Art. 16 
 
                   Programmi operativi e modifiche 
                    per le annualita' successive 
 
  1.  La  domanda  per   l'approvazione   del   programma   operativo
poliennale, di durata da tre a sette anni, e' presentata alla Regione
ove l'OP o  la  AOP  risulta  riconosciuta,  entro  il  30  settembre
dell'anno precedente a quello di realizzazione del programma  stesso,
completa degli allegati tecnici. Entro il successivo  31  ottobre  la
domanda deve essere anche inserita nel  sistema  informativo  di  cui
all'art. 26. 
  2. Il programma operativo puo'  essere  presentato  contestualmente
alla domanda di riconoscimento; in tal caso la  sua  approvazione  e'
condizionata  all'ottenimento  del  riconoscimento  entro  i  termini
previsti. 
  3. La domanda di modifica  dei  programmi  operativi  relativamente
agli anni successivi e' presentata alla Regione competente  entro  il
30 settembre di ciascun anno  completa  degli  allegati  tecnici  che
evidenziano  in  maniera  esaustiva  i  motivi,  la   natura   e   le
implicazioni. Entro il successivo 31 ottobre la domanda  deve  essere
anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 26. 
  4. Le modifiche concernenti gli anni successivi, di cui al comma 2,
concernono, in particolare: 
    a) la modifica del contenuto del programma operativo pluriennale; 
    b) la modifica degli obiettivi, con l'introduzione di uno o  piu'
nuovi  obiettivi,  oppure  l'eliminazione  di   uno   preventivamente
approvato,  ad  esclusione  degli   obiettivi   che   devono   essere
obbligatoriamente previsti nel  programma  operativo,  come  indicato
all'art. 50, paragrafo 3, lettere b), e) ed f) del  regolamento  (UE)
n. 2021/2115; 
    c) la predisposizione del programma esecutivo annuale per  l'anno
successivo e l'adeguamento del fondo di esercizio; 
    d) la modifica della durata del programma pluriennale,  che  puo'
essere esteso fino alla durata massima di sette anni, o ridotto  fino
al periodo minimo di tre anni. 
  5. Le Regioni, svolte opportune  verifiche  e  controlli,  assumono
specifica decisione in merito ai  programmi  operativi  poliennali  e
alle modifiche per l'anno successivo,  rigettandoli  o  approvandoli,
eventualmente previo loro adeguamento  e  comunicano  al  piu'  tardi
entro  il  20  gennaio  la  decisione  in  questione   all'OP/AOP   e
all'organismo pagatore,  anche  per  posta  elettronica  certificata,
unitamente all'entita' del fondo di esercizio  approvato  per  l'anno
considerato.