Art. 7
Disposizioni in materia di potenziamento dell'attivita' di analisi e
valutazione della spesa, misure in materia di finanza pubblica
nonche' disposizioni urgenti in materia di accesso al Fondo per
l'avvio di opere indifferibili
1. All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123, le parole «all'articolo 25 del» sono sostituite ((dalla
seguente)): «al».
2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle
attivita' funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
e societari attribuiti alle societa' di cui alla legge 24 aprile
1990, n. 100, e di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa
delle predette societa', alle stesse non si applicano i vincoli, i
divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa
pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel
provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196. Restano fermi, ove applicabili, i vincoli
di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si
applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei
bilanci e sostenibilita' del debito delle amministrazioni pubbliche,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24
dicembre 2012, n. 243, nonche' quelle in materia di obblighi di
comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di
finanza pubblica.
3. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei
materiali da costruzione, gli interventi finanziati con le risorse
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano
nazionale complementare al PNRR (PNC), per i quali sia stata avviata
da parte dei soggetti attuatori la procedura di accesso mediante
l'apposita piattaforma informatica gia' in uso presso il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, ma che non siano risultati
beneficiari delle risorse del Fondo per l'avvio ((di opere
indifferibili)), di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, in ragione del mancato perfezionamento da parte
delle Amministrazioni titolari o dell'inosservanza delle disposizioni
procedurali, purche' in possesso dei relativi requisiti possono
essere ammessi al Fondo. Per le finalita' di cui al primo periodo,
entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
le Amministrazioni titolari comunicano al Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
gli elenchi degli interventi beneficiari sulla base delle modalita'
indicate dalla medesima Ragioneria. In attuazione del presente comma,
il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato,
con propri decreti, ad integrare gli elenchi degli interventi
beneficiari del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui
all'articolo 26, comma 7, del ((decreto-legge n. 50)) del 2022.
4. Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo per l'avvio
di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del
decreto-legge n. 50 del 2022, ((per gli interventi relativi)) ad
opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
PNRR e dal PNC di titolarita' del Ministero della salute e del
Ministero dell'istruzione e del merito, oggetto di procedure di
affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma
6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dal 18
maggio 2022 al 30 giugno 2023, ((si considera)) come importo
preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito
con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al
10 per cento dell'importo gia' assegnato dal predetto provvedimento,
qualora non abbiano beneficiato a nessun titolo di incrementi delle
assegnazioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei
materiali da costruzione. Ai fini dell'attuazione del presente comma,
il Ministero della salute ed il Ministero dell'istruzione e del
merito comunicano, entro il 20 ottobre 2023, al Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato l'elenco degli interventi, completi del codice unico di
progetto (CUP) e dell'indicazione del soggetto attuatore. Con decreto
del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro dieci giorni
dalla data di scadenza del termine di cui al secondo periodo, sono
assegnate le risorse agli interventi individuati nell'elenco di cui
allo stesso periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6,
comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12
settembre 2022, e dall'articolo 11 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2023, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023.
5. All'attuazione dei commi 3 e 4 ((si provvede nel limite)) delle
risorse residue disponibili a valere sulle risorse del Fondo per
l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del
decreto-legge n. 50 del 2022.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123, (Riforma dei controlli
di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento
dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a
norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n.
196), come modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Potenziamento delle strutture e degli
strumenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato per lo svolgimento delle attivita' di analisi e
revisione della spesa). - 1. Al fine di potenziare
l'attivita' di analisi e valutazione della spesa, il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e'
autorizzato ad avvalersi di collaborazioni, anche mediante
la stipula di apposite convenzioni, con universita'
pubbliche e private e con altri soggetti pubblici. Allo
stesso fine, il medesimo dipartimento e' autorizzato a
promuovere, per il tramite della Scuola superiore
dell'economia e delle finanze, iniziative di formazione
sulle tecniche di analisi economica e statistica e sugli
aspetti macro e micro di analisi della spesa nel settore
pubblico.
