Art. 18 
 
Misure urgenti per la realizzazione degli ((interventi del PNRR))  di
  competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
  1.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 48, comma 5, ((sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi)): «Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati
con  le  risorse  previste  dal  PNRR,  dal  PNC  o   dai   programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea,  ivi  inclusi
quelli cui si  applica  l'articolo  44,  la  stazione  appaltante  e'
altresi' abilitata a svolgere la conferenza  di  servizi  di  cui  al
presente articolo al fine di acquisire tutti i pareri, nulla  osta  e
autorizzazioni necessari, anche  ai  fini  ((della  localizzazione  e
della conformita')) urbanistica e paesaggistica, all'approvazione dei
progetti di risoluzione delle interferenze  di  reti  o  servizi  con
l'opera ferroviaria qualora  non  approvati  unitamente  al  progetto
dell'infrastruttura ferroviaria.  Gli  effetti  della  determinazione
conclusiva della conferenza di servizi di cui  al  primo  periodo  si
producono  anche  a  seguito  dell'approvazione   del   progetto   di
risoluzione delle interferenze da parte  della  stazione  appaltante,
ferma restando l'attribuzione del potere espropriativo  al  (soggetto
gestore»;)) 
    b) all'articolo 48-bis, comma 1: 
      1) dopo il secondo periodo e' inserito il  seguente:  «Per  gli
interventi infrastrutturali  ferroviari  finanziati  con  le  risorse
previste dal PNRR, dal PNC o dai  programmi  cofinanziati  dai  fondi
strutturali dell'Unione europea, le procedure autorizzatorie  di  cui
agli articoli 44 e 48 possono applicarsi anche nel  caso  in  cui  il
progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale  o
nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse  e
funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di
risoluzione delle eventuali interferenze esistenti  tra  le  predette
infrastrutture, non siano acquisiti nell'ambito della  conferenza  di
servizi di cui ai predetti articoli convocata per l'approvazione  del
progetto ferroviario.»; 
      2) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «I  medesimi
effetti  si  producono  anche  nel  caso  in  cui  la  determinazione
conclusiva della conferenza  di  servizi,  in  conformita'  a  quanto
stabilito dal terzo periodo, disponga l'approvazione del progetto  di
modifica,  potenziamento,  rifacimento  totale  o  parziale  o  nuova
realizzazione  di  infrastrutture  lineari  energetiche  connesse   e
funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di
risoluzione delle eventuali interferenze esistenti  tra  le  predette
infrastrutture.». 
  2. Ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi
finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste  dal  PNRR,
affidati a contraente generale dalle  societa'  del  gruppo  Ferrovie
dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, si
provvede, nel limite massimo di 157 milioni di euro per l'anno 2023 e
841 milioni di euro per l'anno 2024, ((a valere sulle somme)),  anche
nel conto dei residui, del Fondo  per  la  prosecuzione  delle  opere
pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  settembre
2020, n.  120,  fino  a  concorrenza  delle  somme  ivi  stanziate  a
legislazione vigente. A seguito di verifica da  parte  del  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  dell'effettivo   fabbisogno
aggiuntivo, le somme, nel limite massimo di cui al  primo  periodo((,
al netto di quanto stabilito al quarto periodo,))  sono  riconosciute
al  contraente  generale,  anche  in  deroga  a  specifiche  clausole
contrattuali, a titolo di revisione dei prezzi, ((per le  lavorazioni
eseguite o contabilizzate entro il 31  dicembre  2024,  tenuto  conto
anche dell'incremento delle tariffe di Rete Ferroviaria Italiana Spa,
nonche' per le modifiche dei  contratti  di  cui  al  terzo  periodo,
stipulate entro il 30 giugno 2024,)) ove ricorrano le  condizioni  di
cui all'articolo 120, comma 1, lettera c)((, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al fine
di garantire il rispetto degli impegni  connessi  all'attuazione  del
PNRR, per la realizzazione del Terzo Valico  dei  Giovi  il  soggetto
attuatore e' autorizzato a  negoziare  con  il  contraente  generale,
anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, le modifiche  dei
contratti di cui al secondo  periodo  derivanti  dal  recepimento  di
disposizioni legislative o  specifiche  tecniche  sopravvenute  o  da
cause di forza maggiore o sorpresa geologica nel  limite  massimo  di
spesa di 700 milioni di euro, di cui 422 milioni di euro  per  l'anno
2023 e 278 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti  dal
terzo periodo si provvede, quanto a 422 milioni di  euro  per  l'anno
2023,  a  valere   sulle   risorse   disponibili   gia'   finalizzate
all'intervento nell'ambito del vigente contratto di  programma  parte
investimenti di Rete Ferroviaria Italiana Spa e, quanto a 278 milioni
di euro per l'anno 2024, a valere sulle somme  individuate  ai  sensi
del primo periodo)). Gli importi riconosciuti ai sensi  del  presente
comma sono inseriti nell'aggiornamento  del  contratto  di  programma
parte investimenti con specifica evidenza. 
