Art. 14 
 
Disposizioni urgenti  per  garantire  l'operativita'  della  societa'
  concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre  1971,
  n. 1158 
 
  1. Alla societa' di cui all'articolo  1  della  legge  17  dicembre
1971, n. 1158, fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo  3-bis
della  medesima  legge  n.  1158  del  1971,  non  si  applicano   le
disposizioni di  cui  all'articolo  11,  comma  6,  relativamente  al
trattamento  economico  annuo  onnicomprensivo  da  corrispondere  ai
dirigenti e ai dipendenti, e comma 7, e all'articolo 19  del  ((testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di  cui  al))
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 
  2. Ai dirigenti e dipendenti della societa' di cui al comma  1  non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai  fini  della  determinazione
del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli
amministratori della societa' di cui  al  comma  1,  la  medesima  e'
classificata nella prima fascia  del  decreto  attuativo  di  cui  al
predetto articolo 23-bis, comma 1, primo periodo, del ((decreto-legge
n. 201)) del 2011 e di cui all'articolo  11,  comma  6,  del  ((testo
unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,))  e  non
si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  4,  comma  4,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  3.  All'articolo  20,  comma   3-undecies,   primo   periodo,   del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ((dopo  le  parole:  «fino  al  31
dicembre  2026,  al  conferimento  di»  sono  inserite  le  seguenti:
«incarichi di studio, di consulenza e di» e)) sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, nonche' i limiti di cui all'articolo 1,  comma
489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147». 
  4.  All'articolo  2  del  decreto-legge  31  marzo  2023,  n.   35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2023,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Al fine di  determinare  la  composizione  dell'azionariato
della societa' concessionaria, il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, ((di concerto)) con il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti, provvede a  sottoscrivere,  entro  il  31  dicembre  2023,
compiendo ogni atto a tal fine necessario,  un  aumento  di  capitale
della societa' allo stesso riservato, di importo pari alle risorse di
cui all'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n.  197,
nonche' a quelle  di  cui  all'articolo  4,  comma  9,  del  presente
decreto. Il prezzo di sottoscrizione  delle  azioni  dell'aumento  di
capitale di cui al primo periodo e' determinato  sulla  base  di  una
relazione giurata di  stima  prodotta  da  uno  o  piu'  soggetti  di
adeguata  esperienza  e  qualificazione  professionale  nominati  dal
Ministero dell'economia e delle finanze. Tutti gli atti connessi alle
operazioni di cui  al  presente  comma  sono  esenti  da  imposizione
fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.»; 
    c) al comma 4, al primo periodo le  parole:  «Al  fine  di»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal  comma
3, per l'anno 2023, al fine di» e il secondo periodo e' soppresso. 
  ((4-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, della legge 17 dicembre 1971,
n. 1158, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «La  societa'
garantisce nel proprio ambito lo svolgimento dei compiti previsti per
il responsabile del procedimento dalla normativa applicabile». 
  4-ter. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2023, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58,
dopo la lettera b-ter) e' aggiunta la seguente: 
    «b-quater) la restituzione da parte dei soggetti  affidatari  dei
servizi  connessi  alla  realizzazione   dell'opera   dell'indennizzo
percepito in applicazione  dell'articolo  34-decies,  comma  10,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e  3-bis,  della
          legge 17 dicembre 1971,  n.  1158  (Collegamento  viario  e
          ferroviario  fra  la  Sicilia  ed  il   continente),   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1.  - Alla  realizzazione  di  un  collegamento
          stabile viario e ferroviario e di  altri  servizi  pubblici
          fra la Sicilia  e  il  continente  -  opera  di  preminente
          interesse nazionale  -  si  provvede  mediante  affidamento
          dello studio,  della  progettazione  e  della  costruzione,
          nonche' dell'esercizio del solo collegamento viario, ad una
          societa' per azioni al cui capitale sociale partecipano  le
          societa' R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a., la Regione  siciliana
          e la Regione Calabria, nonche', in misura non inferiore  al
          51 per cento, il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          che esercita  i  diritti  dell'azionista  d'intesa  con  il
          Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  al  quale
          ultimo sono attribuite funzioni  di  indirizzo,  controllo,
          vigilanza tecnica e operativa sulla societa' in ordine alle
          attivita' oggetto di concessione, coerentemente con  quanto
          previsto all'articolo 3-bis. 