2. Al fine di potenziare le capacita' di analisi
statistica ed economica della spesa e per lo svolgimento
delle attivita' connesse alla realizzazione dei programmi
di analisi e valutazione della spesa, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, si provvede ad individuare fino a sei
posizioni dirigenziali tra quelle esistenti nell'ambito del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato da
destinare allo svolgimento di compiti di studio e ricerca.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di analisi e
valutazione della spesa di cui al presente decreto, il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato puo'
avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di
comando, su richiesta del Ministero dell'economia e delle
finanze.
4. Nell'ambito dei bandi per il reclutamento di
funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze da
assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, una quota dei posti messi a concorso puo' essere
destinata a profili di tipo economico-statistico ai fini
dello svolgimento dell'attivita' di analisi e valutazione
della spesa.
- La legge 24 aprile 1990, n. 100 (Norme sulla
promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste
all'estero) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3
maggio 1990, n. 101.
- Si riporta l'articolo 6 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici:
«Art. 6 (Trasformazione della SACE in societa' per
azioni). - 1. L'Istituto per i servizi assicurativi del
commercio estero (SACE) e' trasformato in societa' per
azioni con la denominazione di SACE S.p.A. - Servizi
Assicurativi del Commercio Estero o piu' brevemente SACE
S.p.A. con decorrenza dal 1° gennaio 2004. La SACE S.p.A.
succede nei rapporti attivi e passivi, nonche' nei diritti
e obblighi della SACE in essere alla data della
trasformazione.
2.
3. I crediti di cui all'articolo 7, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni, esistenti alla data del 31
dicembre 2003, sono trasferiti alla SACE S.p.A. a titolo di
conferimento di capitale. I crediti medesimi sono iscritti
nel bilancio della SACE S.p.A al valore indicato nella
relativa posta del Conto patrimoniale dello Stato.
Ulteriori trasferimenti e conferimenti di beni e
partecipazioni societarie dello Stato a favore della SACE
S.p.A possono essere disposti con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze,
che determina anche il relativo valore di trasferimento o
conferimento. Ai trasferimenti e conferimenti di cui al
presente comma non si applicano gli articoli da 2342 a 2345
del codice civile.
4. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al
comma 3, detratta la quota spettante agli assicurati
indennizzati, sono trasferite in un apposito conto corrente
acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato
alla SACE S.p.A., unitamente ai proventi delle attivita'
che beneficiano della garanzia dello Stato.
5. Il capitale della SACE S.p.A. alla data indicata nel
comma 1 e' pari alla somma del netto patrimoniale
risultante dal bilancio di chiusura di SACE al 31 dicembre
2003 e del valore dei crediti di cui all'articolo 7, comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e
successive modificazioni e integrazioni, stabilito ai sensi
del comma 3.
6. Dalla data indicata nel comma 1 e' soppresso il
Fondo di dotazione di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni. Ai
fini della contabilita' dello Stato, le disponibilita'
giacenti nel relativo conto corrente acceso presso la
Tesoreria centrale dello Stato non rientranti nell'ambito
di applicazione di altre disposizioni normative sono
riferite al capitale della SACE S.p.A. e il conto corrente
medesimo e' intestato alla SACE S.p.A.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga
agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile, con proprio
decreto di natura non regolamentare, su proposta
dell'organo amministrativo della SACE S.p.A. da formularsi
entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio
relativo all'anno 2004, puo' rettificare i valori
dell'attivo e del passivo patrimoniale della SACE S.p.A. A
tale scopo, l'organo amministrativo si avvale di soggetti
di adeguata esperienza e qualificazione professionale nel
campo della revisione contabile.
8. L'approvazione dello statuto e la nomina dei
componenti degli organi sociali della SACE S.p.A., previsti
dallo statuto stesso sono effettuate dalla prima assemblea,
che il presidente della SACE S.p.A. convoca entro il 28
febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi sociali,
la SACE S.p.A. e' amministrata dagli organi di SACE in
carica alla data del 31 dicembre 2003.
