Art. 41 
 
         Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo 
 
  1. A decorrere dal 1° luglio 2023, ((anche)) al fine di tutelare  i
vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle  associazioni
e societa' sportive dilettantistiche, l'articolo  31,  comma  1,  del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.  36,  non  si  applica  agli
atleti   ((che   non   hanno   rapporti   di   lavoro    di    natura
professionistica)), per i quali le federazioni sportive  nazionali  e
le discipline sportive associate possono  prevedere  un  tesseramento
soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. I  regolamenti
delle federazioni sportive nazionali ((e  delle  discipline  sportive
associate)) prevedono altresi' le modalita' e  le  condizioni  per  i
trasferimenti degli atleti di cui al primo periodo, determinando  ((i
premi)) di  formazione  tecnica  sulla  base  dei  criteri  stabiliti
dall'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 31, commi  1  e  3,
          del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36: 
              «Art. 31 (Abolizione del vincolo sportivo e  premio  di
          formazione tecnica). -  1.  Le  limitazioni  alla  liberta'
          contrattuale   dell'atleta,   individuate   come    vincolo
          sportivo, sono  eliminate  entro  il  1°  luglio  2023.  Il
          predetto termine e' prorogato  al  1°  luglio  2024  per  i
          tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione  di
          continuita',  di  precedenti  tesseramenti.   Il   predetto
          termine e' prorogato al 31 dicembre 2023 per i tesseramenti
          che costituiscono rinnovi, senza soluzione di  continuita',
          di  precedenti  tesseramenti.   Le   Federazioni   Sportive
          Nazionali  e  le  Discipline  sportive  associate   possono
          dettare  una  disciplina   transitoria   che   preveda   la
          diminuzione progressiva della durata massima dello  stesso.
          Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo  del
          presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito. 
              2. (Omissis). 
              3. La misura del premio di cui al presente articolo  e'
          individuata dalle singole federazioni secondo  modalita'  e
          parametri che tengano adeguatamente conto  dell'eta'  degli
          atleti, nonche' della durata e del  contenuto  patrimoniale
          del rapporto tra questi ultimi e la societa' o associazione
          sportiva con la quale  concludono  il  primo  contratto  di
          lavoro sportivo. Le Federazioni  sportive  nazionali  e  le
          Discipline sportive associate approvano  i  regolamenti  di
          cui al comma 2 entro il  31  dicembre  2023.  Nel  caso  di
          mancata adozione entro il  predetto  termine,  vi  provvede
          l'Autorita' politica delegata  in  materia  di  sport,  con
          proprio decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto
          dalla Federazione sportiva  nazionale  o  dalla  Disciplina
          sportiva associata che, decorso il  predetto  termine,  non
          abbia provveduto all'adozione del regolamento,  si  intende
          abolito  il  31  dicembre  2023  per  i  tesseramenti   che
          costituiscono rinnovi, senza soluzione di  continuita',  di
          precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto  al
          comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro
          il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti.».