                La concessione e' assentita con decreto dei  Ministri
          per i lavori pubblici  e  per  i  trasporti  e  l'aviazione
          civile, di concerto con i Ministri per  il  bilancio  e  la
          programmazione   economica,   per   il   tesoro,   per   le
          partecipazioni statali e per la marina mercantile,  sentito
          il CIPE. 
                Con lo stesso  decreto  viene  approvata,  sentiti  i
          consigli di amministrazione delle societa' R.F.I. S.p.a.  e
          ANAS S.p.a. e previo parere  del  Consiglio  di  Stato,  la
          convenzione che disciplina la concessione.» 
                «Art.  3-bis.  - 1.  La  Stretto  di  Messina  S.p.A.
          costituisce societa' in house ai sensi dell'articolo 16 del
          testo  unico  in  materia  di  societa'  a   partecipazione
          pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016,  n.
          175.  La  societa'  garantisce  nel   proprio   ambito   lo
          svolgimento dei compiti previsti per  il  responsabile  del
          procedimento dalla normativa applicabile. 
                2.  Lo  statuto  della  societa'  prevede  che  oltre
          l'ottanta per cento  del  fatturato  sia  effettuato  nello
          svolgimento dei compiti a essa affidata dagli enti pubblici
          soci. 
                3. Ai fini dell'esercizio del controllo  analogo,  lo
          statuto  definisce  particolari   prerogative   e   diritti
          spettanti  agli  amministratori  designati  dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  il  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti. 
                4. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
          provvede alla vigilanza  sull'attivita'  della  societa'  e
          definisce indirizzi idonei a garantire  che,  coerentemente
          con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1,  lettera  c),
          del testo unico di cui al decreto legislativo  n.  175  del
          2016,  sugli  obiettivi  strategici   e   sulle   decisioni
          significative della medesima sia esercitata  una  influenza
          determinante  da  parte  del  medesimo  Ministero.  Per  le
          predette funzioni, il Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti si avvale della Struttura tecnica di missione per
          l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture  e
          l'alta sorveglianza di cui all'articolo 214, comma 3 ,  del
          codice  dei  contratti  pubblici,   di   cui   al   decreto
          legislativo  18  aprile  2016,  n.  50.  Con  decreto   del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   sono
          attribuite le funzioni di  responsabile  della  prevenzione
          della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'articolo
          1,  comma  7,  della  legge  6  novembre  2012,   n.   190.
          All'attuazione  del  presente  comma  si  provvede  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
                5. Il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la  nomina
          di un  commissario  straordinario  qualora  ne  ravvisi  la
          necessita', tenuto conto dell'attivita' di vigilanza svolta
          ai sensi del  comma  4.  Il  commissario  e'  nominato  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          sentito il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Il
          commissario  opera   secondo   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, comma 5, primo e
          quinto periodo,  comma  6,  terzo  e  quarto  periodo,  del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.  108.  Il
          commissario si avvale,  per  l'espletamento  delle  proprie
          funzioni, delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
          della societa'  concessionaria,  nonche'  di  quelle  della
          Struttura tecnica di missione per  l'indirizzo  strategico,
          lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11, commi  6  e  7,
          del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico
          in materia di societa' a partecipazione pubblica): 
                «Art. 11 (Organi amministrativi e di controllo  delle
          societa' a controllo pubblico). - (Omissis) 
                6. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  previo  parere  delle  Commissioni   parlamentari
          competenti, per  le  societa'  a  controllo  pubblico  sono
          definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi
          al  fine  di  individuare  fino  a  cinque  fasce  per   la
          classificazione delle suddette societa'.  Per  le  societa'
          controllate dalle regioni o dagli enti locali,  il  decreto
          di cui al  primo  periodo  e'  adottato  previa  intesa  in
          Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia  e'
          determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi
          al  quale  gli  organi  di  dette  societa'   devono   fare
          riferimento, secondo criteri oggettivi e  trasparenti,  per
