Art. 18
Programmi operativi delle AOP
1. Ai sensi dell'art. 50, paragrafo 1 del regolamento UE n.
2021/2115, le AOP possono presentare un programma operativo alla
Regione in cui sono riconosciute.
I programmi operativi delle AOP devono contenere almeno gli
obiettivi indicati all'art. 50, paragrafo 3 del regolamento (UE)
2021/2115 nonche' i tipi di intervento finalizzati al raggiungimento
di almeno uno degli obiettivi di cui all'art. 46, le lettere d), h) e
J).
2. Il programma operativo dell'AOP include interventi le cui spese
sono sostenute direttamente dalla stessa e puo' includere interventi
le cui spese possono essere sostenute dalle OP aderenti, loro soci e
produttori, filiali partecipate al 90% dalle OP ed AOP.
3. Gli interventi previsti devono essere interamente finanziati dai
contributi delle OP aderenti, fatto salvo l'art. 51, paragrafo 1,
lettera b) del regolamento UE 2021/2115.
4. Qualora anche le OP aderenti presentino un proprio programma
operativo, quello dell'AOP non riguarda gli stessi interventi
contemplati dal programma operativo delle OP aderenti, e deve essere
valutato congiuntamente a quello delle OP socie, ai sensi dell'art.
50, paragrafo 6 del regolamento UE n. 2021/2115.
In tal caso, gli interventi e la partecipazione finanziaria
corrispondente devono essere chiaramente identificati nel programma
operativo di ciascuna organizzazione e finanziati dai contributi
delle organizzazioni aderenti all'associazione, prelevati dai fondi
di esercizio delle stesse organizzazioni aderenti.
L'approvazione di detti programmi avviene separatamente ed al fine
del calcolo del valore della produzione commercializzata si applica
il comma 5, secondo capoverso del presente articolo.
5. Il valore della produzione commercializzata di un'AOP e'
calcolato in base alla produzione commercializzata dalla stessa AOP,
se essa commercializza direttamente, e da quello delle OP socie e
comprende esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l'AOP
e' riconosciuta. Qualora l'associazione non commercializzi
direttamente, si considera soltanto la somma del VPC delle OP socie.
Tuttavia, se i programmi operativi sono approvati separatamente per
un'associazione di organizzazioni di produttori o un'associazione
transnazionale di organizzazioni di produttori e per le
organizzazioni di produttori socie, il calcolo del valore della
produzione commercializzata dell'associazione non tiene conto del
valore della produzione commercializzata calcolata per i programmi
operativi dei soci, ai sensi dell'art. 31, paragrafo 1 secondo
capoverso del Reg. UE 2022/126.
6. L'AOP, per l'attuazione del proprio programma operativo, deve
costituire un fondo di esercizio finanziato anche con i contributi
delle OP aderenti e dell'Unione europea e gestito tramite un conto
corrente dedicato.