  3. E' autorizzata la spesa di euro 45.000 per l'anno 2023  ed  euro
180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per  lo  svolgimento
dei controlli sostanziali da parte dell'Unita'  di  missione  per  il
Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti sull'avanzamento fisico e  procedurale
degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano.  Agli  oneri
derivanti dal primo periodo, pari a euro 45.000 per  l'anno  2023  ed
euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al  2026,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti.  ((Al  fine   di   consentire   la
continuita' nella gestione delle  attivita'  amministrative  connesse
all'attuazione del PNNR, fino al 31 agosto 2026 il termine di un anno
di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 17 giugno 2022,  n.  71,
e' aumentato a due anni in relazione agli incarichi di cui al comma 1
del medesimo articolo 20 assunti presso amministrazioni  titolari  di
interventi previsti nel PNRR. 
  3-bis. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 1, le  parole:  «31  dicembre  2024»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2026»; 
  b) all'articolo 9-bis, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
«1-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente  disposizione,
al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 sono attribuiti  i
compiti relativi al coordinamento e al monitoraggio  delle  attivita'
dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale  e  alla  Diga
foranea di Genova. Per le finalita'  di  cui  al  primo  periodo,  il
Commissario straordinario di cui all'articolo 1 opera con i poteri di
cui al presente decreto.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  disposizione,   il   Commissario   straordinario   per   la
realizzazione della nuova Diga foranea di Genova, nominato  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  14  giugno  2019,  n.  55,  cessa  le
proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti  adottati
e sono fatti salvi gli effetti  prodottisi  e  i  rapporti  giuridici
sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della  presente
disposizione. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente  disposizione  il  Commissario  straordinario  per  la
realizzazione  della  nuova  Diga  foranea  di  Genova  trasmette  al
Commissario straordinario di cui all'articolo 1 una  relazione  circa
lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni
finanziari   assunti   nell'espletamento   dell'incarico.   Per    lo
svolgimento delle funzioni di cui al presente comma,  il  Commissario
straordinario di cui all'articolo 1 si avvale della struttura di  cui
all'articolo 1, commi 2 e 4». 
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a euro  1.500.000
per l'anno 2025 e a euro  1.000.000  per  l'anno  2026,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 48,  comma  5,  del
          decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance  del  Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
          rafforzamento   delle   strutture   amministrative   e   di
          accelerazione e snellimento delle  procedure),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 48 (Semplificazioni in materia  di  affidamento
          dei contratti pubblici PNRR e PNC). (Omissis). 
                5. Per le finalita' di cui al comma 1,  in  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis  e  1-ter,
          del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  e'   ammesso
          l'affidamento di progettazione ed esecuzione  dei  relativi
          lavori  anche  sulla  base  del  progetto  di  fattibilita'
          tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma  5,  del
          decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che  detto
          progetto sia redatto secondo le modalita' e le  indicazioni
          di cui al comma 7, quarto periodo, del  presente  articolo.
          In tali casi, la conferenza di servizi di cui  all'articolo
          27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del  2016
          e' svolta dalla stazione appaltante in  forma  semplificata
          ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.