9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e successive modificazioni e integrazioni, e dalla
disciplina dell'Unione Europea in materia di assicurazione
e garanzia dei rischi non di mercato. SACE S.p.A. favorisce
l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano,
privilegiando gli impegni nei settori strategici per
l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e
ricadute per il sistema economico del Paese, nonche' gli
impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per
l'Italia. Ai fini dell'internazionalizzazione sono da
considerare strategici anche la filiera agricola nazionale,
i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il
settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo
di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made
in Italy, le camere di commercio italiane all'estero, le
fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a
sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made
in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte,
della cinematografia, della musica, della moda, del design
e dell'agroalimentare. Gli impegni assunti dalla SACE
S.p.A. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui
al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti
indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello
Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e
superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze puo', con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare da emanare di concerto con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea e dei
limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o
paesi di destinazione non beneficiano della garanzia
statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma
per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle
operazioni ivi contemplate.
9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti
dall'attivita' assicurativa e di garanzia dei rischi
definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione
Europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per
cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il
novanta per cento dei medesimi impegni e' assunto dallo
Stato in conformita' al presente articolo, senza vincolo di
solidarieta'. La legge di bilancio definisce i limiti
cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE
S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per
conto dello Stato, sulla base del piano di attivita'
deliberato dal Comitato di cui al comma 9-sexies e
approvato dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica.
9-ter. SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture
assicurative da cui derivano gli impegni di cui al comma
9-bis in nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio
delle garanzie e delle coperture assicurative che sono in
grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso
singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi
di destinazione, rispetto al portafoglio complessivamente
assicurato da SACE S.p.A. e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, e' preventivamente autorizzato con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione
istituito ai sensi del comma 9-sexies. Il decreto del
Ministro e' sottoposto al controllo preventivo di
legittimita' e alla registrazione della Corte dei conti. Le
garanzie e le coperture assicurative prevedono che la
richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza
sono rivolte unicamente a SACE S.p.A.
9-quater. A decorrere dall'anno 2020 nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo
Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo e'
alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto
del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle
commissioni trattenute da SACE S.p.A., come determinate
dalla convenzione di cui al comma 9-quinquies. I premi di
cui al periodo precedente sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in
spesa al predetto fondo. La gestione del fondo e' affidata
a SACE S.p.A. che opera secondo adeguati standard
prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero
dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi a SACE
S.p.A. sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo
e' autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di
tesoreria centrale.
9-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze
e SACE S.p.A. disciplinano con convenzione, di durata
decennale, approvata con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, e sottoposta alla
registrazione della Corte dei conti:
a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A.
dell'attivita' istruttoria delle operazioni da cui derivano
gli impegni da assumere ai sensi del comma 9-bis;
b) le procedure per il rilascio delle garanzie e
delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. quando
non e' prevista l'autorizzazione preventiva del Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter;
c) la gestione, anche per conto del Ministero
dell'economia e delle finanze, degli impegni in essere, ivi
inclusi l'esercizio, a tutela dei diritti di SACE S.p.A. e
del Ministero dell'economia e delle finanze, delle facolta'
previste nella polizza di assicurazione, nonche' la
gestione delle fasi successive al pagamento
dell'indennizzo, incluse le modalita' di esercizio dei
diritti nei confronti del debitore e l'attivita' di
recupero dei crediti;
d) le modalita' con le quali e' richiesto al
Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento
dell'indennizzo per la quota di pertinenza e le modalita'
di escussione della garanzia dello Stato relativa agli
impegni assunti da SACE S.p.A., nonche' la remunerazione
della garanzia stessa;
e) le modalita' di informazione preventiva al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale in
ordine alle deliberazioni dell'organo competente di SACE
S.p.A. relative agli impegni da assumere o assunti, alle
altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione
di impegni, incluso il sistema aziendale di deleghe
decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle
richieste di indennizzo;
f) la trasmissione periodica e a richiesta di
informazioni da parte di SACE S.p.A. al Comitato di cui al
comma 9-sexies e al Comitato interministeriale per la
programmazione economica, riguardo all'andamento delle
operazioni a cui si riferiscono gli impegni assunti dallo
Stato ai sensi del comma 9-bis;
g) ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini
dell'assunzione e gestione degli impegni di cui al comma
9-bis;
h) le modalita' di gestione da parte di SACE S.p.A.
