Art. 41
Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo
1. A decorrere dal 1° luglio 2023, ((anche)) al fine di tutelare i
vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni
e societa' sportive dilettantistiche, l'articolo 31, comma 1, del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applica agli
atleti ((che non hanno rapporti di lavoro di natura
professionistica)), per i quali le federazioni sportive nazionali e
le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento
soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. I regolamenti
delle federazioni sportive nazionali ((e delle discipline sportive
associate)) prevedono altresi' le modalita' e le condizioni per i
trasferimenti degli atleti di cui al primo periodo, determinando ((i
premi)) di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti
dall'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 31, commi 1 e 3,
del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36:
«Art. 31 (Abolizione del vincolo sportivo e premio di
formazione tecnica). - 1. Le limitazioni alla liberta'
contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo
sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il
predetto termine e' prorogato al 1° luglio 2024 per i
tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di
continuita', di precedenti tesseramenti. Il predetto
termine e' prorogato al 31 dicembre 2023 per i tesseramenti
che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuita',
di precedenti tesseramenti. Le Federazioni Sportive
Nazionali e le Discipline sportive associate possono
dettare una disciplina transitoria che preveda la
diminuzione progressiva della durata massima dello stesso.
Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo del
presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.
2. (Omissis).
3. La misura del premio di cui al presente articolo e'
individuata dalle singole federazioni secondo modalita' e
parametri che tengano adeguatamente conto dell'eta' degli
atleti, nonche' della durata e del contenuto patrimoniale
del rapporto tra questi ultimi e la societa' o associazione
sportiva con la quale concludono il primo contratto di
lavoro sportivo. Le Federazioni sportive nazionali e le
Discipline sportive associate approvano i regolamenti di
cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di
mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede
l'Autorita' politica delegata in materia di sport, con
proprio decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto
dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina
sportiva associata che, decorso il predetto termine, non
abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende
abolito il 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che
costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuita', di
precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al
comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro
il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti.».