          241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il
          progetto, determina la dichiarazione di  pubblica  utilita'
          dell'opera  ai  sensi  dell'articolo  12  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327  e  tiene
          luogo di  tutti  i  pareri,  nulla  osta  e  autorizzazioni
          necessari anche ai fini  della  localizzazione  dell'opera,
          della    conformita'    urbanistica     e     paesaggistica
          dell'intervento, della  risoluzione  delle  interferenze  e
          delle  relative  opere  mitigatrici  e   compensative.   La
          convocazione della conferenza di servizi di cui al  secondo
          periodo e' effettuata senza il  previo  espletamento  della
          procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,  n.
          383.  Per  gli   interventi   infrastrutturali   ferroviari
          finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o  dai
          programmi cofinanziati dai  fondi  strutturali  dell'Unione
          europea, ivi inclusi quelli cui si applica  l'articolo  44,
          la stazione appaltante e' altresi' abilitata a svolgere  la
          conferenza di servizi di cui al presente articolo  al  fine
          di acquisire tutti i pareri, nulla  osta  e  autorizzazioni
          necessari, anche  ai  fini  della  localizzazione  e  della
          conformita' urbanistica e  paesaggistica,  all'approvazione
          dei progetti di risoluzione delle interferenze  di  reti  o
          servizi  con  l'opera  ferroviaria  qualora  non  approvati
          unitamente al progetto dell'infrastruttura ferroviaria. Gli
          effetti della determinazione conclusiva della conferenza di
          servizi di cui  al  primo  periodo  si  producono  anche  a
          seguito dell'approvazione del progetto di risoluzione delle
          interferenze da  parte  della  stazione  appaltante,  ferma
          restando  l'attribuzione  del   potere   espropriativo   al
          soggetto gestore. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  48-bis,  comma  1,
          del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.   48-bis   (Interventi   sulle   infrastrutture
          energetiche   lineari).   -   1.   Per    gli    interventi
          infrastrutturali ferroviari rientranti  nelle  disposizioni
          di cui agli articoli 44  e  48,  che  ai  fini  della  loro
          funzionalita'    necessitano    di     connessione     alle
          infrastrutture   lineari    energetiche,    le    procedure
          autorizzatorie  di  cui  ai   predetti   articoli   possono
          applicarsi anche alla  progettazione  degli  interventi  di
          modifica, potenziamento, rifacimento totale  o  parziale  o
          nuova realizzazione  di  tali  infrastrutture,  ove  queste
          siano strettamente connesse e funzionali all'infrastruttura
          ferroviaria.  In  tali  casi,  il  procedimento  si  svolge
          mediante unica conferenza di servizi alla quale partecipano
          tutte  le  amministrazioni   competenti   all'adozione   di
          provvedimenti, pareri, visti, nulla osta e intese  relativi
          all'infrastruttura ferroviaria e alle opere di connessione.
          Per gli interventi infrastrutturali  ferroviari  finanziati
          con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o  dai  programmi
          cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea,  le
          procedure autorizzatorie di  cui  agli  articoli  44  e  48
          possono applicarsi anche nel caso in  cui  il  progetto  di
          modifica, potenziamento, rifacimento totale  o  parziale  o
          nuova realizzazione di infrastrutture  lineari  energetiche
          connesse e funzionali all'infrastruttura  ferroviaria,  ivi
          incluso  il  progetto  di   risoluzione   delle   eventuali
          interferenze esistenti tra le predette infrastrutture,  non
          siano acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi  di
          cui ai predetti articoli convocata per  l'approvazione  del
          progetto ferroviario. La  determinazione  conclusiva  della
          conferenza dispone l'approvazione del progetto  ferroviario
          e l'autorizzazione alla costruzione e  all'esercizio  delle
          opere di connessione  elettriche  in  favore  del  soggetto
          gestore dell'infrastruttura lineare  energetica,  ai  sensi
          degli articoli 52-bis e  seguenti  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Con tale
          determinazione,    le    connessioni    elettriche     alle
          infrastrutture di cui al primo periodo sono  dichiarate  di
          pubblica utilita' e inamovibili  ai  sensi  dell'  articolo
          52-quater, commi 1 e 5, del citato testo unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del  2001  e
          la  loro  localizzazione,  in  caso  di  difformita'  dallo
          strumento urbanistico vigente, ha effetto di  variante  con
          contestuale    imposizione    del    vincolo    preordinato
          all'esproprio,  con  attribuzione   del   relativo   potere
          espropriativo  al  soggetto   gestore   dell'infrastruttura
          lineare energetica. I medesimi effetti si  producono  anche
          nel  caso  in  cui  la  determinazione   conclusiva   della
          conferenza di servizi, in conformita'  a  quanto  stabilito
          dal terzo periodo, disponga l'approvazione del progetto  di
          modifica, potenziamento, rifacimento totale  o  parziale  o
          nuova realizzazione di infrastrutture  lineari  energetiche
