Art. 15
Periodo di riferimento, Fondo di esercizio e
Valore della produzione commercializzata
1. Il periodo di riferimento corrisponde all'ultimo esercizio
contabile approvato precedente alla data di presentazione del
programma operativo.
2. Il fondo di esercizio previsto dall'art. 51 del regolamento (UE)
2021/2115 e' calcolato sulla base del VPC riferito alla compagine
sociale comunicato al momento della presentazione del programma
operativo e presente al primo gennaio dell'anno successivo. Entro il
successivo 31 ottobre la compagine sociale deve essere inserita anche
nel sistema informativo di cui all'art. 26.
3. Il fondo di esercizio e' gestito mediante un conto corrente
dedicato destinato esclusivamente a tutte le operazioni finanziarie
inerenti al programma operativo, al fine anche di consentire agli
organi di controllo e ai revisori esterni l'agevole identificazione e
verifica delle entrate e delle uscite.
4. Entro il 15 febbraio di ogni anno le OP comunicano alle Regioni
e all'organismo pagatore attraverso il portale SIAN:
a) la compagine sociale presente al 1° gennaio dello stesso anno;
b) la compagine sociale presente nel periodo 1° gennaio-31
dicembre dell'anno precedente.
Successivamente al 15 febbraio le OP possono aggiornare sul portale
SIAN la propria compagine sociale a seguito di nuove adesioni e
recessi.
5. In caso di applicazione del paragrafo 7 dell'art. 31 del
regolamento delegato, il valore della produzione commercializzata
proveniente dalle OP e/o AOP che controllano la filiale, deve essere
maggioritario rispetto al valore della produzione commercializzata
proveniente da soggetti diversi dalle stesse OP e/o AOP.
Il VPC puo' essere calcolato nella fase di «uscita dalla filiale»
purche' almeno il 90% delle quote o del capitale della filiale
appartenga ad una o piu' OP, AOP, organizzazioni transnazionali di
produttori, associazioni transnazionali di produttori, nonche' i loro
soci produttori, ai sensi dell'art. 31, paragrafo 7 del regolamento
delegato UE n. 2022/126.
6. Le Regioni hanno facolta' di chiedere alle OP e alle AOP di
ottenere la certificazione per il VPC, riassunto sulla base dello
schema di prospetto riportato al capitolo 12.1 dell'allegato I al
presente decreto, ai sensi della vigente normativa in materia
contabile. Tale certificazione puo' essere inserita nella nota
integrativa al bilancio o presentata separatamente al piu' tardi in
allegato alla domanda di aiuto a saldo.
7. Il valore della produzione commercializzata nel periodo di
riferimento, se non verificato dalla Regione nel contesto
dell'istruttoria per l'approvazione del programma operativo, e'
verificato dall'organismo pagatore al piu' tardi unitamente all'esame
della domanda di aiuto annuale totale o di saldo.
8. Solo i produttori in regola con la tenuta del fascicolo
aziendale sono considerati ai fini del calcolo del VPC.
9. Qualora l'esito della verifica svolta successivamente
all'approvazione del programma operativo comporti una riduzione del
VPC dichiarato, il fondo di esercizio approvato viene ridotto di
conseguenza e applicata la relativa sanzione per gli importi non
ammissibili.