((Art. 39 bis
Misure urgenti per garantire il funzionamento delle federazioni
sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonche'
delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive
paralimpiche
1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio
1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, la parola: «non» e le parole: «di tre» sono
soppresse;
b) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «I soggetti di
cui al secondo periodo, in caso di candidatura successiva al terzo
mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un
numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti
validamente espressi»;
c) al terzo periodo, le parole: «in numero comunque non superiore a
cinque» sono sostituite dalle seguenti: «le quali nelle assemblee
nazionali non possono comunque essere in numero superiore a due se il
numero delle societa' con diritto al voto e' inferiore a trecento, a
tre se il numero delle societa' con diritto al voto e' compreso tra
trecento e quattrocentonovantanove, a quattro se il numero delle
societa' con diritto al voto e' compreso tra cinquecento e
novecentonovantanove, o a cinque se il numero delle societa' con
diritto al voto e' pari a mille o superiore»;
d) al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e ne riferisce all'autorita' vigilante»;
e) dopo il sesto periodo e' inserito il seguente: «I soggetti di
cui al sesto periodo debbono garantire nei loro statuti la piu' ampia
partecipazione all'elettorato passivo».
2. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al secondo periodo, la parola: «non» e le parole: «di tre» sono
soppresse;
2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «I soggetti di
cui al secondo periodo, in caso di candidatura successiva al terzo
mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un
numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti
validamente espressi»;
b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dalla data della
nomina» sono aggiunte le seguenti: «e ne riferisce all'autorita'
vigilante.»;
c) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
soggetti di cui al presente comma debbono garantire nei loro statuti
la piu' ampia partecipazione all'elettorato passivo».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 2, del
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante
Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Statuti delle federazioni sportive nazionali
e delle discipline sportive associate):
1. (Omissis)
2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e
delle discipline sportive associate prevedono le procedure
per l'elezione del presidente e dei membri degli organi
direttivi, promuovendo le pari opportunita' tra donne e
uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi
restano in carica quattro anni e possono svolgere piu'
mandati. I soggetti di cui al secondo periodo, in caso di
candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono
eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari
almeno ai due terzi del totale dei voti validamente
espressi. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza
per delega, il CONI, al fine di garantire una piu' ampia
partecipazione alle assemblee, stabilisce, con proprio
provvedimento, i principi generali per l'esercizio del
diritto di voto per delega in assemblea al fine, in
particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di
voto mediante una riduzione del numero delle deleghe
medesime che possono essere rilasciate, le quali nelle
assemblee nazionali non possono comunque essere in numero
superiore a due se il numero delle societa' con diritto al
voto e' inferiore a trecento, a tre se il numero delle
societa' con diritto al voto e' compreso tra trecento e
quattrocentonovantanove, a quattro se il numero delle
societa' con diritto al voto e' compreso tra cinquecento e
novecentonovantanove, o a cinque se il numero delle
societa' con diritto al voto e' pari a mille o superiore.
Qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline
sportive associate non adeguino i propri statuti alle
predette disposizioni, il CONI, previa diffida, nomina un
commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni
dalla data della nomina e ne riferisce all'autorita'
vigilante. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali
e delle discipline sportive associate possono prevedere un
numero di mandati inferiore al limite di cui al presente
comma, fatti salvi gli effetti delle disposizioni
transitorie in vigore. I soggetti di cui al sesto periodo
debbono garantire nei loro statuti la piu' ampia
partecipazione all'elettorato passivo. La disciplina di cui
al presente comma si applica anche agli enti di promozione
sportiva, nonche' ai presidenti e ai membri degli organi
direttivi delle strutture territoriali delle federazioni
sportive nazionali e delle discipline sportive associate.
(Omissis).».