Art. 19 
 
      Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, 
          ponti e viadotti di competenza degli enti locali 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti e' istituito un fondo, denominato  «Fondo  investimenti
stradali nei piccoli comuni», con una dotazione di 18 milioni di euro
per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12  milioni  di
euro per l'anno 2025. Le risorse del fondo di cui  al  primo  periodo
sono destinate ai comuni individuati ai sensi del  comma  2,  lettera
a), per il finanziamento  di  interventi  di  messa  in  sicurezza  e
manutenzione di strade comunali, di importo non superiore alla soglia
determinata ai sensi  del  comma  2,  lettera  b).  Sono  considerate
ammissibili anche le spese di progettazione, ove previste.  Nell'anno
2023  le  risorse  di  cui   al   presente   comma   sono   assegnate
prioritariamente ai comuni per i quali nel medesimo  anno  sia  stato
dichiarato  lo  stato  di  emergenza  ai  sensi  del  ((codice  della
protezione civile, di cui al)) decreto legislativo  2  gennaio  2018,
n.1. 
  2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro il 15 ottobre 2023, sono definiti: 
    a) i requisiti per la presentazione da  parte  dei  comuni  delle
istanze di accesso al  fondo,  parametrati  sul  relativo  numero  di
abitanti; 
    b) l'importo massimo del contributo complessivamente  concesso  a
ciascun comune beneficiario, determinato in relazione alle soglie  di
cui all'articolo 50 ((del codice dei contratti pubblici, di cui  al))
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 
    c) i contenuti e le modalita' di  presentazione  dell'istanza  di
cui al comma 3; 
    d) i criteri e i parametri per l'elaborazione  della  graduatoria
di cui al comma 4 nonche' le modalita' di scorrimento della  medesima
graduatoria; 
    e)  le  procedure   di   erogazione,   monitoraggio,   revoca   e
rendicontazione delle risorse assegnate. 
  3. ((Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del  decreto
di  cui  al  comma  2,))  i  comuni  presentano  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche,
le politiche abitative e  urbane,  le  infrastrutture  idriche  e  le
risorse umane e strumentali apposita istanza di accesso al  fondo  di
cui al comma 1. Gli interventi  inclusi  nell'istanza  devono  essere
identificati tramite il codice unico di progetto (CUP). 
  4. ((Entro quindici giorni dal termine  di  cui  al  comma  3,  con
decreto del Capo  del  Dipartimento))  per  le  opere  pubbliche,  le
politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le  risorse
umane  e  strumentali  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti ((sono approvati)) la graduatoria degli interventi  ammessi
al finanziamento identificati dal CUP  e  l'elenco  degli  interventi
beneficiari ((e sono concessi i finanziamenti)). 
  5. Entro novanta giorni dalla  data  di  adozione  del  decreto  di
concessione del finanziamento, il comune  beneficiario  e'  tenuto  a
stipulare il  contratto  relativo  ai  lavori  per  la  realizzazione
dell'investimento((,)) pena la revoca del finanziamento;  i  medesimi
lavori devono in ogni caso concludersi entro i successivi  centoventi
giorni. 
  6. Il monitoraggio  degli  investimenti  realizzati  ai  sensi  del
presente articolo e' effettuato dai comuni beneficiari attraverso  il
sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; le
opere  sono  classificate  sotto  la  voce  «Contributo  investimenti
stradali nei piccoli comuni». 
  7. Per le annualita' 2024 e 2025, i termini di cui ai commi 3, 4  e
5 sono definiti con provvedimento del Capo del  Dipartimento  per  le
opere pubbliche, le politiche abitative e urbane,  le  infrastrutture
idriche  e  le  risorse  umane  e  strumentali  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il  15  gennaio  di
ciascun anno, ferma restando la  necessita'  che  sia  assicurata  la
conclusione dei lavori entro il 31 dicembre di ciascuna annualita'. 
