni caso
esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo
determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati
che godono da almeno sei mesi di trattamenti di
disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e
di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi
dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come
individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
3. I lavoratori somministrati sono informati
dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo,
anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei
locali dell'utilizzatore.
4. Fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, la disciplina della
somministrazione a tempo indeterminato non trova
applicazione nei confronti delle pubbliche
amministrazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 63, comma 1, del
citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
«Art. 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e
delle centrali di committenza). - 1. Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 62, e' istituito presso l'ANAC, che
ne assicura la gestione e la pubblicita', un elenco delle
stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una
specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi
compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione
appaltante o centrale di committenza che soddisfi i
requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la
qualificazione ed e' iscritta nell'elenco di cui al primo
periodo.
(Omissis).».