          la   determinazione   del   trattamento   economico   annuo
          onnicomprensivo da corrispondere  agli  amministratori,  ai
          titolari  e  componenti  degli  organi  di  controllo,   ai
          dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere
          il limite massimo  di  euro  240.000  annui  al  lordo  dei
          contributi previdenziali  e  assistenziali  e  degli  oneri
          fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto  anche  dei
          compensi corrisposti da altre pubbliche  amministrazioni  o
          da altre societa' a controllo pubblico. Le stesse  societa'
          verificano il rispetto del limite massimo  del  trattamento
          economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e
          dipendenti fissato con il suddetto decreto.  Sono  in  ogni
          caso   fatte   salve   le   disposizioni   legislative    e
          regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a
          quelli previsti dal decreto di cui al  presente  comma.  Il
          decreto stabilisce altresi'  i  criteri  di  determinazione
          della parte variabile della remunerazione,  commisurata  ai
          risultati di bilancio raggiunti dalla  societa'  nel  corso
          dell'esercizio precedente. In caso  di  risultati  negativi
          attribuibili alla responsabilita'  dell'amministratore,  la
          parte variabile non puo' essere corrisposta. 
                7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma  6
          restano in vigore le disposizioni di  cui  all'articolo  4,
          comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n.
          166. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  19  del  citato
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175: 
                «Art. 19 (Gestione del personale).  1.  Salvo  quanto
          previsto dal presente decreto, ai rapporti  di  lavoro  dei
          dipendenti delle societa' a controllo pubblico si applicano
          le disposizioni del capo I, titolo  II,  del  libro  V  del
          codice  civile,  dalle  leggi  sui   rapporti   di   lavoro
          subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia  di
          ammortizzatori  sociali,  secondo  quanto  previsto   dalla
          normativa vigente, e dai contratti collettivi. 
                2. Le societa' a controllo pubblico stabiliscono, con
          propri  provvedimenti,   criteri   e   modalita'   per   il
          reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche
          di  derivazione  europea,  di  trasparenza,  pubblicita'  e
          imparzialita' e dei principi di cui all'articolo 35,  comma
          3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  In  caso
          di  mancata  adozione  dei  suddetti  provvedimenti,  trova
          diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3,  del
          decreto legislativo n. 165 del 2001. 
                3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono  pubblicati
          sul sito istituzionale della societa'. In caso di mancata o
          incompleta pubblicazione  si  applicano  gli  articoli  22,
          comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
          2013, n. 33. 
                4.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  2126  del
          codice civile, ai fini retributivi, i contratti  di  lavoro
          stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di
          cui al comma 2, sono nulli. Resta  ferma  la  giurisdizione
          ordinaria  sulla  validita'  dei  provvedimenti   e   delle
          procedure di reclutamento del personale. 
                5. Le amministrazioni pubbliche  socie  fissano,  con
          propri  provvedimenti,  obiettivi  specifici,   annuali   e
          pluriennali, sul complesso delle  spese  di  funzionamento,
          ivi  comprese  quelle  per  il  personale,  delle  societa'
          controllate, anche attraverso il contenimento  degli  oneri
          contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto
          di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali
          disposizioni che stabiliscono, a  loro  carico,  divieti  o
          limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del
          settore in cui ciascun soggetto opera. 
                6. Le societa' a controllo pubblico  garantiscono  il
          concreto perseguimento degli obiettivi di cui  al  comma  5
          tramite propri provvedimenti da  recepire,  ove  possibile,
          nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede
          di contrattazione di secondo livello. 
                7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5  e
          6 sono pubblicati sul sito istituzionale della  societa'  e
          delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o
          incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22,  comma
          4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013,
          n. 33. 
