Art. 20 
 
          Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto 
 
  1. All'articolo 37,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214 dopo le parole: «, nonche'  in  relazione  alla
mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale  e
urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti», sono  inserite
le seguenti: «ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci». 
  2. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il
contributo di cui all'articolo 37, comma 6, lettera  b),  del  citato
decreto-legge n. 201  del  2011,  ((non  e'  dovuto  dagli  operatori
economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  37,  comma  2,
          lettera a), del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   37   (Liberalizzazione   del   settore    dei
          trasporti). - (Omissis) 
                2.  L'Autorita'  e'  competente   nel   settore   dei
          trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
          particolare provvede: 
                  a) a garantire, secondo metodologie che incentivino
          la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
          contenimento dei costi per  gli  utenti,  le  imprese  e  i
          consumatori,   condizioni   di   accesso   eque    e    non
          discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie,  portuali,
          aeroportuali e  alle  reti  autostradali,  fatte  salve  le
          competenze dell'Agenzia per le  infrastrutture  stradali  e
          autostradali di cui all'articolo  36  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111,  nonche'  in  relazione  alla
          mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
          locale e urbano anche collegata  a  stazioni,  aeroporti  e
          porti ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci; 
                (Omissis).». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  37,  comma  6,
          lettera b) del citato decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011, n. 214: 
                «Art.   37   (Liberalizzazione   del   settore    dei
          trasporti). - (Omissis) 
                6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e
          alle attivita' di cui al  comma  3,  nonche'  all'esercizio
          delle altre competenze e alle  altre  attivita'  attribuite
          dalla legge, si provvede come segue: 
                (Omissis) 
                  b) mediante un contributo versato  dagli  operatori
          economici operanti nel settore del trasporto e per i  quali
          l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
          essi operano, l'esercizio delle competenze o il  compimento
          delle  attivita'  previste  dalla  legge,  in  misura   non
          superiore  all'1  per   mille   del   fatturato   derivante
          dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
          esercizio, con la previsione di  soglie  di  esenzione  che
          tengano conto della dimensione del  fatturato.  Il  computo
          del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
          di contribuzione. Il contributo e' determinato  annualmente
          con atto  dell'Autorita',  sottoposto  ad  approvazione  da
          parte  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
          termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
          essere formulati rilievi cui l'Autorita'  si  conforma;  in
          assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato; 
                (Omissis).».