Art. 17 
 
                      Modifiche in corso d'anno 
 
  1. Le OP/AOP possono presentare una sola  domanda  di  modifica  al
piu' tardi entro il 15  settembre  di  ciascun  anno  ed  inoltre  su
autorizzazione della Regione un'ulteriore domanda di  modifica  entro
il 30 giugno. Le modifiche devono  essere  corredate  degli  allegati
tecnici che ne evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e
le implicazioni, ed inserite nel sistema informativo di cui  all'art.
26, entro il 1° ottobre. 
  2. Si ha modifica in corso d'anno quando si effettua: 
    a) l'attuazione parziale dei  programmi  per  motivi  debitamente
giustificati, non puo' comportare la riduzione di oltre il 50%  della
spesa complessiva approvata per l'annualita' in  corso.  Fatte  salve
cause  di  forza   maggiore,   l'organizzazione   di   produttori   o
l'associazione di organizzazioni di produttori perde  il  diritto  al
pagamento dell'aiuto ed eventuali  anticipazioni  e  acconti  erogati
sono recuperati. 
    b) modifica del contenuto dei programmi operativi con: 
      inserimento  o  sostituzione  di  nuovi   obiettivi   tipi   di
intervento e/o interventi; 
      variazione in aumento dell'importo di spesa di un obiettivo che
eccede il 25% del corrispondente importo approvato; 
    c) aumento dell'importo del fondo di esercizio, anche  a  seguito
di modifica del VPC conseguente al riscontro di errori palesi, fino a
un  massimo  del  25%  dell'importo   inizialmente   approvato,   con
riferimento  al  VPC  indicato  nel  provvedimento  di   approvazione
dell'esecutivo annuale. La percentuale in aumento puo' essere elevata
secondo necessita' in caso di fusioni di OP con contemporanea fusione
dei rispettivi programmi operativi. L'aumento del fondo di  esercizio
non  determina  un  aumento  dell'eventuale   AFN   approvato   dalla
Commissione europea; 
    d) inserimento dei tipi di intervento e/o interventi  e  relative
spese finanziate con l'aiuto finanziario nazionale. 
  3. In deroga al comma 1, le OP/AOP possono presentare: 
    a) una distinta modifica per implementare il programma  operativo
ai  fini  dell'accesso  all'aiuto  nazionale  aggiuntivo  qualora  ne
ricorrono le condizioni. 
    b) specifiche modifiche necessarie  ad  attivare  tempestivamente
azioni di prevenzione delle crisi e gestione del rischio in qualsiasi
momento nel corso dell'anno. 
  4.  Nelle  more  della  decisione   della   Regione,   le   OP/AOP,
successivamente alla presentazione della modifica possono,  sotto  la
propria responsabilita', dare corso ai contenuti della modifica prima
della  valutazione  finale   della   Regione   e   previa   immediata
comunicazione alla Regione stessa, nonche' all'organismo pagatore  se
la modifica comporta l'esecuzione di controlli in corso d'opera. 
  5. Le  Regioni  svolgono  le  opportune  verifiche  e  controlli  e
adottano una decisione finale  entro  tre  mesi  dalla  presentazione
completa della richiesta di modifica, e comunque entro il 20  gennaio
dell'anno successivo. In ogni  caso  non  potranno  essere  approvate
eventuali nuove attivita' e le relative spese effettuate prima  della
presentazione della domanda. 
  6.  Le  modifiche  in  corso  d'anno  non  possono  riguardare   le
operazioni/tipi di spesa nell'ambito di un intervento gia'  segnalate
e  controllate  dall'organismo  pagatore  con  esito  negativo.  Tali
operazioni/tipi  di  spesa   non   possono   essere   escluse   dalla
rendicontazione delle spese. 
  7. Fatta salva la congruita' della spesa e il rispetto  del  limite
di cui al precedente comma 2, lettera b) secondo punto, le  modifiche
riferibili ad operazioni gia' approvate nell'ambito di un intervento,
che non implicano un cambio delle tipologie di spesa e che  avvengono
successivamente alla presentazione della modifica di cui al paragrafo
2, sono comunicate alla Regione entro il  31  dicembre  dell'anno  di
realizzazione. Se entro il 20 gennaio dell'anno successivo la Regione
non dispone diversamente, le modifiche si intendono approvate. 
  8.  Non  sono  considerate  modifiche,  ma   vanno   opportunamente
segnalate e documentate al momento in cui si verificano  o,  al  piu'
tardi, entro il 15 febbraio dell'anno successivo di realizzazione del
programma operativo: 
    a)  la  sostituzione  del  fornitore   prescelto   in   fase   di
approvazione della spesa di  un  investimento  con  altro  fornitore,
rimanendo inalterata la natura dell'investimento, la sua finalita'  e
l'importo della spesa approvata; 
    b)  la  variazione  dell'investimento  approvato  a  seguito   di
aggiornamento  tecnologico,  ma  rimanendo   inalterata   la   natura
dell'investimento,  la  sua  finalita'  e   l'importo   della   spesa
approvata; 
    c) una rimodulazione finanziaria relativamente a: 
      spese indicate nel programma  operativo  per  il  loro  importo
complessivo  e  approvate,  ma  che  per  incapienza  l'OP/AOP  aveva
inserito solo in quota parte; 
      assestamenti  di  spesa  per  gli  interventi  gia'  approvati,
limitatamente a quelli  per  cui  sono  stabiliti  valori  massimi  o
importi forfettari o unita' di costo  standard  e  che  non  superano
complessivamente il limite di spesa di cui  al  precedente  comma  2,
lettera b) secondo trattino. 
  9. Le modifiche e le  variazioni  di  spesa  devono  in  ogni  caso
osservare il rispetto delle  eventuali  regole  di  demarcazione  con
altri regimi di aiuto. 
  10. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 7  non  si  applicano  alle
attivita' realizzate dopo il 31 dicembre.