  8. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  18  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di  euro
per  l'anno  2025,  che  aumentano  in  termini   di   fabbisogno   e
indebitamento netto a 32,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  si
provvede: 
    a) quanto a 18 milioni di euro per l'anno  2023,  20  milioni  di
euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno  2025,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti; 
    b) quanto a 12,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  9. Per l'affidamento della progettazione ed esecuzione  dei  lavori
di ristrutturazione antisismica del tratto  golenale  del  ponte  sul
fiume Po tra i comuni di ((San Benedetto Po e Bagnolo San Vito)),  e'
autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024  e  di  2,5
milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente  comma
si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle   proiezioni
((dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,))
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per   l'anno   2023,   allo   scopo   ((parzialmente))    utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. ((In considerazione dell'urgenza di garantire la sicurezza
e il ripristino della  viabilita'  connessi  al  completamento  degli
interventi di cui  al  primo  periodo,  per  l'affidamento  congiunto
dell'aggiornamento del progetto  di  fattibilita'  tecnico-economica,
della redazione del progetto esecutivo e dell'esecuzione  dei  lavori
si procede, ricorrendo i relativi presupposti, ai sensi dell'articolo
76, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 
  9-bis. In favore dei comuni della regione  Sardegna  colpiti  dagli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 maggio
2023 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro  per  l'anno  2023,
per lavori di ripristino, nel limite di spesa  autorizzato  ai  sensi
del  presente  comma,  delle  infrastrutture  viarie  danneggiate  di
propria competenza. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che  provvede  alla
relativa ripartizione sulla base dell'ammontare dei  danni  segnalati
dai comuni. 
  9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a  5  milioni  di
euro per l'anno 2023, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del  Fondo  per  far  fronte  ad  esigenze  indifferibili,   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  9-quater. Al comma 2 dell'articolo 4 del  decreto-legge  18  aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «Per  gli
interventi ricompresi negli allegati II e II-bis alla  parte  seconda
del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  il  Commissario
straordinario,   d'intesa   con   i    Presidenti    delle    regioni
territorialmente   competenti,   puo'   richiedere    al    Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare la  regione
quale  autorita'  competente  allo  svolgimento  della  procedura  di
valutazione  d'impatto  ambientale   (VIA)   o   alla   verifica   di
assoggettabilita' a VIA. Entro e  non  oltre  i  successivi  quindici
giorni, il competente ufficio del Ministero comunica  al  Commissario
straordinario  e   alla   regione   la   determinazione   in   merito
all'autorita' competente». 
  9-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 4-ter  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019,  n.  55,  si  interpreta  nel  senso  che  la  struttura
commissariale di cui al comma 3 del  medesimo  articolo  4-ter  cessa
alla scadenza del termine previsto per la nomina del  Commissario  di
cui al comma 1 del suddetto articolo 4-ter.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.1  (Codice
          della  protezione  civile)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 gennaio 2018, n. 17. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  50  del  decreto
          legislativo 31 marzo 2023,  n.  36  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
                «Art. 50 (Procedure per l'affidamento).  -  1.  Salvo
          quanto  previsto  dagli  articoli  62  e  63,  le  stazioni
          appaltanti  procedono  all'affidamento  dei  contratti   di
          lavori, servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  alle
          soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalita': 
                  a)  affidamento  diretto  per  lavori  di   importo
          inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di piu'
          operatori economici, assicurando che siano scelti  soggetti
          in possesso  di  documentate  esperienze  pregresse  idonee
          all'esecuzione   delle   prestazioni   contrattuali   anche
          individuati tra gli iscritti in elenchi  o  albi  istituiti
          dalla stazione appaltante; 
                  b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi
          compresi  i  servizi  di  ingegneria   e   architettura   e
          l'attivita'  di  progettazione,  di  importo  inferiore   a
          140.000 euro, anche senza consultazione di  piu'  operatori
          economici,  assicurando  che  siano  scelti   soggetti   in
          possesso  di  documentate   esperienze   pregresse   idonee
          all'esecuzione  delle   prestazioni   contrattuali,   anche
          individuati tra gli iscritti in elenchi  o  albi  istituiti
          dalla stazione appaltante; 
                  c)  procedura   negoziata   senza   bando,   previa
          consultazione di almeno  cinque  operatori  economici,  ove
          esistenti, individuati in base  a  indagini  di  mercato  o
          tramite elenchi di operatori economici,  per  i  lavori  di
          importo pari o superiore a 150.000 euro  e  inferiore  a  1
          milione di euro; 
                  d)  procedura   negoziata   senza   bando,   previa
          consultazione di  almeno  dieci  operatori  economici,  ove
          esistenti, individuati in base  a  indagini  di  mercato  o
          tramite elenchi  di  operatori  economici,  per  lavori  di
          importo pari o superiore a 1 milione di euro  e  fino  alle
          soglie di cui all'articolo 14,  salva  la  possibilita'  di
          ricorrere alle procedure di scelta del  contraente  di  cui
          alla Parte IV del presente Libro; 
                  e)  procedura   negoziata   senza   bando,   previa
          consultazione di almeno  cinque  operatori  economici,  ove
          esistenti, individuati in base ad  indagini  di  mercato  o
          tramite elenchi di operatori economici,  per  l'affidamento
          di  servizi  e  forniture,  ivi  compresi  i   servizi   di
          ingegneria e architettura e l'attivita'  di  progettazione,
          di importo pari o superiore a  140.000  euro  e  fino  alle
          soglie di cui all'articolo 14. 
