Art. 19
Domande di aiuto
1. Le richieste di aiuto o di saldo sono presentate all'organismo
pagatore entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di
realizzazione del programma, utilizzando la funzionalita' informatica
indicata dall'organismo pagatore.
La richiesta di aiuto deve essere corredata di tutti i documenti
indicati dall'organismo pagatore.
Gli organismi pagatori, in casi eccezionali e debitamente
giustificati, possono accettare domande di aiuto oltre il predetto
termine e comunque entro e non oltre i dieci giorni successivi alla
scadenza. In ogni caso, in sede di liquidazione dell'aiuto, viene
applicata una penalizzazione pari all'1% dell'aiuto spettante per
ciascun giorno di ritardo rispetto al termine di presentazione
2. Le richieste di anticipo sono presentate all'organismo pagatore
una sola volta entro il 30 settembre di ogni anno.
3. Le richieste di pagamento parziale sono presentate all'organismo
pagatore due volte l'anno e precisamente in maggio e in ottobre.
4. Le OP/AOP possono scegliere la modalita' della richiesta di
aiuto di cui ai commi 2 o 3 per l'annualita' di riferimento.