          connesse e funzionali all'infrastruttura  ferroviaria,  ivi
          incluso  il  progetto  di   risoluzione   delle   eventuali
          interferenze esistenti tra le predette infrastrutture. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7,  comma  1,  del
          decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per  la
          semplificazione e l'innovazione digitale), convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120: 
                «Art.  7  (Fondo  per  la  prosecuzione  delle  opere
          pubbliche). -  1.  Al  fine  di  garantire  la  regolare  e
          tempestiva   prosecuzione   dei   lavori    diretti    alla
          realizzazione delle  opere  pubbliche  di  importo  pari  o
          superiore alle soglie di cui all'articolo  35  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016 n.  50,  nei  casi  di  maggiori
          fabbisogni  finanziari  dovuti  a   sopravvenute   esigenze
          motivate nel rispetto della normativa vigente,  ovvero  per
          temporanee   insufficienti    disponibilita'    finanziarie
          annuali,  e'  istituito  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere
          dall'anno 2020, il Fondo per la  prosecuzione  delle  opere
          pubbliche. Il Fondo  non  puo'  finanziare  nuove  opere  e
          l'accesso al Fondo non puo' essere reiterato  a  esclusione
          del caso in cui la carenza  delle  risorse  derivi  da  una
          accelerazione della realizzazione delle opere  rispetto  al
          cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 3,  della
          legge 17 giugno 2022, n. 71  (Deleghe  al  Governo  per  la
          riforma dell'ordinamento giudiziario  e  per  l'adeguamento
          dell'ordinamento giudiziario militare, nonche' disposizioni
          in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare,  di
          eleggibilita' e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di
          costituzione e funzionamento del Consiglio superiore  della
          magistratura): 
                «Art. 20 (Ricollocamento a seguito dell'assunzione di
          incarichi apicali e di incarichi di governo non  elettivi).
          - (Omissis) 
                3. Le disposizioni di cui ai  commi  1  e  2  non  si
          applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima  del
          decorso di un anno dalla data dell'assunzione, salvo che la
          cessazione  consegua  a  dimissioni  volontarie   che   non
          dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute o da
          altra giustificata ragione. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma1,  del
          decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109  (Disposizioni
          urgenti per la citta' di Genova, la  sicurezza  della  rete
          nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli  eventi
          sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le  altre  emergenze),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  novembre
          2018, n. 130, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   1   (Commissario   straordinario    per    la
          ricostruzione). - 1. In conseguenza del crollo di un tratto
          del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel  Comune  di
          Genova, noto come ponte  Morandi,  avvenuto  il  14  agosto
          2018, di seguito «evento», al fine  di  garantire,  in  via
          d'urgenza, le attivita' per la demolizione,  la  rimozione,
          lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali
          di risulta, nonche' per la progettazione,  l'affidamento  e
          la ricostruzione dell'infrastruttura e  il  ripristino  del
          connesso sistema viario, con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, da  adottarsi  entro  dieci  giorni
          dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  e
          sentito il Presidente della Regione Liguria, e' nominato un
          Commissario straordinario per la ricostruzione, di  seguito
          nel presente capo: «Commissario straordinario».  La  durata
          dell'incarico del Commissario straordinario  e'  di  dodici
          mesi e puo' essere prorogata o rinnovata non oltre la  data
          del 31 agosto 2026. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19-bis  del  citato
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  9-bis  (Semplificazione  delle  procedure   di
          intervento  dell'Autorita'  di  sistema  portuale  del  Mar
          Ligure occidentale).  -  1.  Il  Commissario  straordinario
          adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti,
          su proposta dell'Autorita'  di  sistema  portuale  del  Mar
          Ligure   occidentale,   un   programma   straordinario   di
          investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto
          e delle relative infrastrutture di accessibilita' e per  il
          collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo  Colombo
          con la citta' di Genova nonche' per la messa  in  sicurezza
          idraulica  e  l'adeguamento  alle  norme  in   materia   di
          sicurezza dei luoghi di lavoro, da realizzare a cura  della
          stessa Autorita' di sistema portuale entro  trentasei  mesi
          dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con
          l'applicazione delle deroghe di  cui  all'articolo  1,  nei
          limiti delle risorse finalizzate allo scopo,  ivi  comprese
          le risorse previste nel bilancio della citata Autorita'  di
          sistema portuale e da altri soggetti. 