                2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono  gestiti
          con  le  modalita'  previste  nell'allegato  II.1.  Per  la
          selezione  degli  operatori  da  invitare  alle   procedure
          negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il
          sorteggio  o  altro  metodo  di  estrazione   casuale   dei
          nominativi, se non in presenza di situazioni particolari  e
          specificamente  motivate,  nei  casi  in  cui  non  risulti
          praticabile  nessun  altro  metodo   di   selezione   degli
          operatori. Le stazioni appaltanti  pubblicano  sul  proprio
          sito istituzionale i nominativi degli operatori  consultati
          nell'ambito delle procedure di cui al comma 1. 
                3.  In  sede  di  prima  applicazione   del   codice,
          l'allegato II.1 e'  abrogato  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture
          e  dei  trasporti,  previo   parere   dell'ANAC,   che   lo
          sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato  al
          codice. 
                4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c),
          d)   ed    e),    le    stazioni    appaltanti    procedono
          all'aggiudicazione dei  relativi  appalti  sulla  base  del
          criterio  dell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa
          oppure del prezzo piu' basso ad eccezione delle ipotesi  di
          cui all'articolo 108, comma 2. 
                5. Le imprese pubbliche, per i contratti  di  lavori,
          forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  alle  soglie
          europee di  cui  all'articolo  14,  rientranti  nell'ambito
          definito  dagli  articoli  da  146  a  152,  applicano   la
          disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la  quale,
          se i contratti  presentano  un  interesse  transfrontaliero
          certo,  deve  essere  conforme  ai  principi  del  Trattato
          sull'Unione europea a tutela della concorrenza.  Gli  altri
          soggetti di cui all'articolo 141, comma 1, secondo periodo,
          applicano   la   disciplina   stabilita   nei    rispettivi
          regolamenti, la quale  deve  essere  conforme  ai  predetti
          principi del Trattato sull'Unione europea. 
                6. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario
          la  stazione  appaltante  puo'   procedere   all'esecuzione
          anticipata del contratto; nel caso di mancata  stipulazione
          l'aggiudicatario  ha  diritto  al  rimborso   delle   spese
          sostenute  per  l'esecuzione  dei   lavori   ordinati   dal
          direttore dei lavori e, nel caso di  servizi  e  forniture,
          per  le  prestazioni  eseguite  su  ordine  del   direttore
          dell'esecuzione. 
                7. Per i contratti di  cui  alla  presente  Parte  la
          stazione  appaltante  puo'  sostituire  il  certificato  di
          collaudo o il certificato di verifica di conformita' con il
          certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori
          dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal
          RUP  o  dal  direttore  dell'esecuzione,  se  nominato.  Il
          certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre  tre
          mesi dalla data di ultimazione  delle  prestazioni  oggetto
          del contratto. 
                8. I bandi e gli avvisi di pre-informazione  relativi
          ai contratti di cui alla presente Parte sono  pubblicati  a
          livello nazionale con le modalita' di cui all'articolo  85,
          con  esclusione  della  trasmissione  del  bando  di   gara
          all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. 
                9. Con le stesse modalita'  di  cui  al  comma  8  e'
          pubblicato  l'avviso  sui  risultati  delle  procedure   di
          affidamento di cui al presente articolo. Nei  casi  di  cui
          alle lettere c), d) ed e) del comma 1, tale avviso contiene
          anche l'indicazione dei soggetti invitati.». 
