((Art. 13 bis 
 
          Disposizioni fiscali per l'industria fonografica 
 
  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le
parole: «fino all'importo massimo di  1.200.000  euro  nei  tre  anni
d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo  massimo
di 2.000.000 di euro nei tre anni d'imposta». 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica  nei  limiti  delle
risorse  appositamente  stanziate  e  nel  rispetto  della  normativa
europea in materia di aiuti di Stato.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   7,   del
          decreto-legge  8  agosto  2013,   n.91,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla   legge   7   ottobre   2013,   n.112
          (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
          rilancio  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 7 (Misure urgenti per la promozione della musica,
          nonche' degli eventi di  spettacolo  dal  vivo  di  portata
          minore). - 1. Al fine di agevolare il rilancio del  sistema
          musicale italiano, ai fini delle imposte sui  redditi,  nel
          limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui  per  ciascuno
          degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 5 milioni di euro annui a
          decorrere  dall'anno  2021  e  fino  ad  esaurimento  delle
          risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi
          e di videogrammi musicali  di  cui  all'articolo  78  della
          legge 22 aprile 1941, n. 633, e  successive  modificazioni,
          ed alle imprese organizzatrici e produttrici di  spettacoli
          di musica dal vivo, esistenti da almeno un anno prima della
          richiesta  di  accesso  alla  misura,  e'  riconosciuto  un
          credito d'imposta nella misura del 30 per cento  dei  costi
          sostenuti   per   attivita'   di   sviluppo,    produzione,
          digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche
          o videografiche musicali, secondo le modalita'  di  cui  al
          comma 5 del presente articolo, fino all'importo massimo  di
          2.000.000 di euro nei tre anni d'imposta. 
              2. 
              3. Per accedere al credito d'imposta di cui al comma 1,
          le  imprese  hanno  l'obbligo  di   spendere   un   importo
          corrispondente all'ottanta per cento del beneficio concesso
          nel territorio nazionale,  privilegiando  la  formazione  e
          l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti. 
              4. 
              5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non  concorre
          alla formazione del  reddito  ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi e del valore della produzione ai fini  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive, non  rileva  ai  fini
          del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico
          delle imposte sui redditi ed e' utilizzabile esclusivamente
          in compensazione ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo  9  luglio   1997,   n.   241,   e   successive
          modificazioni. 
              6. Le disposizioni applicative del  presente  articolo,
          con riferimento, in particolare, alle  tipologie  di  spese
          eleggibili,  alle  procedure  per  la  loro  ammissione  al
          beneficio, alle soglie  massime  di  spesa  eleggibile  per
          singola  registrazione  fonografica  o   videografica,   ai
          criteri di verifica e accertamento dell'effettivita'  delle
          spese sostenute, nonche' alle  procedure  di  recupero  nei
          casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta  secondo
          quanto   stabilito   dall'articolo   1,   comma   6,    del
          decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22  maggio  2010,  n.  73,  sono
          dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
          culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
              7. Ai maggiori oneri derivanti  dalla  concessione  dei
          crediti d'imposta di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni  di
          euro per gli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede  ai  sensi
          dell'articolo 15. 
              8. I commi 287 e 288 dell'articolo  1  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, sono abrogati. 
              8-bis.  Al  testo  unico  delle   leggi   di   pubblica
          sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 68, primo comma, e' aggiunto, in  fine,
          il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di  200
          partecipanti e che si svolgono entro le ore 24  del  giorno
          di inizio, la  licenza  e'  sostituita  dalla  segnalazione
          certificata di inizio  attivita'  di  cui  all'articolo  19
          della  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive
          modificazioni,  presentata  allo  sportello  unico  per  le
          attivita' produttive o ufficio analogo."; 
              b) all'articolo 69, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
          periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti
          e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio,  la
          licenza e' sostituita  dalla  segnalazione  certificata  di
          inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge n.  241
          del 1990, presentata allo sportello unico per le  attivita'
          produttive o ufficio analogo."; 
              c) all'articolo 71,  dopo  la  parola:  "licenze"  sono
          inserite le seguenti: "e  le  segnalazioni  certificate  di
          inizio attivita'".».