((Art. 39 bis 
 
Misure urgenti  per  garantire  il  funzionamento  delle  federazioni
  sportive nazionali e delle discipline  sportive  associate  nonche'
  delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive
  paralimpiche 
 
  1. All'articolo 16, comma 2,  del  decreto  legislativo  23  luglio
1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al secondo periodo, la parola: «non» e le parole: «di tre»  sono
soppresse; 
  b) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «I soggetti  di
cui al secondo periodo, in caso di candidatura  successiva  al  terzo
mandato consecutivo, sono  eletti  a  condizione  che  conseguano  un
numero di  voti  pari  almeno  ai  due  terzi  del  totale  dei  voti
validamente espressi»; 
  c) al terzo periodo, le parole: «in numero comunque non superiore a
cinque» sono sostituite dalle seguenti:  «le  quali  nelle  assemblee
nazionali non possono comunque essere in numero superiore a due se il
numero delle societa' con diritto al voto e' inferiore a trecento,  a
tre se il numero delle societa' con diritto al voto e'  compreso  tra
trecento e quattrocentonovantanove, a  quattro  se  il  numero  delle
societa'  con  diritto  al  voto  e'  compreso  tra   cinquecento   e
novecentonovantanove, o a cinque se  il  numero  delle  societa'  con
diritto al voto e' pari a mille o superiore»; 
  d) al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«e ne riferisce all'autorita' vigilante»; 
  e) dopo il sesto periodo e' inserito il seguente:  «I  soggetti  di
cui al sesto periodo debbono garantire nei loro statuti la piu' ampia
partecipazione all'elettorato passivo». 
  2. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2: 
  1) al secondo periodo, la parola: «non» e le parole: «di tre»  sono
soppresse; 
  2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «I soggetti  di
cui al secondo periodo, in caso di candidatura  successiva  al  terzo
mandato consecutivo, sono  eletti  a  condizione  che  conseguano  un
numero di  voti  pari  almeno  ai  due  terzi  del  totale  dei  voti
validamente espressi»; 
  b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dalla  data  della
nomina» sono aggiunte le  seguenti:  «e  ne  riferisce  all'autorita'
vigilante.»; 
  c) al comma 4  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «I
soggetti di cui al presente comma debbono garantire nei loro  statuti
la piu' ampia partecipazione all'elettorato passivo».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  23  luglio  1999,  n.  242,   recante
          Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a
          norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo  1997,  n.  59,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 16 (Statuti delle federazioni sportive  nazionali
          e delle discipline sportive associate): 
              1. (Omissis) 
              2. Gli statuti delle federazioni sportive  nazionali  e
          delle discipline sportive associate prevedono le  procedure
          per l'elezione del presidente e  dei  membri  degli  organi
          direttivi, promuovendo le pari  opportunita'  tra  donne  e
          uomini. Il presidente e i  membri  degli  organi  direttivi
          restano in carica quattro  anni  e  possono  svolgere  piu'
          mandati. I soggetti di cui al secondo periodo, in  caso  di
          candidatura successiva al terzo mandato  consecutivo,  sono
          eletti a condizione che conseguano un numero di  voti  pari
          almeno  ai  due  terzi  del  totale  dei  voti  validamente
          espressi. Qualora gli statuti prevedano  la  rappresentanza
          per delega, il CONI, al fine di garantire  una  piu'  ampia
          partecipazione  alle  assemblee,  stabilisce,  con  proprio
          provvedimento, i  principi  generali  per  l'esercizio  del
          diritto di  voto  per  delega  in  assemblea  al  fine,  in
          particolare, di limitare le concentrazioni  di  deleghe  di
          voto  mediante  una  riduzione  del  numero  delle  deleghe
          medesime che possono  essere  rilasciate,  le  quali  nelle
          assemblee nazionali non possono comunque essere  in  numero
          superiore a due se il numero delle societa' con diritto  al
          voto e' inferiore a trecento, a  tre  se  il  numero  delle
          societa' con diritto al voto e'  compreso  tra  trecento  e
          quattrocentonovantanove,  a  quattro  se  il  numero  delle
          societa' con diritto al voto e' compreso tra cinquecento  e
          novecentonovantanove,  o  a  cinque  se  il  numero   delle
          societa' con diritto al voto e' pari a mille  o  superiore.
          Qualora le federazioni sportive nazionali e  le  discipline
          sportive associate  non  adeguino  i  propri  statuti  alle
          predette disposizioni, il CONI, previa diffida,  nomina  un
          commissario ad acta che vi provvede entro  sessanta  giorni
          dalla  data  della  nomina  e  ne  riferisce  all'autorita'
          vigilante. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali
          e delle discipline sportive associate possono prevedere  un
          numero di mandati inferiore al limite di  cui  al  presente
          comma,  fatti  salvi   gli   effetti   delle   disposizioni
          transitorie in vigore. I soggetti di cui al  sesto  periodo
          debbono  garantire  nei  loro   statuti   la   piu'   ampia
          partecipazione all'elettorato passivo. La disciplina di cui
          al presente comma si applica anche agli enti di  promozione
          sportiva, nonche' ai presidenti e ai  membri  degli  organi
          direttivi delle strutture  territoriali  delle  federazioni
          sportive nazionali e delle discipline sportive associate. 
              (Omissis).».