((Art. 13 ter 
 
Disciplina delle locazioni per finalita' turistiche, delle  locazioni
brevi,   delle   attivita'   turistico-ricettive   e    del    codice
                      identificativo nazionale 
 
  1. Al fine di  assicurare  la  tutela  della  concorrenza  e  della
trasparenza del mercato, il coordinamento informativo,  statistico  e
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale
e la sicurezza del territorio e per contrastare forme  irregolari  di
ospitalita', il Ministero del  turismo,  salvo  quanto  previsto  dal
comma 3, assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice
identificativo  nazionale  (CIN)  alle  unita'  immobiliari  ad   uso
abitativo  destinate  a  contratti   di   locazione   per   finalita'
turistiche, alle unita' immobiliari ad uso abitativo  destinate  alle
locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, e  alle  strutture  turistico-ricettive  alberghiere  ed
extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e
delle province autonome di Trento e di Bolzano e detiene  e  gestisce
la relativa banca dati. 
  2. Nel caso delle regioni e delle province autonome di Trento e  di
Bolzano che hanno attivato procedure  di  attribuzione  di  specifici
codici  identificativi  alle  unita'  immobiliari  ad  uso  abitativo
destinate a contratti di  locazione  per  finalita'  turistiche  e  a
contratti  di  locazione  breve  ai   sensi   dell'articolo   4   del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96,   nonche'   alle   strutture
turistico-ricettive   alberghiere    ed    extralberghiere,    l'ente
territoriale e' tenuto all'automatica ricodificazione  come  CIN  dei
codici identificativi assegnati, aggiungendo ai  codici  regionali  e
provinciali  un  prefisso  alfanumerico  fornito  dal  Ministero  del
turismo, e alla trasmissione al medesimo  Ministero  dei  CIN  e  dei
relativi dati  in  suo  possesso  inerenti  alle  medesime  strutture
turistico-ricettive   e   unita'   immobiliari   locate,   ai    fini
dell'iscrizione nella banca dati  nazionale  ai  sensi  dell'articolo
13-quater,  comma  4,  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58.
Riguardo ai codici assegnati antecedentemente alla data di  effettiva
applicazione delle disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  la
ricodificazione e la trasmissione avvengono  nel  termine  di  trenta
giorni  decorrenti  da  tale  data.  In  tutti  gli  altri  casi,  la
ricodificazione e la trasmissione avvengono immediatamente e comunque
entro  sette  giorni  dall'attribuzione  del   codice   regionale   o
provinciale. 
  3.  Il  CIN  e'  assegnato  dal  Ministero  del   turismo,   previa
presentazione in via telematica di un'istanza da parte  del  locatore
ovvero del soggetto  titolare  della  struttura  turistico-ricettiva,
corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46
e 47  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  attestante  i  dati  catastali
dell'unita' immobiliare o della  struttura  e,  per  i  locatori,  la
sussistenza dei requisiti di cui  al  comma  7:  a)  nel  caso  delle
regioni e delle province  autonome  che  non  hanno  disciplinato  le
procedure  di  attribuzione  di  uno  specifico  codice  regionale  o
provinciale ovvero nel caso delle regioni e delle  province  autonome
che hanno gia' attivato banche dati  territoriali  e  che  non  hanno
attribuito  il  codice  regionale  o  provinciale  nel   termine   di
conclusione del procedimento previsto  dalla  propria  normativa.  In
tale ultima ipotesi, l'istanza deve essere presentata nel termine  di
dieci giorni decorrenti dalla scadenza del termine di conclusione del
procedimento; b) nel caso di omessa  ricodificazione  dei  codici  da
parte delle regioni e delle province autonome che hanno gia' attivato
banche dati territoriali e di omessa trasmissione dei  codici  e  dei
relativi dati al Ministero del turismo, secondo le  modalita'  e  nei
termini previsti dal comma 2. In tale ipotesi, l'istanza deve  essere
presentata,  per  i  titolari  di  codici  regionali  o   provinciali
assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione  delle
disposizioni di cui al presente articolo,  nel  termine  di  sessanta
giorni decorrenti da tale data e, per i titolari di codici  regionali
o  provinciali  assegnati  successivamente  alla  data  di  effettiva
applicazione delle disposizioni di  cui  al  presente  articolo,  nel
termine di trenta giorni decorrenti dalla data  di  attribuzione  del
codice regionale o provinciale. Nei casi di cui al presente comma  il
Ministero  del  turismo  trasmette  immediatamente  il  codice  cosi'
generato  agli  enti  detentori  di  una  banca   dati   territoriale
funzionante e  resa  interoperabile  con  la  propria  banca  dati  o
comunque entro sette giorni dalla sua attribuzione. 