del fondo di cui al comma 9-quater e degli attivi in cui
sono investite le riserve tecniche, sulla base delle
indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;
i) le modalita' di trasferimento al Ministero
dell'economia e delle finanze dei premi riscossi da SACE
S.p.A. per conto di questo ai sensi del comma 9-quater, al
netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., e la
determinazione delle suddette commissioni;
l) l'eventuale definizione di un livello di
patrimonializzazione minimo.
9-sexies. E' istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze il Comitato per il sostegno
finanziario pubblico all'esportazione. Il Comitato e'
copresieduto dal Direttore Generale del Tesoro o da un suo
delegato, e dal Direttore generale competente del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed
e' composto da sei membri, oltre i copresidenti. I
componenti del Comitato, ed i rispettivi supplenti che, in
caso di impedimento, li sostituiscono, sono nominati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla
base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal
Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dal Ministero dell'interno, dal Ministero dello sviluppo
economico, dal Ministero della difesa e dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Ciascun
componente partecipa alla riunione con diritto di voto.
Il presidente del Comitato puo' invitare a partecipare
alle riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di
altri enti o istituzioni, pubblici e privati, secondo le
materie all'ordine del giorno. Per lo svolgimento delle
proprie attivita', il Comitato puo' avvalersi dell'ausilio
delle amministrazioni componenti il Comitato e puo'
richiedere pareri all'IVASS su specifiche questioni ed
operazioni. Il funzionamento del Comitato e' disciplinato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le amministrazioni componenti il Comitato. Il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro, Direzione VI - assicura lo svolgimento delle
funzioni di segreteria del Comitato. Ai componenti del
Comitato non spettano compensi, indennita' o emolumenti
comunque denominati, ne' rimborsi di spese.
Dall'istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e al suo
funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente.
9-septies. Il Comitato di cui al comma 9-sexies, su
proposta di SACE S.p.A., delibera il piano annuale di
attivita' di cui al comma 9-bis, che definisce l'ammontare
progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree
geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle
operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del
Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma
9-ter, nonche' il sistema dei limiti di rischio (Risk
Appetite Framework - «RAF»), che definisce, in linea con le
migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la
propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con
particolare riguardo alle operazioni che possono
determinare elevati rischi di concentrazione verso singole
controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di
destinazione, le politiche di governo dei rischi nonche' i
processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.
Il piano annuale di attivita' e il sistema dei limiti di
rischio sono approvati, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE).
9-octies. Il Comitato per il sostegno finanziario
pubblico all'esportazione, in aggiunta alle funzioni di cui
al comma 9-septies, esprime il parere di competenza per
l'autorizzazione da rilasciarsi con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, nei casi di cui al comma
9-ter, su istanza di SACE S.p.A., verificati la conformita'
dell'operazione deliberata da SACE S.p.A. e del relativo
impegno assicurativo al piano di attivita', al RAF e alla
convenzione di cui al comma 9-quinquies, nonche' il
rispetto dei limiti indicati al comma 9-bis. Il Comitato
esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento
del sistema di sostegno pubblico all'esportazione e
all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e
formulando proposte.
10. Le garanzie gia' concesse, alla data indicata nel
comma 1, in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955,5
luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, 24 maggio
1977, n. 227, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, restano regolate dalle medesime leggi e dal medesimo
decreto legislativo
11. Alle attivita' che beneficiano della garanzia dello
Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 3, all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 24 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni.