                1-bis. Al fine di consentire i  necessari  lavori  di
          messa in sicurezza  e  di  adeguamento  idraulico  del  rio
          Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in
          materia di sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro,  nonche'  di
          razionalizzazione  dell'accessibilita'  dell'area  portuale
          industriale  di  Genova  Sestri  Ponente,  il   Commissario
          straordinario provvede all'aggiornamento del  programma  di
          cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020. Per  le  medesime
          finalita'  e'  autorizzata  la  spesa  complessiva  di  480
          milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024,  di  cui  40
          milioni di euro per l'anno 2020, 60  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021, 80  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  120
          milioni di euro per l'anno 2023 e 180 milioni di  euro  per
          l'anno 2024. 
                1-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente
          disposizione,   al   Commissario   straordinario   di   cui
          all'articolo  1  sono  attribuiti  i  compiti  relativi  al
          coordinamento  e  al  monitoraggio  delle   attivita'   dei
          soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale  e  alla
          Diga foranea di Genova. Per le finalita' di  cui  al  primo
          periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1
          opera con i poteri di cui al presente decreto.  Dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  il
          Commissario straordinario per la realizzazione della  nuova
          Diga foranea di Genova, nominato ai sensi  dell'articolo  4
          del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cessa  le
          proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti
          adottati e sono fatti salvi  gli  effetti  prodottisi  e  i
          rapporti giuridici  sorti  antecedentemente  alla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. Entro trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione   il   Commissario   straordinario   per    la
          realizzazione della nuova Diga foranea di Genova  trasmette
          al Commissario straordinario  di  cui  all'articolo  1  una
          relazione circa lo stato di attuazione degli interventi  di
          competenza   e    degli    impegni    finanziari    assunti
          nell'espletamento dell'incarico. Per lo  svolgimento  delle
          funzioni  di  cui  al  presente   comma,   il   Commissario
          straordinario  di  cui  all'articolo  1  si  avvale   della
          struttura di cui all'articolo 1, commi 2 e 4.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 671, della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
              671. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui
          dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese detentrici
          e noleggiatrici di  carri  ferroviari  merci,  nonche'  gli
          spedizionieri e gli  operatori  del  trasporto  multimodale
          limitatamente   all'attivita'   relativa    ai    trasporti
          ferroviari, per gli effetti economici  subiti  direttamente
          imputabili   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19
          registrati dal 23 febbraio 2020  al  31  dicembre  2020  in
          relazione  alle   attivita'   effettuate   nel   territorio
          nazionale. A tale fine, le imprese di cui al primo  periodo
          provvedono a rendicontare, entro  il  15  marzo  2021,  gli
          effetti  economici  subiti  dal  23  febbraio  2020  al  31
          dicembre 2020, secondo le modalita'  definite  con  decreto
          del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare entro il 28 febbraio 2021. Le risorse  di  cui  al
          primo periodo sono assegnate alle imprese beneficiarie  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          da adottare entro il 30 aprile 2021. 
              (Omissis).».