((Art. 21 - bis 
 
Assunzioni  di  personale  negli  enti  in  riequilibrio  finanziario
  pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio 
 
  1. All'articolo 163, comma 3, del testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  la  previsione  che  gli  enti
possano impegnare solo spese correnti si  interpreta  nel  senso  che
possono  essere  impegnate  anche  le  spese  per  le  assunzioni  di
personale, anche a tempo indeterminato, gia'  autorizzate  dal  piano
triennale del  fabbisogno  di  personale,  nonche'  dal  bilancio  di
previsione finanziario ai  sensi  dell'articolo  164,  comma  2,  del
medesimo testo unico. 
  2. Le assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato  e  a  tempo
determinato  programmate  dagli  enti  in  dissesto  finanziario,  in
riequilibrio finanziario pluriennale  o  strutturalmente  deficitari,
sottoposte  all'approvazione  della  commissione  per  la  stabilita'
finanziaria di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  gia'  autorizzate,  possono
essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a
quello  dell'autorizzazione  anche   in   condizione   di   esercizio
provvisorio.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 163, comma  3,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): 
                «Art.   163   (Esercizio   provvisorio   e   gestione
          provvisoria). - (Omissis) 
                3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o
          con decreto del Ministro  dell'interno  che,  ai  sensi  di
          quanto previsto dall'art. 151, primo comma,  differisce  il
          termine di  approvazione  del  bilancio,  d'intesa  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di
          motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non
          e' consentito  il  ricorso  all'indebitamento  e  gli  enti
          possono impegnare solo spese correnti, le  eventuali  spese
          correlate riguardanti le partite di giro,  lavori  pubblici
          di somma urgenza o altri interventi di somma  urgenza.  Nel
          corso dell'esercizio provvisorio e' consentito  il  ricorso
          all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 164, comma  2,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): 
                «Art. 164 (Caratteristiche del bilancio). - (Omissis) 
                2. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere
          autorizzatorio,  costituendo  limite,  per  ciascuno  degli
          esercizi considerati: 
                  a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti  le
          accensioni di prestiti; 
                  b) agli  impegni  e  ai  pagamenti  di  spesa.  Non
          comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i
          rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le  partite  di
          giro.». 
                
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  155  del  citato
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
                «Art. 155 (Commissione per la finanza e gli  organici
          degli enti locali). - 1. La Commissione per  la  finanza  e
          gli organici degli enti locali operante presso il Ministero
          dell'interno, gia' denominata Commissione di ricerca per la
          finanza locale, svolge i seguenti compiti: 
                  a)    controllo     centrale,     da     esercitare
          prioritariamente   in   relazione   alla   verifica   della
          compatibilita' finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui
          provvedimenti  di  assunzione  di  personale   degli   enti
          dissestati e  degli  enti  strutturalmente  deficitari,  ai
          sensi dell'articolo 243; 
                  b) parere da rendere al Ministro  dell'interno  sul
          provvedimento  di  approvazione  o  diniego  del  piano  di
          estinzione delle passivita', ai  sensi  dell'articolo  256,
          comma 7; 
                  c) proposta  al  Ministro  dell'interno  di  misure
          straordinarie per il pagamento della massa passiva in  caso
          di  insufficienza  delle  risorse  disponibili,  ai   sensi
          dell'articolo 256, comma 12; 
                  d) parere da rendere in merito  all'assunzione  del
          mutuo con la Cassa depositi e prestiti da  parte  dell'ente
          locale, ai sensi dell'articolo 255, comma 5; 
                  e) parere da rendere al Ministro  dell'interno  sul
          provvedimento di approvazione  o  diniego  dell'ipotesi  di
          bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi  dell'articolo
          261; 
                  f) proposta al Ministro  dell'interno  di  adozione
          delle  misure  necessarie  per  il  risanamento   dell'ente
          locale,  a  seguito  del  ricostituirsi  di  disavanzo   di
          amministrazione o insorgenza di debiti fuori  bilancio  non
          ripianabili con i normali mezzi o  mancato  rispetto  delle
          prescrizioni   poste   a   carico   dell'ente,   ai   sensi
          dell'articolo 268; 
                  g) parere da rendere al Ministro  dell'interno  sul
          provvedimento di sostituzione di tutto o parte  dell'organo
          straordinario di liquidazione, ai sensi dell'articolo  254,
          comma 8; 
                  h)    approvazione,     previo     esame,     della
          rideterminazione della  pianta  organica  dell'ente  locale
          dissestato, ai sensi dell'articolo 259, comma 7. 
                2. La composizione e le  modalita'  di  funzionamento
          della Commissione  sono  disciplinate  con  regolamento  da
          adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400.».