12. La SACE S.p.A. puo' svolgere l'attivita'
assicurativa e di garanzia dei rischi di mercato come
definiti dalla disciplina dell'Unione Europea. L'attivita'
di cui al presente comma e' svolta con contabilita'
separata rispetto alle attivita' che beneficiano della
garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una societa'
per azioni. In quest'ultimo caso la partecipazione detenuta
dalla SACE S.p.A. non puo' essere inferiore al 30% e non
puo' essere sottoscritta mediante conferimento dei crediti
di cui al comma 3. L'attivita' di cui al presente comma non
beneficia della garanzia dello Stato.
13. Le attivita' della SACE S.p.A. che non beneficiano
della garanzia dello Stato sono soggette alla normativa in
materia di assicurazioni private, incluse le disposizioni
di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.
14. La SACE S.p.A. puo' acquisire partecipazioni in
societa' estere in casi direttamente e strettamente
collegati all'esercizio dell'attivita' assicurativa e di
garanzia ovvero per consentire un piu' efficace recupero
degli indennizzi erogati. La SACE S.p.A. concorda con la
Societa' italiana per le imprese all'estero (SIMEST
S.p.A.), di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100,
l'esercizio coordinato dell'attivita' di cui al presente
comma.
14-bis. Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia e
al fine di supportare la crescita dimensionale e la
patrimonializzazione delle imprese o l'incremento della
loro competitivita', migliorandone la capitalizzazione, lo
sviluppo tecnologico, la sostenibilita' ambientale, le
infrastrutture o le filiere strategiche o favorendo
l'occupazione SACE S.p.A. e' abilitata a rilasciare, a
condizioni di mercato e in conformita' alla normativa
dell'Unione europea per una percentuale massima di
copertura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge,
del 70 per cento, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi
incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di
banche, di istituzioni finanziarie nazionali e
internazionali e degli altri soggetti abilitati all'
esercizio del credito in Italia nonche' di imprese di
assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate
all'esercizio del ramo credito e cauzioni, per
finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi inclusi portafogli
di finanziamenti, concessi alle imprese con sede legale in
Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una
stabile organizzazione in Italia, entro l'importo
complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Per le
medesime finalita' ed entro tale importo massimo
complessivo, la SACE S.p.A. e' altresi' abilitata a
rilasciare, a condizioni di mercato e in conformita' alla
normativa dell'Unione europea, garanzie sotto qualsiasi
forma in favore di sottoscrittori di prestiti
obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e
altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in
Italia. L'attivita' di cui al presente comma e' svolta con
contabilita' separata rispetto alle attivita' di cui al
comma 9. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti
dalle garanzie disciplinate dal presente comma, e'
accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima
richiesta a favore di SACE S.p.A. Non e' ammesso il ricorso
diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello
Stato. I criteri e le modalita' di rilascio della garanzia
nonche' di definizione della composizione del portafoglio
di garanzie gestito dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente
comma, inclusi i profili relativi alla distribuzione dei
relativi limiti di rischio, in funzione dell'andamento del
portafoglio garantito e dei volumi di attivita' attesi e in
considerazione dell'andamento complessivo delle ulteriori
esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di
garanzia gestiti dalla medesima SACE S.p.A., sono definiti
nell'allegato tecnico al presente decreto. L'efficacia del
presente comma e' subordinata alla positiva decisione della
Commissione europea sulla conformita' a condizioni di
mercato del regime di garanzia. Con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non
regolamentare, possono essere disciplinati, in conformita'
alla decisione della Commissione europea, ulteriori
modalita' attuative e operative, ed eventuali elementi e
requisiti integrativi, per il rilascio delle garanzie di
cui al presente comma.
15. Per le attivita' che beneficiano della garanzia
dello Stato, la SACE S.p.A. puo' avvalersi dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e
integrazioni.
16. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le
modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo
1958, n. 259.
17. Sulla base di una apposita relazione predisposta
dalla SACE S.p.A., il Ministro dell'economia e delle
finanze riferisce annualmente al Parlamento sull'attivita'
svolta dalla medesima.
18.
