Art. 14 Disposizioni urgenti per garantire l'operativita' della societa' concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 1. Alla societa' di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, fermo restando quanto previsto all'articolo 3-bis della medesima legge n. 1158 del 1971, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, relativamente al trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere ai dirigenti e ai dipendenti, e comma 7, e all'articolo 19 del ((testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al)) decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 2. Ai dirigenti e dipendenti della societa' di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai fini della determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori della societa' di cui al comma 1, la medesima e' classificata nella prima fascia del decreto attuativo di cui al predetto articolo 23-bis, comma 1, primo periodo, del ((decreto-legge n. 201)) del 2011 e di cui all'articolo 11, comma 6, del ((testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,)) e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 3. All'articolo 20, comma 3-undecies, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ((dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di» sono inserite le seguenti: «incarichi di studio, di consulenza e di» e)) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' i limiti di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147». 4. All'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Al fine di determinare la composizione dell'azionariato della societa' concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze, ((di concerto)) con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2023, compiendo ogni atto a tal fine necessario, un aumento di capitale della societa' allo stesso riservato, di importo pari alle risorse di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonche' a quelle di cui all'articolo 4, comma 9, del presente decreto. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni dell'aumento di capitale di cui al primo periodo e' determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.»; c) al comma 4, al primo periodo le parole: «Al fine di» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 3, per l'anno 2023, al fine di» e il secondo periodo e' soppresso. ((4-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La societa' garantisce nel proprio ambito lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalla normativa applicabile». 4-ter. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, dopo la lettera b-ter) e' aggiunta la seguente: «b-quater) la restituzione da parte dei soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera dell'indennizzo percepito in applicazione dell'articolo 34-decies, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 1 e 3-bis, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 (Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente), come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia e il continente - opera di preminente interesse nazionale - si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione, nonche' dell'esercizio del solo collegamento viario, ad una societa' per azioni al cui capitale sociale partecipano le societa' R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a., la Regione siciliana e la Regione Calabria, nonche', in misura non inferiore al 51 per cento, il Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla societa' in ordine alle attivita' oggetto di concessione, coerentemente con quanto previsto all'articolo 3-bis. La concessione e' assentita con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per le partecipazioni statali e per la marina mercantile, sentito il CIPE. Con lo stesso decreto viene approvata, sentiti i consigli di amministrazione delle societa' R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a. e previo parere del Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione.» «Art. 3-bis. - 1. La Stretto di Messina S.p.A. costituisce societa' in house ai sensi dell'articolo 16 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La societa' garantisce nel proprio ambito lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalla normativa applicabile. 2. Lo statuto della societa' prevede che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidata dagli enti pubblici soci. 3. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, lo statuto definisce particolari prerogative e diritti spettanti agli amministratori designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla vigilanza sull'attivita' della societa' e definisce indirizzi idonei a garantire che, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della medesima sia esercitata una influenza determinante da parte del medesimo Ministero. Per le predette funzioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza di cui all'articolo 214, comma 3 , del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di un commissario straordinario qualora ne ravvisi la necessita', tenuto conto dell'attivita' di vigilanza svolta ai sensi del comma 4. Il commissario e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Il commissario opera secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, comma 5, primo e quinto periodo, comma 6, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il commissario si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie della societa' concessionaria, nonche' di quelle della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Si riporta il testo dell'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica): «Art. 11 (Organi amministrativi e di controllo delle societa' a controllo pubblico). - (Omissis) 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le societa' a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette societa'. Per le societa' controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo e' adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia e' determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette societa' devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre societa' a controllo pubblico. Le stesse societa' verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresi' i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla societa' nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilita' dell'amministratore, la parte variabile non puo' essere corrisposta. 7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175: «Art. 19 (Gestione del personale). 1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle societa' a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi. 2. Le societa' a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicita' e imparzialita' e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della societa'. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validita' dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale. 5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle societa' controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. 