                8.   Le   pubbliche   amministrazioni   titolari   di
          partecipazioni  di  controllo  in  societa',  in  caso   di
          reinternalizzazione di funzioni o  servizi  esternalizzati,
          affidati alle societa' stesse, procedono,  prima  di  poter
          effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unita'
          di personale  gia'  dipendenti  a  tempo  indeterminato  da
          amministrazioni  pubbliche  e  transitate  alle  dipendenze
          della    societa'    interessata    dal     processo     di
          reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di
          mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n.
          165 del 2001 e nel  rispetto  dei  vincoli  in  materia  di
          finanza pubblica e contenimento delle spese  di  personale.
          Il riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti  dei
          posti      vacanti      nelle      dotazioni      organiche
          dell'amministrazione  interessata   e   nell'ambito   delle
          facolta'  assunzionali  disponibili.  La   spesa   per   il
          riassorbimento del personale gia' in precedenza  dipendente
          dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo
          indeterminato  non  rileva   nell'ambito   delle   facolta'
          assunzionali disponibili  e,  per  gli  enti  territoriali,
          anche  del  parametro  di   cui   all'articolo   1,   comma
          557-quater, della legge n. 296 del 2006, a  condizione  che
          venga  fornita  dimostrazione,   certificata   dal   parere
          dell'organo  di  revisione  economico-finanziaria,  che  le
          esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli
          adempimenti  previsti  dall'articolo  6-bis   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e,  in  particolare,  a
          condizione che: 
                  a)  in  corrispondenza   del   trasferimento   alla
          societa' della  funzione  sia  stato  trasferito  anche  il
          personale corrispondente alla  funzione  medesima,  con  le
          correlate risorse stipendiali; 
                  b)  la  dotazione  organica  dell'ente  sia   stata
          corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale
          non sia stato sostituito; 
                  c) siano state adottate  le  necessarie  misure  di
          riduzione   dei   fondi   destinati   alla   contrattazione
          integrativa; 
                  d) l'aggregato di spesa complessiva  del  personale
          soggetto ai vincoli di contenimento sia  stato  ridotto  in
          misura corrispondente alla spesa del  personale  trasferito
          alla societa'. 
                9. Le disposizioni di cui all'articolo  1,  commi  da
          565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  continuano
          ad applicarsi fino alla data di pubblicazione  del  decreto
          di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31
          dicembre 2017. 
                9-bis. Al personale di cui al presente articolo e  al
          personale dipendente di enti pubblici non economici,  anche
          per  esigenze  strettamente  collegate  all'attuazione  del
          Piano nazionale di ripresa e resilienza  si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30
          del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.  Restano  fermi,  per  le
          amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi  stabiliti
          dall'articolo   30,   comma   1-quinquies,   del    decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di
          cui al presente articolo non possono eccedere la durata  di
          un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il
          31 dicembre 2026.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  23-bis,  comma  1,
          del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni
          urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento  dei
          conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
          22 dicembre 2011, n. 214: 
                «Art. 23-bis (Compensi per gli amministratori e per i
          dipendenti  delle  societa'  controllate  dalle   pubbliche
          amministrazioni).  -  1.  Fatto   salvo   quanto   previsto
          dall'articolo 19, comma  6,  del  decreto-legge  1°  luglio
          2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze,  da  emanare  entro  il  30  aprile  2016,
          sentita  la  Conferenza  unificata   per   i   profili   di
          competenza, previo parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti, per le societa' direttamente  o  indirettamente
          controllate da amministrazioni dello Stato  e  dalle  altre
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  ad  esclusione  delle  societa'   emittenti
          strumenti finanziari quotati nei  mercati  regolamentati  e
          loro controllate,  sono  definiti  indicatori  dimensionali
          quantitativi e qualitativi al fine di  individuare  fino  a
          cinque  fasce  per  la   classificazione   delle   suddette
          societa'.  Per   ciascuna   fascia   e'   determinato,   in
          proporzione, il limite dei  compensi  massimi  al  quale  i
          consigli di amministrazione di dette societa'  devono  fare
          riferimento, secondo criteri oggettivi e  trasparenti,  per
          la   determinazione   del   trattamento   economico   annuo
          onnicomprensivo da corrispondere  agli  amministratori,  ai
          dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere
          il limite massimo  di  euro  240.000  annui  al  lordo  dei
          contributi previdenziali  e  assistenziali  e  degli  oneri
          fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto  anche  dei
          compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le
          societa' di cui al primo periodo verificano il rispetto del
          limite   massimo   del    trattamento    economico    annuo
          onnicomprensivo  dei  propri  amministratori  e  dipendenti
          fissato con il decreto di cui al presente  comma.  Sono  in
          ogni  caso  fatte  salve  le  disposizioni  legislative   e
          regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a
          quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  4,  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore   bancario),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135: 
                «Art. 4 (Riduzione di spese, messa in liquidazione  e
          privatizzazione di societa' pubbliche). - (Omissis) 
                4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo  annuale
          sostenuto per  i  compensi  degli  amministratori  di  tali
          societa', ivi compresa la remunerazione di quelli investiti
          di particolari cariche, non puo' superare  l'80  per  cento
          del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   20,   comma
          3-undecies, primo  periodo,  del  decreto-legge  22  aprile
          2023, n. 44  (Disposizioni  urgenti  per  il  rafforzamento
          della  capacita'   amministrativa   delle   amministrazioni
          pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla  legge  21
          giugno 2023, n. 74, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 20 (Disposizioni  per  il  potenziamento  e  la
          funzionalita' del Ministero dell'economia e delle finanze).
          - (Omissis) 
                3-undecies. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto fino
          al 31  dicembre  2026,  al  conferimento  di  incarichi  di
          studio, di consulenza e di  cariche  negli  organi  sociali
          delle  societa'  controllate  da  amministrazioni  centrali
          dello  Stato   che   hanno   come   scopo   unicamente   la
          realizzazione  di  un  progetto  di  preminente   interesse
          nazionale nonche' al conferimento di cariche  negli  organi
          di governo di fondazioni di  interesse  nazionale  vigilate
          dalle amministrazioni centrali non si applicano  i  divieti
          di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, nonche' i limiti di  cui  all'articolo
          1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147.  Sono
          esclusi dalla deroga di cui al  primo  periodo  coloro  che
          accedono  al  trattamento  pensionistico  ai  sensi   degli
          articoli 14 e 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,
          n. 26. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          31  marzo  2023,  n.  35  (Disposizioni  urgenti   per   la
          realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e  la
          Calabria), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26
          maggio 2023, n. 58, come modificato dalla presenta legge: 
                «Art. 2 (Rapporto di concessione). - 1. Dalla data di
          revoca dello stato di liquidazione della Stretto di Messina
          S.p.a., di seguito denominata:  «societa'  concessionaria»,
          di cui all'articolo 1, comma 491, della legge  29  dicembre
          2022, n. 197, riacquista efficacia la concessione  affidata
          alla  medesima,  avente  ad  oggetto  la  realizzazione   e
          gestione del collegamento  stabile  tra  la  Sicilia  e  la
          Calabria,  di  seguito  denominato:  «opera»,   comprensivo
          dell'opera di attraversamento  e  delle  relative  opere  a
          terra. 
                2. Entro il termine di nomina  degli  organi  sociali
          della societa' concessionaria  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 492,  della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta  una
          o piu' direttive con le quali sono definiti i  tempi  e  le
          modalita' di esercizio dei diritti dell'azionista  ai  fini
          della nomina degli organi sociali. 
                3.   Al   fine   di   determinare   la   composizione
          dell'azionariato   della   societa'   concessionaria,    il
          Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede  a
          sottoscrivere, entro il 31 dicembre  2023,  compiendo  ogni
          atto a tal fine necessario, un aumento  di  capitale  della
          societa'  allo  stesso  riservato,  di  importo  pari  alle
          risorse di cui all'articolo 1, comma 493,  della  legge  29
          dicembre 2022, n. 197, nonche' a quelle di cui all'articolo
          4,  comma  9,  del   presente   decreto.   Il   prezzo   di
          sottoscrizione delle azioni dell'aumento di capitale di cui
          al primo periodo e' determinato sulla base di una relazione
          giurata di  stima  prodotta  da  uno  o  piu'  soggetti  di
          adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati
          dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tutti gli atti
          connessi alle operazioni di  cui  al  presente  comma  sono
          esenti da imposizione fiscale, diretta e  indiretta,  e  da
          tasse. 
