Art. 16
Programmi operativi e modifiche
per le annualita' successive
1. La domanda per l'approvazione del programma operativo
poliennale, di durata da tre a sette anni, e' presentata alla Regione
ove l'OP o la AOP risulta riconosciuta, entro il 30 settembre
dell'anno precedente a quello di realizzazione del programma stesso,
completa degli allegati tecnici. Entro il successivo 31 ottobre la
domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui
all'art. 26.
2. Il programma operativo puo' essere presentato contestualmente
alla domanda di riconoscimento; in tal caso la sua approvazione e'
condizionata all'ottenimento del riconoscimento entro i termini
previsti.
3. La domanda di modifica dei programmi operativi relativamente
agli anni successivi e' presentata alla Regione competente entro il
30 settembre di ciascun anno completa degli allegati tecnici che
evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le
implicazioni. Entro il successivo 31 ottobre la domanda deve essere
anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 26.
4. Le modifiche concernenti gli anni successivi, di cui al comma 2,
concernono, in particolare:
a) la modifica del contenuto del programma operativo pluriennale;
b) la modifica degli obiettivi, con l'introduzione di uno o piu'
nuovi obiettivi, oppure l'eliminazione di uno preventivamente
approvato, ad esclusione degli obiettivi che devono essere
obbligatoriamente previsti nel programma operativo, come indicato
all'art. 50, paragrafo 3, lettere b), e) ed f) del regolamento (UE)
n. 2021/2115;
c) la predisposizione del programma esecutivo annuale per l'anno
successivo e l'adeguamento del fondo di esercizio;
d) la modifica della durata del programma pluriennale, che puo'
essere esteso fino alla durata massima di sette anni, o ridotto fino
al periodo minimo di tre anni.
5. Le Regioni, svolte opportune verifiche e controlli, assumono
specifica decisione in merito ai programmi operativi poliennali e
alle modifiche per l'anno successivo, rigettandoli o approvandoli,
eventualmente previo loro adeguamento e comunicano al piu' tardi
entro il 20 gennaio la decisione in questione all'OP/AOP e
all'organismo pagatore, anche per posta elettronica certificata,
unitamente all'entita' del fondo di esercizio approvato per l'anno
considerato.