19. La trasformazione prevista dal comma 1 e il
trasferimento di cui al comma 3 non pregiudicano i diritti
e gli obblighi nascenti in capo allo Stato, alla SACE e ai
terzi in relazione alle operazioni di cui all'articolo 7,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di
obbligazioni, contrattualmente definite o approvate dal
consiglio di amministrazione della SACE, con particolare
riferimento ad ogni effetto giuridico, finanziario e
contabile discendente dalle operazioni medesime per i
soggetti menzionati nel presente comma. I crediti
trasferiti ai sensi del comma 3, nei limiti in cui abbiano
formato oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e di
emissione di obbligazioni di cui sopra, nonche' gli altri
rapporti giuridici instaurati in relazione alle stesse,
costituiscono a tutti gli effetti patrimonio separato della
SACE S.p.A. e sono destinati in via prioritaria al servizio
delle operazioni sopra indicate. Su tale patrimonio
separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori
della SACE o della SACE S.p.A., sino al rimborso dei titoli
emessi in relazione alle operazioni di cartolarizzazione e
di emissione di obbligazioni di cui sopra. La separazione
patrimoniale si applica anche in caso di liquidazione o
insolvenza della SACE S.p.A.
20. La pubblicazione del presente articolo nella
Gazzetta Ufficiale tiene luogo di tutti gli adempimenti in
materia di costituzione delle societa' previsti dalla
normativa vigente. La pubblicazione tiene altresi' luogo
della pubblicita' prevista dall'articolo 2362 del codice
civile, nel testo introdotto dal decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 6. Sono esenti da imposte dirette e
indirette, da tasse e da obblighi di registrazione le
operazioni di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. e
di successione di quest'ultima alla prima, incluse le
operazioni di determinazione, sia in via provvisoria che in
via definitiva, del capitale della SACE S.p.A. Non
concorrono alla formazione del reddito imponibile i
maggiori valori iscritti nel bilancio della medesima SACE
S.p.A. in seguito alle predette operazioni; detti maggiori
valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi
e della imposta regionale sulle attivita' produttive. Il
rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della SACE
al momento della trasformazione prosegue con la SACE S.p.A.
21. Dalla data di cui al comma 1 i riferimenti alla
SACE contenuti in leggi, regolamenti e provvedimenti
vigenti sono da intendersi riferiti alla SACE S.p.A., per
quanto pertinenti. Nell'articolo 1, comma 2, della legge 25
luglio 2000, n. 209, le parole: "vantati dallo Stato
italiano" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 2 della presente legge".
22. Alla SACE S.p.A. si applica il decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173, limitatamente alle disposizioni in
materia di conti annuali e consolidati delle imprese di
assicurazione.
23. L'articolo 7, comma 2 bis del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, e' sostituito dal seguente, con decorrenza
dal 1° gennaio 2004: "2-bis. Le somme recuperate, riferite
ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi
bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito,
stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla
data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A.
nell'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria
centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia
e delle finanze, Dipartimento del tesoro, restano di
titolarita' del Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento del tesoro. Questi e' autorizzato ad avvalersi
delle disponibilita' di tale conto corrente per finanziare
la sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A.
e per onorare la garanzia statale degli impegni assunti
dalla SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti,
nonche' per ogni altro scopo e finalita' connesso con
l'esercizio dell'attivita' della SACE S.p.A. nonche' con
l'attivita' nazionale sull'estero, anche in collaborazione
o coordinamento con le istituzioni finanziarie
internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza
pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi
del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria
e iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro".
24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4, 5,
6, commi 1, 1-bis, 2 e 3, 7, commi 2, 3 e 4,8, commi 2, 3 e
4, 9, 10, 11, commi 2, 3 e 4, e 12 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono abrogati, ma continuano ad essere
applicati sino alla data di approvazione dello statuto
della SACE S.p.A. La titolarita' e le disponibilita' del
conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello
Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono trasferite alla
SACE S.p.A., con funzioni di riserva, a fronte degli
impegni assunti che beneficiano della garanzia dello Stato.