              - Il decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229
          (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
          della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di
          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle
          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti), e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  2,  del
          decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni  urgenti
          per il contenimento della spesa sanitaria e in  materia  di
          regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189: 
                «Art.  6  (Disposizioni  finanziarie  e  finali).   -
          (Omissis) 
                2.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.». 
              - Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36  (Codice
          dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1  della
          legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al  Governo  in
          materia di contratti pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77, S.O. n.12. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015): 
                «(Omissis) 
                200.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
                (Omissis).». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   4,   del
          decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32  (Disposizioni  urgenti
          per il rilancio del settore  dei  contratti  pubblici,  per
          l'accelerazione  degli  interventi   infrastrutturali,   di
          rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
          sismici), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
          giugno 2019, n. 55, come modificato dalla presente legge 
                «Art.   4   (Commissari   straordinari,    interventi
          sostitutivi e responsabilita' erariali). - (Omissis) 
                2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo  scopo
          di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
          realizzazione  dei  lavori,  i   Commissari   straordinari,
          individuabili anche nell'ambito delle societa' a  controllo
          pubblico, cui spetta l'assunzione  di  ogni  determinazione
          ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione  dei
          lavori,    anche    sospesi,    provvedono    all'eventuale
          rielaborazione  e  approvazione  dei  progetti  non  ancora
          appaltati,  operando  in  raccordo  con  i   Provveditorati
          interregionali  alle  opere   pubbliche,   anche   mediante
          specifici protocolli  operativi  per  l'applicazione  delle
          migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
          Commissari straordinari, d'intesa con  i  Presidenti  delle
          regioni territorialmente competenti, sostituisce,  ad  ogni
          effetto di legge,  ogni  autorizzazione,  parere,  visto  e
          nulla osta occorrenti per l'avvio  o  la  prosecuzione  dei
          lavori, fatta eccezione per  quelli  relativi  alla  tutela
          ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
          sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela  di  beni
          culturali e  paesaggistici,  per  i  quali  il  termine  di
          adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
          fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla  data
          di  ricezione  della  richiesta,  decorso  il  quale,   ove
          l'autorita' competente non si sia pronunciata,  detti  atti
          si  intendono  rilasciati.  L'autorita'   competente   puo'
          altresi' chiedere chiarimenti  o  elementi  integrativi  di
          giudizio; in tal caso  il  termine  di  cui  al  precedente
          periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
          richiesta e, a  partire  dall'acquisizione  della  medesima
          documentazione, per un periodo massimo  di  trenta  giorni,
          decorso il quale i chiarimenti o gli  elementi  integrativi
          si intendono comunque acquisiti  con  esito  positivo.  Ove
          sorga l'esigenza di procedere  ad  accertamenti  di  natura
          tecnica,   l'autorita'   competente   ne   da'   preventiva
          comunicazione al Commissario straordinario e il termine  di
          sessanta giorni di cui al presente comma e'  sospeso,  fino
          all'acquisizione delle  risultanze  degli  accertamenti  e,
          comunque, per un periodo massimo di trenta giorni,  decorsi
          i quali  si  procede  comunque  all'iter  autorizzativo.  I
          termini di cui ai periodi precedenti si applicano  altresi'
          per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
          alla gestione aerobica della frazione organica dei  rifiuti
          solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti  organici  in  generale
          della regione Lazio e di Roma Capitale,  fermi  restando  i
          principi di cui alla parte prima del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152,  e  nel  rispetto  delle  disposizioni
          contenute  nella  parte  seconda   del   medesimo   decreto
          legislativo n. 152 del 2006. Per gli interventi  ricompresi
          negli allegati II e II-bis alla parte seconda  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.   152,   il   Commissario
          straordinario, d'intesa  con  i  Presidenti  delle  regioni
          territorialmente competenti, puo' richiedere  al  Ministero
          dell'ambiente e della sicurezza energetica  di  individuare
          la regione  quale  autorita'  competente  allo  svolgimento
          della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o
          alla verifica di assoggettabilita' a VIA. Entro e non oltre
          i successivi quindici giorni,  il  competente  ufficio  del
          Ministero comunica  al  Commissario  straordinario  e  alla
          regione   la   determinazione   in   merito   all'autorita'
          competente. 
                (Omissis).».