Art. 17
Modifiche in corso d'anno
1. Le OP/AOP possono presentare una sola domanda di modifica al
piu' tardi entro il 15 settembre di ciascun anno ed inoltre su
autorizzazione della Regione un'ulteriore domanda di modifica entro
il 30 giugno. Le modifiche devono essere corredate degli allegati
tecnici che ne evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e
le implicazioni, ed inserite nel sistema informativo di cui all'art.
26, entro il 1° ottobre.
2. Si ha modifica in corso d'anno quando si effettua:
a) l'attuazione parziale dei programmi per motivi debitamente
giustificati, non puo' comportare la riduzione di oltre il 50% della
spesa complessiva approvata per l'annualita' in corso. Fatte salve
cause di forza maggiore, l'organizzazione di produttori o
l'associazione di organizzazioni di produttori perde il diritto al
pagamento dell'aiuto ed eventuali anticipazioni e acconti erogati
sono recuperati.
b) modifica del contenuto dei programmi operativi con:
inserimento o sostituzione di nuovi obiettivi tipi di
intervento e/o interventi;
variazione in aumento dell'importo di spesa di un obiettivo che
eccede il 25% del corrispondente importo approvato;
c) aumento dell'importo del fondo di esercizio, anche a seguito
di modifica del VPC conseguente al riscontro di errori palesi, fino a
un massimo del 25% dell'importo inizialmente approvato, con
riferimento al VPC indicato nel provvedimento di approvazione
dell'esecutivo annuale. La percentuale in aumento puo' essere elevata
secondo necessita' in caso di fusioni di OP con contemporanea fusione
dei rispettivi programmi operativi. L'aumento del fondo di esercizio
non determina un aumento dell'eventuale AFN approvato dalla
Commissione europea;
d) inserimento dei tipi di intervento e/o interventi e relative
spese finanziate con l'aiuto finanziario nazionale.
3. In deroga al comma 1, le OP/AOP possono presentare:
a) una distinta modifica per implementare il programma operativo
ai fini dell'accesso all'aiuto nazionale aggiuntivo qualora ne
ricorrono le condizioni.
b) specifiche modifiche necessarie ad attivare tempestivamente
azioni di prevenzione delle crisi e gestione del rischio in qualsiasi
momento nel corso dell'anno.
4. Nelle more della decisione della Regione, le OP/AOP,
successivamente alla presentazione della modifica possono, sotto la
propria responsabilita', dare corso ai contenuti della modifica prima
della valutazione finale della Regione e previa immediata
comunicazione alla Regione stessa, nonche' all'organismo pagatore se
la modifica comporta l'esecuzione di controlli in corso d'opera.
5. Le Regioni svolgono le opportune verifiche e controlli e
adottano una decisione finale entro tre mesi dalla presentazione
completa della richiesta di modifica, e comunque entro il 20 gennaio
dell'anno successivo. In ogni caso non potranno essere approvate
eventuali nuove attivita' e le relative spese effettuate prima della
presentazione della domanda.
6. Le modifiche in corso d'anno non possono riguardare le
operazioni/tipi di spesa nell'ambito di un intervento gia' segnalate
e controllate dall'organismo pagatore con esito negativo. Tali
operazioni/tipi di spesa non possono essere escluse dalla
rendicontazione delle spese.
7. Fatta salva la congruita' della spesa e il rispetto del limite
di cui al precedente comma 2, lettera b) secondo punto, le modifiche
riferibili ad operazioni gia' approvate nell'ambito di un intervento,
che non implicano un cambio delle tipologie di spesa e che avvengono
successivamente alla presentazione della modifica di cui al paragrafo
2, sono comunicate alla Regione entro il 31 dicembre dell'anno di
realizzazione. Se entro il 20 gennaio dell'anno successivo la Regione
non dispone diversamente, le modifiche si intendono approvate.
8. Non sono considerate modifiche, ma vanno opportunamente
segnalate e documentate al momento in cui si verificano o, al piu'
tardi, entro il 15 febbraio dell'anno successivo di realizzazione del
programma operativo:
a) la sostituzione del fornitore prescelto in fase di
approvazione della spesa di un investimento con altro fornitore,
rimanendo inalterata la natura dell'investimento, la sua finalita' e
l'importo della spesa approvata;
b) la variazione dell'investimento approvato a seguito di
aggiornamento tecnologico, ma rimanendo inalterata la natura
dell'investimento, la sua finalita' e l'importo della spesa
approvata;
c) una rimodulazione finanziaria relativamente a:
spese indicate nel programma operativo per il loro importo
complessivo e approvate, ma che per incapienza l'OP/AOP aveva
inserito solo in quota parte;
assestamenti di spesa per gli interventi gia' approvati,
limitatamente a quelli per cui sono stabiliti valori massimi o
importi forfettari o unita' di costo standard e che non superano
complessivamente il limite di spesa di cui al precedente comma 2,
lettera b) secondo trattino.
9. Le modifiche e le variazioni di spesa devono in ogni caso
osservare il rispetto delle eventuali regole di demarcazione con
altri regimi di aiuto.
10. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 7 non si applicano alle
attivita' realizzate dopo il 31 dicembre.