24-bis. La SACE Spa puo' destinare propri beni e
rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei
portatori dei titoli da essa emessi. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 5,
commi 18 e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate dalla
SACE Spa ai sensi del presente comma non si applicano gli
articoli da 2410 a 2420 del Codice civile. Per ciascuna
emissione di titoli puo' essere nominato un rappresentante
comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli
interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i
poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni delle operazioni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti.»
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 5 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai
sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione:
«Art. 3 (Principio dell'equilibrio dei bilanci). - 1.
Le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare
l'equilibrio dei bilanci ai sensi dell'articolo 97, primo
comma, della Costituzione.
2. L'equilibrio dei bilanci corrisponde all'obiettivo
di medio termine.
3. I documenti di programmazione finanziaria e di
bilancio stabiliscono, per ciascuna annualita' del periodo
di programmazione, obiettivi del saldo del conto
consolidato, articolati per sottosettori, tali da
assicurare almeno il conseguimento dell'obiettivo di medio
termine ovvero il rispetto del percorso di avvicinamento a
tale obiettivo nei casi previsti dagli articoli 6 e 8. Nei
medesimi documenti sono indicate le misure da adottare per
conseguire gli obiettivi del saldo del conto consolidato.
4. Gli obiettivi di cui al comma 3 possono, in
conformita' all'ordinamento dell'Unione europea, tenere
conto dei riflessi finanziari delle riforme strutturali con
un impatto positivo significativo sulla sostenibilita'
delle finanze pubbliche
5. L'equilibrio dei bilanci si considera conseguito
quando il saldo strutturale, calcolato nel primo semestre
dell'esercizio successivo a quello al quale si riferisce,
soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
a) risulta almeno pari all'obiettivo di medio termine
ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo obiettivo
inferiore a quello indicato dall'articolo 8, comma 1;
b) assicura il rispetto del percorso di avvicinamento
all'obiettivo di medio termine nei casi previsti dagli
articoli 6 e 8 ovvero evidenzia uno scostamento dal
medesimo percorso inferiore a quello indicato dall'articolo
8, comma 1.»
«Art. 4 (Sostenibilita' del debito pubblico). - 1. Le
amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare la
sostenibilita' del debito pubblico ai sensi dell'articolo
97, primo comma, della Costituzione.
2. I documenti di programmazione finanziaria e di
bilancio stabiliscono obiettivi relativi al rapporto tra
debito pubblico e prodotto interno lordo coerenti con
quanto disposto dall'ordinamento dell'Unione europea.
3. Qualora il rapporto tra il debito pubblico e il
prodotto interno lordo superi il valore di riferimento
definito dall'ordinamento dell'Unione europea, in sede di
definizione degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3,
si tiene conto della necessita' di garantire una riduzione
dell'eccedenza rispetto a tale valore in coerenza con il
criterio e la disciplina in materia di fattori rilevanti
previsti dal medesimo ordinamento.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma
6, non e' consentito il ricorso all'indebitamento per
realizzare operazioni relative alle partite finanziarie.»
«Art. 5 (Regole sulla spesa). - 1. Il tasso annuo
programmato di crescita della spesa delle amministrazioni
pubbliche, al netto delle poste indicate dalla normativa
dell'Unione europea, non puo' essere superiore al tasso di
riferimento calcolato in coerenza con la medesima
normativa.
2. Al fine di assicurare il rispetto del tasso di
crescita di cui al comma 1 e il conseguimento degli
obiettivi programmatici, i documenti di programmazione
finanziaria e di bilancio indicano, per il triennio di
riferimento, il livello della spesa delle amministrazioni
pubbliche.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni
interessate, provvede al monitoraggio del rispetto del
livello di cui al comma 2. Il Governo, qualora preveda il
superamento di tale livello, trasmette una relazione alle
Camere, evidenziando le eventuali misure correttive da
adottare al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi programmatici.»
- Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 7, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante
misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina:
«Art. 7
1.- 6-sexies. (omissis)
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari
utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere
pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che
siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
«Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700
milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei
limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli
interventi prioritari individuati al primo periodo, al
Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi
integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1
del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in
relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.
Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al
terzo periodo: (99)
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di
cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle
opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
(omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure):
«Art. 10 (Misure per accelerare la realizzazione
degli investimenti pubblici). - 1. Per sostenere la
definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed
accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in
particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di
programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e
2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante
apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto
tecnico-operativo di societa' in house qualificate ai sensi
dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
2. L'attivita' di supporto di cui al comma 1 copre
anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e
valutazione degli interventi e comprende azioni di
rafforzamento della capacita' amministrativa, anche
attraverso la messa a disposizione di esperti
particolarmente qualificati.
3. Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruita'
economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore
della prestazione e la motivazione del provvedimento di
affidamento da' conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al
mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse
economiche, mediante comparazione degli standard di
riferimento della societa' Consip S.p.A. e delle centrali
di committenza regionali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9,
comma 2, le Regioni, le Province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali, per il tramite delle
amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del
supporto tecnico-operativo delle societa' di cui al comma 1
per la promozione e la realizzazione di progetti di
sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e
nazionali.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze
definisce, per le societa' in house statali, i contenuti
minimi delle convenzioni per l'attuazione di quanto
previsto dal comma 4. Ai relativi oneri le Amministrazioni
provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri
possono essere posti a carico delle risorse previste per
l'attuazione degli interventi del PNRR, ovvero delle
risorse per l'assistenza tecnica previste nei programmi
dell'Unione europea 2021/2027 per gli interventi di
supporto agli stessi riferiti.
6. Ai fini dell'espletamento delle attivita' di
supporto di cui al presente articolo, le societa'
interessate possono provvedere con le risorse interne, con
personale esterno, nonche' con il ricorso a competenze - di
persone fisiche o giuridiche - disponibili sul mercato, nel
rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175.
6-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa
nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione
dell'articolo 14, comma 5, ne' ai fini dell'applicazione
dell'articolo 21 del testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175.
6-ter. Ai contratti di lavoro a tempo determinato
stipulati, prorogati o rinnovati dalle societa' di cui al
comma 1 per lo svolgimento delle attivita' di supporto di
cui al presente articolo essenziali per l'attuazione del
progetto non si applicano i limiti di cui agli articoli 19,
21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I
contratti di lavoro a tempo determinato di cui al primo
periodo possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per
un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma
non superiore alla durata di attuazione dei progetti di
competenza delle singole amministrazioni e comunque non
eccedente il 30 giugno 2026. I medesimi contratti indicano,
a pena di nullita', il progetto del PNRR al quale e'
riferita la prestazione lavorativa; il mancato
conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e
finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di
recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi
dell'articolo 2119 del codice civile.
6-quater. Al fine di accelerare l'avvio degli
investimenti di cui al presente articolo mediante il
ricorso a procedure aggregate e flessibili per
l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove
necessario l'applicazione uniforme dei principi e delle
priorita' trasversali previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) ed agevolando al contempo le
attivita' di monitoraggio e controllo degli interventi, in
attuazione di quanto previsto dal comma 1, d'intesa con le
amministrazioni interessate, la societa' Invitalia S.p.A.
promuove la definizione e la stipulazione di appositi
accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle
condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell'
articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei
lavori. La verifica di cui all'articolo 26 del citato
decreto legislativo n. 50 del 2016 avviene prima dell'avvio
dei lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati
nelle more della progettazione anche ai sensi dell'articolo
54, comma 4, lettera a), del medesimo decreto legislativo.
I soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura
avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e
lavori non sostengono alcun onere per attivita' di
centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi
sono posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5.
6-quinquies. Gli atti normativi o i provvedimenti
attuativi dei piani o dei programmi di cui al comma 1
sottoposti al parere di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati
qualora il parere non sia reso entro il termine previsto
dal citato articolo 2, comma 3. Le disposizioni del
presente comma non si applicano agli schemi di atto
normativo o amministrativo in ordine ai quali, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'Amministrazione
competente ha gia' chiesto l'iscrizione all'ordine del
giorno della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano o della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»