Art. 15 
 
            Periodo di riferimento, Fondo di esercizio e 
              Valore della produzione commercializzata 
 
  1. Il  periodo  di  riferimento  corrisponde  all'ultimo  esercizio
contabile  approvato  precedente  alla  data  di  presentazione   del
programma operativo. 
  2. Il fondo di esercizio previsto dall'art. 51 del regolamento (UE)
2021/2115 e' calcolato sulla base del  VPC  riferito  alla  compagine
sociale comunicato  al  momento  della  presentazione  del  programma
operativo e presente al primo gennaio dell'anno successivo. Entro  il
successivo 31 ottobre la compagine sociale deve essere inserita anche
nel sistema informativo di cui all'art. 26. 
  3. Il fondo di esercizio e'  gestito  mediante  un  conto  corrente
dedicato destinato esclusivamente a tutte le  operazioni  finanziarie
inerenti al programma operativo, al fine  anche  di  consentire  agli
organi di controllo e ai revisori esterni l'agevole identificazione e
verifica delle entrate e delle uscite. 
  4. Entro il 15 febbraio di ogni anno le OP comunicano alle  Regioni
e all'organismo pagatore attraverso il portale SIAN: 
    a) la compagine sociale presente al 1° gennaio dello stesso anno; 
    b) la  compagine  sociale  presente  nel  periodo  1°  gennaio-31
dicembre dell'anno precedente. 
  Successivamente al 15 febbraio le OP possono aggiornare sul portale
SIAN la propria compagine sociale  a  seguito  di  nuove  adesioni  e
recessi. 
  5. In caso  di  applicazione  del  paragrafo  7  dell'art.  31  del
regolamento delegato, il  valore  della  produzione  commercializzata
proveniente dalle OP e/o AOP che controllano la filiale, deve  essere
maggioritario rispetto al valore  della  produzione  commercializzata
proveniente da soggetti diversi dalle stesse OP e/o AOP. 
  Il VPC puo' essere calcolato nella fase di «uscita  dalla  filiale»
purche' almeno il 90%  delle  quote  o  del  capitale  della  filiale
appartenga ad una o piu' OP, AOP,  organizzazioni  transnazionali  di
produttori, associazioni transnazionali di produttori, nonche' i loro
soci produttori, ai sensi dell'art. 31, paragrafo 7  del  regolamento
delegato UE n. 2022/126. 
  6. Le Regioni hanno facolta' di chiedere alle  OP  e  alle  AOP  di
ottenere la certificazione per il VPC,  riassunto  sulla  base  dello
schema di prospetto riportato al capitolo  12.1  dell'allegato  I  al
presente  decreto,  ai  sensi  della  vigente  normativa  in  materia
contabile.  Tale  certificazione  puo'  essere  inserita  nella  nota
integrativa al bilancio o presentata separatamente al piu'  tardi  in
allegato alla domanda di aiuto a saldo. 
  7. Il valore  della  produzione  commercializzata  nel  periodo  di
riferimento,  se  non   verificato   dalla   Regione   nel   contesto
dell'istruttoria  per  l'approvazione  del  programma  operativo,  e'
verificato dall'organismo pagatore al piu' tardi unitamente all'esame
della domanda di aiuto annuale totale o di saldo. 
  8. Solo  i  produttori  in  regola  con  la  tenuta  del  fascicolo
aziendale sono considerati ai fini del calcolo del VPC. 
  9.  Qualora   l'esito   della   verifica   svolta   successivamente
all'approvazione del programma operativo comporti una  riduzione  del
VPC dichiarato, il fondo di  esercizio  approvato  viene  ridotto  di
conseguenza e applicata la relativa  sanzione  per  gli  importi  non
ammissibili.