6. Le societa' a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello. 7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della societa' e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in societa', in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle societa' stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unita' di personale gia' dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della societa' interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili. La spesa per il riassorbimento del personale gia' in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che: a) in corrispondenza del trasferimento alla societa' della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali; b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito; c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa; d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla societa'. 9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. 9-bis. Al personale di cui al presente articolo e al personale dipendente di enti pubblici non economici, anche per esigenze strettamente collegate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per le amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti dall'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di cui al presente articolo non possono eccedere la durata di un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2026.». - Si riporta il testo dell'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: «Art. 23-bis (Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle societa' controllate dalle pubbliche amministrazioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le societa' direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione delle societa' emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette societa'. Per ciascuna fascia e' determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i consigli di amministrazione di dette societa' devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le societa' di cui al primo periodo verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il decreto di cui al presente comma. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: «Art. 4 (Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di societa' pubbliche). - (Omissis) 4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali societa', ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non puo' superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 3-undecies, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, come modificato dalla presente legge: «Art. 20 (Disposizioni per il potenziamento e la funzionalita' del Ministero dell'economia e delle finanze). - (Omissis) 3-undecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di incarichi di studio, di consulenza e di cariche negli organi sociali delle societa' controllate da amministrazioni centrali dello Stato che hanno come scopo unicamente la realizzazione di un progetto di preminente interesse nazionale nonche' al conferimento di cariche negli organi di governo di fondazioni di interesse nazionale vigilate dalle amministrazioni centrali non si applicano i divieti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' i limiti di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sono esclusi dalla deroga di cui al primo periodo coloro che accedono al trattamento pensionistico ai sensi degli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35 (Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, come modificato dalla presenta legge: «Art. 2 (Rapporto di concessione). - 1. Dalla data di revoca dello stato di liquidazione della Stretto di Messina S.p.a., di seguito denominata: «societa' concessionaria», di cui all'articolo 1, comma 491, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riacquista efficacia la concessione affidata alla medesima, avente ad oggetto la realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, di seguito denominato: «opera», comprensivo dell'opera di attraversamento e delle relative opere a terra. 2. Entro il termine di nomina degli organi sociali della societa' concessionaria ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta una o piu' direttive con le quali sono definiti i tempi e le modalita' di esercizio dei diritti dell'azionista ai fini della nomina degli organi sociali. 3. Al fine di determinare la composizione dell'azionariato della societa' concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2023, compiendo ogni atto a tal fine necessario, un aumento di capitale della societa' allo stesso riservato, di importo pari alle risorse di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonche' a quelle di cui all'articolo 4, comma 9, del presente decreto. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni dell'aumento di capitale di cui al primo periodo e' determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, per l'anno 2023, al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della societa' concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aumenti di capitale o strumenti diversi, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento dei soci in conto aumento di capitale. Per i successivi esercizi finanziari, gli aumenti di capitali possono essere sottoscritti nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per legge. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, come modificato dalla presenta legge: «Art. 4 (Disposizioni finali). - (Omissis) 3. La societa' concessionaria e il contraente generale nonche' gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera possono, mediante la stipula di atti aggiuntivi ai contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, manifestare la volonta' che ciascun contratto riprenda a produrre i propri effetti subordinatamente alla delibera di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, e previa definizione, per il relativo contratto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle seguenti rinunzie e condizioni: a) la rinuncia, da parte del contraente generale e degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera e di tutte le parti in causa nei giudizi pendenti, alle azioni, alle domande e ai giudizi, a qualunque titolo dedotti o deducibili, nei confronti della Societa' concessionaria nonche' della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e di ogni altra pubblica amministrazione coinvolta nella realizzazione dell'opera, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa maturati; b) la rinuncia, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), a tutte le ulteriori pretese in futuro azionabili a qualsiasi titolo in relazione ai rapporti contrattuali di cui al presente comma, per il periodo antecedente alla stipula degli atti aggiuntivi di cui al presente comma, e ad ogni attivita' o atto negoziale prodromico alla sottoscrizione dei predetti atti aggiuntivi; b-bis) l'accettazione espressa e incondizionata, da parte del contraente generale, dei criteri di aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 2, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies; b-ter) l'accettazione espressa e incondizionata, da parte del contraente generale e degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, delle anticipazioni e delle clausole di revisione dei prezzi, da inserire negli atti aggiuntivi come unica modalita' di aggiornamento e adeguamento dei corrispettivi in corso di esecuzione, in conformita' alle vigenti disposizioni di legge; b-quater) la restituzione da parte dei soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera dell'indennizzo percepito in applicazione dell'articolo 34-decies, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. (Omissis).».