                4. Fermo restando quanto previsto dal  comma  3,  per
          l'anno 2023, al fine di sostenere i programmi di sviluppo e
          il    rafforzamento     patrimoniale     della     societa'
          concessionaria, il Ministero dell'economia e delle  finanze
          e' autorizzato a sottoscrivere, d'intesa con  il  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti, aumenti di capitale o
          strumenti  diversi,  comunque   idonei   al   rafforzamento
          patrimoniale, anche nella forma di finanziamento  dei  soci
          in conto aumento di capitale.  Per  i  successivi  esercizi
          finanziari,  gli  aumenti  di   capitali   possono   essere
          sottoscritti  nei  limiti  delle  autorizzazioni  di  spesa
          previste per legge. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'articolo  4,  comma  3,  del   citato
          decreto-legge  31  marzo  2023,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26  maggio  2023,  n.  58,  come
          modificato dalla presenta legge: 
                «Art. 4 (Disposizioni finali). - (Omissis) 
                3.  La  societa'  concessionaria  e   il   contraente
          generale nonche' gli altri soggetti affidatari dei  servizi
          connessi alla realizzazione dell'opera possono, mediante la
          stipula di atti aggiuntivi ai contratti caducati  ai  sensi
          dell'articolo 34-decies,  comma  3,  secondo  periodo,  del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,
          manifestare la volonta' che ciascun  contratto  riprenda  a
          produrre i propri effetti subordinatamente alla delibera di
          approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo
          3, commi 7 e 8,  e  previa  definizione,  per  il  relativo
          contratto, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, delle seguenti rinunzie e condizioni: 
                  a) la rinuncia, da parte del contraente generale  e
          degli altri soggetti affidatari dei servizi  connessi  alla
          realizzazione dell'opera e di tutte le parti in  causa  nei
          giudizi pendenti, alle azioni, alle domande e ai giudizi, a
          qualunque titolo dedotti o deducibili, nei confronti  della
          Societa'  concessionaria  nonche'  della   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri, del Ministero delle  Infrastrutture
          e dei trasporti e di ogni  altra  pubblica  amministrazione
          coinvolta nella realizzazione dell'opera,  a  definitiva  e
          completa tacitazione di ogni diritto e pretesa maturati; 
                  b) la rinuncia, da parte dei soggetti di  cui  alla
          lettera  a),  a  tutte  le  ulteriori  pretese  in   futuro
          azionabili a qualsiasi  titolo  in  relazione  ai  rapporti
          contrattuali di cui  al  presente  comma,  per  il  periodo
          antecedente alla stipula degli atti aggiuntivi  di  cui  al
          presente comma,  e  ad  ogni  attivita'  o  atto  negoziale
          prodromico   alla   sottoscrizione   dei   predetti    atti
          aggiuntivi; 
                  b-bis) l'accettazione espressa e incondizionata, da
          parte del contraente generale, dei criteri di aggiornamento
          dei prezzi di  cui  all'articolo  2,  commi  8-bis,  8-ter,
          8-quater e 8-quinquies; 
                  b-ter) l'accettazione espressa e incondizionata, da
          parte  del  contraente  generale  e  degli  altri  soggetti
          affidatari  dei   servizi   connessi   alla   realizzazione
          dell'opera,  delle  anticipazioni  e  delle   clausole   di
          revisione dei prezzi, da  inserire  negli  atti  aggiuntivi
          come unica modalita' di  aggiornamento  e  adeguamento  dei
          corrispettivi in corso di esecuzione, in  conformita'  alle
          vigenti disposizioni di legge; 
                  b-quater) la restituzione  da  parte  dei  soggetti
          affidatari  dei   servizi   connessi   alla   realizzazione
          dell'opera  dell'indennizzo   percepito   in   applicazione
          dell'articolo 34-decies, comma  10,  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
                (Omissis).».