  4. La ricodificazione come CIN e la trasmissione  dei  codici  sono
assicurati, ai fini  dell'inserimento  nella  banca  dati  nazionale,
secondo le modalita' e nei termini di cui ai commi 2 e 3,  anche  dai
comuni che, nell'ambito  delle  proprie  competenze,  hanno  attivato
delle procedure di attribuzione di  specifici  codici  identificativi
alle unita' immobiliari ad uso abitativo  destinate  a  contratti  di
locazione per finalita' turistiche, alle  locazioni  brevi  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96,  e  alle
strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. 
  5. Per il perseguimento delle finalita'  di  cui  al  comma  1,  la
ricodificazione dei codici identificativi  regionali,  provinciali  o
locali  assegnati  dal  giorno  successivo  alla  data  di  effettiva
applicazione delle disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  e'
subordinata   all'attestazione   dei   dati   catastali   dell'unita'
immobiliare  o  della  struttura  da  parte  dell'istante  e,  per  i
locatori, alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 7. 
  6.  Chiunque  propone  o  concede  in  locazione,   per   finalita'
turistiche o ai sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, una unita' immobiliare ad uso abitativo o  una  porzione
di   essa,   ovvero   il   soggetto   titolare   di   una   struttura
turistico-ricettiva  alberghiera  o  extralberghiera,  e'  tenuto  ad
esporre  il  CIN  all'esterno  dello  stabile  in  cui  e'  collocato
l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto  di  eventuali
vincoli urbanistici e paesaggistici, nonche'  ad  indicarlo  in  ogni
annuncio ovunque pubblicato e comunicato. I soggetti  che  esercitano
attivita' di intermediazione immobiliare e i soggetti che  gestiscono
portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque
pubblicati e comunicati, il  CIN  dell'unita'  immobiliare  destinata
alla locazione per finalita' turistiche o ai  sensi  dell'articolo  4
del  decreto-legge  24  aprile   2017,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  21  giugno  2017,  n.  96,  ovvero  della
struttura  turistico-ricettiva  alberghiera  o   extralberghiera.   I
soggetti di cui  al  primo  periodo  sono  tenuti  ad  osservare  gli
obblighi previsti dall'articolo 109 del testo unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto del 18  giugno  1931,  n.
773, e dalle normative regionali e provinciali di settore. 
  7. Le unita' immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per
finalita' turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme  imprenditoriali  di  cui  al
comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti,  come
prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso,
tutte le  unita'  immobiliari  sono  dotate  di  dispositivi  per  la
rilevazione  di  gas  combustibili  e  del  monossido   di   carbonio
funzionanti nonche' di  estintori  portatili  a  norma  di  legge  da
ubicare in  posizioni  accessibili  e  visibili,  in  particolare  in
prossimita' degli accessi  e  in  vicinanza  delle  aree  di  maggior
pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di  uno  ogni  200
metri quadrati  di  pavimento,  o  frazione,  con  un  minimo  di  un
estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa  riferimento
alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato  I  al  decreto
del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021. 
