Art. 39 
 
Misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in
  ordine ai XXV Giochi olimpici invernali «Milano Cortina 2026» 
 
  1. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione  delle
attivita' connesse ai XXV Giochi  olimpici  e  paralimpici  invernali
«Milano Cortina 2026», a decorrere dall'esercizio finanziario 2023  e
fino al 31 dicembre 2026, ((ai comuni di Bormio,  Cortina  d'Ampezzo,
Livigno e Valdisotto non)) si applicano i limiti di spesa per  lavoro
flessibile di cui all'articolo 9,  comma  28,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio  2010,  n.  122,  per  la  quota  di  spesa  finalizzata  alla
realizzazione delle relative attivita'. Le  assunzioni  nei  predetti
comuni  sono  comunque   subordinate   all'asseverazione   da   parte
dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio  di
bilancio. 
  2. Al fine di accelerare le procedure di  reclutamento  di  cui  al
comma  1,  i  suddetti  comuni  possono  anche   ((indire   procedure
selettive)) semplificate,  che  prevedano  solo  la  valutazione  dei
titoli e un colloquio. I contratti di lavoro a tempo  determinato  di
cui al presente articolo possono  essere  stipulati  per  un  periodo
complessivo comunque non eccedente il termine del 31  dicembre  2026.
Le graduatorie delle procedure semplificate di cui al  primo  periodo
sono utilizzabili esclusivamente per le attivita' di cui al  presente
articolo. 
  3. La spesa di personale derivante dall'applicazione  del  presente
articolo non rileva ai fini  dell'articolo  1,  commi  557,  557-bis,
557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9,  comma  28,  del
          citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              «Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
          pubblico). - 1.-27. (Omissis) 
              28. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui all'articolo  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al
          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai
          lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita'  e
          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del
          personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di
          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con
          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.
          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono
          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza
          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui
          all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118 (116), per l'anno 2014, il limite di cui ai  precedenti
          periodi e' fissato al 60 per cento  della  spesa  sostenuta
          nel 2009. A decorrere dal  2013  gli  enti  locali  possono
          superare il predetto limite per le assunzioni  strettamente
          necessarie  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni   di
          polizia  locale,  di  istruzione  pubblica  e  del  settore
          sociale nonche' per le spese sostenute per  lo  svolgimento
          di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
          cui all'articolo 70, comma 1, del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276.  Le  limitazioni  previste   dal
          presente comma non si applicano alle regioni  e  agli  enti
          locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese  di
          personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo  1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva  non
          puo' essere superiore alla spesa sostenuta  per  le  stesse
          finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso  escluse  dalle
          limitazioni previste dal presente comma le spese  sostenute
          per  le   assunzioni   a   tempo   determinato   ai   sensi
          dell'articolo 110, comma 1,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
          scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione  e
          specializzazione artistica e musicale trovano  applicazione
          le specifiche disposizioni di settore. Resta  fermo  quanto
          previsto  dall'articolo  1,  comma  188,  della  legge   23
          dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
          altresi', quanto previsto dal  comma  187  dell'articolo  1
          della  medesima  legge  n.  266  del  2005,  e   successive
          modificazioni.  Alla  copertura  del  relativo   onere   si
          provvede  mediante  l'attivazione   della   procedura   per
          l'individuazione delle  risorse  di  cui  all'articolo  25,
          comma  2,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,   n.   69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98. Alle minori economie pari a 27  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2011  derivanti  dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate  derivanti  dall'articolo  38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1,  commi  557,
          557-bis,  557-ter  e  557-quater,  della  citata  legge  27
          dicembre 2006, n. 296: 
              «1.-556. (Omissis) 
              557. Ai fini del concorso delle autonomie  regionali  e
          locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
          enti sottoposti al patto di stabilita'  interno  assicurano
          la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
          riflessi a carico delle amministrazioni  e  dell'IRAP,  con
          esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi  contrattuali,
          garantendo il contenimento  della  dinamica  retributiva  e
          occupazionale, con azioni  da  modulare  nell'ambito  della
          propria autonomia e rivolte, in termini  di  principio,  ai
          seguenti ambiti prioritari di intervento: 
                a); 
                b) razionalizzazione e  snellimento  delle  strutture
          burocratico-amministrative, anche  attraverso  accorpamenti
          di  uffici   con   l'obiettivo   di   ridurre   l'incidenza
          percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; 
                c) contenimento delle  dinamiche  di  crescita  della
          contrattazione  integrativa,  tenuto  anche   conto   delle
          corrispondenti disposizioni dettate per le  amministrazioni
          statali. 
              557-bis.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  557,
          costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per
          i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per
          la somministrazione di lavoro,  per  il  personale  di  cui
          all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
          267,  nonche'  per  tutti  i  soggetti   a   vario   titolo
          utilizzati,  senza  estinzione  del  rapporto  di  pubblico
          impiego, in strutture  e  organismi  variamente  denominati
          partecipati o comunque facenti capo all'ente. 
              557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557,  si
          applica il  divieto  di  cui  all'art.  76,  comma  4,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
              557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557,  a
          decorrere dall'anno 2014 gli enti  assicurano,  nell'ambito
          della programmazione triennale dei fabbisogni di personale,
          il contenimento delle spese di personale con riferimento al
          valore medio del triennio precedente alla data  di  entrata
          in vigore della presente disposizione. 
              (Omissis).».