Art. 6 
 
Disposizioni di interpretazione autentica in materia di  cessione  di
  complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla  procedura  di
  amministrazione straordinaria 
 
   1. In coerenza con l'articolo  5,  paragrafo  1,  della  direttiva
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo  2001,  l'articolo  56,  comma
3-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,  si  interpreta
nel senso che si intendono in  ogni  caso  operazioni  effettuate  in
vista della liquidazione dei beni del cedente, che non  costituiscono
trasferimento di azienda,  di  ramo  o  di  parti  dell'azienda  agli
effetti previsti dall'articolo 2112 del codice  civile,  le  cessioni
poste in essere in esecuzione del programma di cui  all'articolo  27,
comma 2, lettere a)  e  b-bis),  del  medesimo  decreto  legislativo,
qualora siano effettuate sulla base di  decisioni  della  Commissione
europea  che  escludano  la  continuita'  economica  fra  cedente   e
cessionario. 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - La direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del  12  marzo
          2001 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
          Stati membri  relative  al  mantenimento  dei  diritti  dei
          lavoratori  in  caso  di  trasferimenti  di   imprese,   di
          stabilimenti o di parti di imprese  o  di  stabilimenti  e'
          pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee
          L 82/16 del 22 marzo 2001. 
              - Si riporta il testo degli articoli  27  e  56,  comma
          3-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova
          disciplina dell'amministrazione straordinaria delle  grandi
          imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art.  1  della
          legge 30 luglio 1998, n. 274): 
                «Art.   27   (Condizioni   per   l'ammissione    alla
          procedura). - 1. Le imprese dichiarate insolventi  a  norma
          dell'art. 3 sono ammesse alla procedura di  amministrazione
          straordinaria qualora presentino  concrete  prospettive  di
          recupero   dell'equilibrio   economico   delle    attivita'
          imprenditoriali. 
              2. Tale  risultato  deve  potersi  realizzare,  in  via
          alternativa: 
                a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla
          base  di  un  programma  di   prosecuzione   dell'esercizio
          dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma
          di cessione dei complessi aziendali»); 
                b)   tramite   la   ristrutturazione   economica    e
          finanziaria dell'impresa, sulla base  di  un  programma  di
          risanamento di durata non superiore a due anni  ("programma
          di ristrutturazione"); 
                b-bis) per  le  societa'  operanti  nel  settore  dei
          servizi pubblici essenziali anche tramite  la  cessione  di
          complessi di beni e contratti sulla base di un programma di
          prosecuzione  dell'esercizio  dell'impresa  di  durata  non
          superiore ad un anno ("programma di cessione dei  complessi
          di beni e contratti"). 
              2-bis. Per le imprese di cui all'articolo 2,  comma  2,
          del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 18  febbraio  2004,  n.  39,  la
          durata dei  programmi  di  cui  al  comma  2  del  presente
          articolo  puo'  essere  autorizzata  dal   Ministro   dello
          sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni.» 
                «Art. 56 (Contenuto del programma). - 1. Il programma
          deve indicare: 
                  a)  le  attivita'  imprenditoriali  destinate  alla
          prosecuzione e quelle da dismettere; 
                  b) il piano per la eventuale liquidazione dei  beni
          non funzionali all'esercizio dell'impresa; 
                  c) le previsioni economiche e finanziarie  connesse
          alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa; 
                  d)  i   modi   della   copertura   del   fabbisogno
          finanziario, con specificazione dei finanziamenti  o  delle
          altre   agevolazioni   pubbliche   di   cui   e'   prevista
          l'utilizzazione; 
                  d-bis)    i    costi    generali    e     specifici
          complessivamente stimati per l'attuazione della  procedura,
          con esclusione del compenso dei commissari e  del  comitato
          di sorveglianza. (56) 
              2.  Se  e'  adottato  l'indirizzo  della  cessione  dei
          complessi aziendali, il programma deve altresi' indicare le
          modalita' della cessione, segnalando le offerte pervenute o
          acquisite,   nonche'   le   previsioni   in   ordine   alla
          soddisfazione dei creditori. 
              3. Se e' adottato  l'indirizzo  della  ristrutturazione
          dell'impresa, il programma deve  indicare,  in  aggiunta  a
          quanto stabilito nel comma 1, le  eventuali  previsioni  di
          ricapitalizzazione  dell'impresa  e  di   mutamento   degli
          assetti imprenditoriali, nonche' i tempi e le modalita'  di
          soddisfazione dei creditori, anche sulla base di  piani  di
          modifica convenzionale  delle  scadenze  dei  debiti  o  di
          definizione mediante concordato. 
              3-bis. Le operazioni di cui ai commi 1 e  2  effettuate
          in attuazione dell'articolo  27,  comma  2,  lettere  a)  e
          b-bis), in vista della liquidazione dei beni  del  cedente,
          non costituiscono comunque  trasferimento  di  azienda,  di
          ramo  o  di  parti  dell'azienda  agli   effetti   previsti
          dall'articolo 2112 del codice civile.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2112  del  Codice
          civile: 
                «Art. 2112 (Mantenimento dei diritti  dei  lavoratori
          in  caso  di  trasferimento  d'azienda).  -  In   caso   di
          trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
          il cessionario ed il lavoratore conserva  tutti  i  diritti
          che ne derivano. 
              Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
          per tutti i crediti che il lavoratore aveva  al  tempo  del
          trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410  e
          411 del codice  di  procedura  civile  il  lavoratore  puo'
          consentire la liberazione del  cedente  dalle  obbligazioni
          derivanti dal rapporto di lavoro. 
              Il cessionario e' tenuto  ad  applicare  i  trattamenti
          economici e normativi  previsti  dai  contratti  collettivi
          nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data  del
          trasferimento, fino alla loro  scadenza,  salvo  che  siano
          sostituiti  da  altri  contratti   collettivi   applicabili
          all'impresa del cessionario. L'effetto di  sostituzione  si
          produce  esclusivamente  fra   contratti   collettivi   del
          medesimo livello. 
              Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso  ai
          sensi della  normativa  in  materia  di  licenziamenti,  il
          trasferimento d'azienda non costituisce di per  se'  motivo
          di licenziamento.  Il  lavoratore,  le  cui  condizioni  di
          lavoro subiscono una  sostanziale  modifica  nei  tre  mesi
          successivi al trasferimento d'azienda, puo'  rassegnare  le
          proprie dimissioni con  gli  effetti  di  cui  all'articolo
          2119, primo comma. 
              Ai fini e per gli effetti di cui al  presente  articolo
          si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
          che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
          il mutamento nella titolarita'  di  un'attivita'  economica
          organizzata, con o senza scopo di  lucro,  preesistente  al
          trasferimento e che conserva nel trasferimento  la  propria
          identita' a prescindere dalla  tipologia  negoziale  o  dal
          provvedimento sulla base  del  quale  il  trasferimento  e'
          attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
          disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
          trasferimento   di   parte   dell'azienda,   intesa    come
          articolazione  funzionalmente  autonoma   di   un'attivita'
          economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
          dal cessionario al momento del suo trasferimento. 
              Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
          contratto di appalto la cui esecuzione avviene  utilizzando
          il ramo d'azienda oggetto di  cessione,  tra  appaltante  e
          appaltatore  opera  un  regime  di  solidarieta'   di   cui
          all'articolo  29,  comma  2,  del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276.»