Art. 6
Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di
complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di
amministrazione straordinaria
1. In coerenza con l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, l'articolo 56, comma
3-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta
nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in
vista della liquidazione dei beni del cedente, che non costituiscono
trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli
effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile, le cessioni
poste in essere in esecuzione del programma di cui all'articolo 27,
comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo decreto legislativo,
qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione
europea che escludano la continuita' economica fra cedente e
cessionario.
Riferimenti normativi
- La direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo
2001 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di
stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti e'
pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee
L 82/16 del 22 marzo 2001.
- Si riporta il testo degli articoli 27 e 56, comma
3-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della
legge 30 luglio 1998, n. 274):
«Art. 27 (Condizioni per l'ammissione alla
procedura). - 1. Le imprese dichiarate insolventi a norma
dell'art. 3 sono ammesse alla procedura di amministrazione
straordinaria qualora presentino concrete prospettive di
recupero dell'equilibrio economico delle attivita'
imprenditoriali.
2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via
alternativa:
a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla
base di un programma di prosecuzione dell'esercizio
dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma
di cessione dei complessi aziendali»);
b) tramite la ristrutturazione economica e
finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di
risanamento di durata non superiore a due anni ("programma
di ristrutturazione");
b-bis) per le societa' operanti nel settore dei
servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di
complessi di beni e contratti sulla base di un programma di
prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non
superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi
di beni e contratti").
2-bis. Per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2,
del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, la
durata dei programmi di cui al comma 2 del presente
articolo puo' essere autorizzata dal Ministro dello
sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni.»
«Art. 56 (Contenuto del programma). - 1. Il programma
deve indicare:
a) le attivita' imprenditoriali destinate alla
prosecuzione e quelle da dismettere;
b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni
non funzionali all'esercizio dell'impresa;
c) le previsioni economiche e finanziarie connesse
alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa;
d) i modi della copertura del fabbisogno
finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle
altre agevolazioni pubbliche di cui e' prevista
l'utilizzazione;
d-bis) i costi generali e specifici
complessivamente stimati per l'attuazione della procedura,
con esclusione del compenso dei commissari e del comitato
di sorveglianza. (56)
2. Se e' adottato l'indirizzo della cessione dei
complessi aziendali, il programma deve altresi' indicare le
modalita' della cessione, segnalando le offerte pervenute o
acquisite, nonche' le previsioni in ordine alla
soddisfazione dei creditori.
3. Se e' adottato l'indirizzo della ristrutturazione
dell'impresa, il programma deve indicare, in aggiunta a
quanto stabilito nel comma 1, le eventuali previsioni di
ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli
assetti imprenditoriali, nonche' i tempi e le modalita' di
soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di
modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di
definizione mediante concordato.
3-bis. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate
in attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e
b-bis), in vista della liquidazione dei beni del cedente,
non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di
ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti
dall'articolo 2112 del codice civile.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2112 del Codice
civile:
«Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori
in caso di trasferimento d'azienda). - In caso di
trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti
che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del
trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e
411 del codice di procedura civile il lavoratore puo'
consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni
derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti
economici e normativi previsti dai contratti collettivi
nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti da altri contratti collettivi applicabili
all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si
produce esclusivamente fra contratti collettivi del
medesimo livello.
Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso ai
sensi della normativa in materia di licenziamenti, il
trasferimento d'azienda non costituisce di per se' motivo
di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di
lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi
successivi al trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le
proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo
2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo
si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
il mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base del quale il trasferimento e'
attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
trasferimento di parte dell'azienda, intesa come
articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita'
economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando
il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e
appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui
all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.»