Art. 20
Aiuto finanziario nazionale
1. Fino al 31 dicembre 2025 le Regioni, ove la produzione
ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori e'
inferiore al 20% dell'intera produzione ortofrutticola regionale,
possono chiedere al Ministero l'attivazione della procedura per la
concessione dell'aiuto finanziario nazionale di cui all'art. 35 del
regolamento (UE) n. 1308/2013 e di cui all'art. 53 del Regolamento di
base, da aggiungere al fondo di esercizio delle OP.
2. L'aiuto e' concesso alle OP che ne fanno richiesta,
relativamente alla produzione ottenuta nelle Regioni di cui al comma
1.
3. Le AOP che realizzano un programma operativo unico chiedono
l'aiuto nazionale per conto delle OP interessate.