  8.  Chiunque,  direttamente  o  tramite   intermediario,   esercita
l'attivita'  di  locazione  per  finalita'  turistiche  o  ai   sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  21  giugno  2017,  n.  96,  in  forma
imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo  1,  comma  595,  della
legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  e'  soggetto   all'obbligo   di
segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'   (SCIA),   di   cui
all'articolo 19  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  presso  lo
sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) del comune nel cui
territorio e' svolta l'attivita'. Nel caso in cui tale attivita'  sia
esercitata  tramite  societa',  la  SCIA  e'  presentata  dal  legale
rappresentante. 
  9. Il titolare di una struttura turistico-ricettiva  alberghiera  o
extralberghiera priva di CIN, nonche' chiunque propone o  concede  in
locazione, per finalita' turistiche o ai sensi  dell'articolo  4  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, unita' immobiliari o  porzioni  di
esse prive di CIN e' punito con la sanzione pecuniaria da euro 800  a
euro  8.000,  in  relazione  alle  dimensioni   della   struttura   o
dell'immobile. La mancata esposizione e indicazione del CIN ai  sensi
del comma 6 da parte dei soggetti obbligati e' punita con la sanzione
pecuniaria da euro 500 a euro 5.000,  in  relazione  alle  dimensioni
della struttura o dell'immobile,  per  ciascuna  struttura  o  unita'
immobiliare per la quale e' stata accertata la violazione  e  con  la
sanzione   dell'immediata    rimozione    dell'annuncio    irregolare
pubblicato. Chiunque concede in locazione unita' immobiliari  ad  uso
abitativo, per finalita' turistiche o ai sensi  dell'articolo  4  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prive  dei  requisiti  di  cui  al
comma 7 e' punito, in caso di esercizio nelle  forme  imprenditoriali
di cui al comma 8 e in assenza dei requisiti di cui al primo  periodo
del predetto  comma  7,  con  le  sanzioni  previste  dalla  relativa
normativa statale o regionale applicabile e, in caso di  assenza  dei
requisiti di cui al secondo periodo del  medesimo  comma  7,  con  la
sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna  violazione
accertata. Fermo restando quanto previsto dal comma  6  dell'articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio  dell'attivita'  di
locazione per finalita' turistiche o ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai
sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, direttamente o tramite intermediario, in assenza della  SCIA  di
cui al comma 8 del  presente  articolo  e'  punito  con  la  sanzione
pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle  dimensioni
della struttura o dell'immobile. 
  10. Le disposizioni di cui al comma 9 non trovano  applicazione  se
lo stesso fatto e' sanzionato dalla normativa regionale. 
  11. Fermo restando quanto previsto dal comma 12, alle  funzioni  di
controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative
di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio e' ubicata la
struttura  turistico-ricettiva  alberghiera   o   extralberghiera   o
l'unita' immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi  di
polizia locale, in conformita' alle disposizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n.  689.  I  relativi  proventi  sono  incamerati  dal
medesimo comune  e  sono  destinati  a  finanziare  investimenti  per
politiche in materia di turismo e interventi concernenti la  raccolta
e lo smaltimento dei rifiuti. 
  12. Al fine di contrastare l'evasione nel settore  delle  locazioni
per finalita' turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
giugno 2017, n. 96, l'Agenzia delle entrate e la Guardia  di  finanza
effettuano, con modalita' definite d'intesa, specifiche  analisi  del
rischio orientate prioritariamente all'individuazione di soggetti  da
sottoporre a controllo che concedono in locazione unita'  immobiliari
ad uso abitativo prive di CIN. All'articolo 13-quater, comma  4,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: «Per le  esigenze  di  contrasto  dell'evasione  fiscale  e
contributiva, le informazioni contenute nella banca  dati  sono  rese
disponibili all'Amministrazione finanziaria e agli enti creditori per
le finalita' istituzionali». 
  13. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano ai sensi dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281,  possono  essere  individuate  le  modalita'  di
interoperabilita' tra le banche dati nazionale e regionali. 
  14. All'attuazione del presente articolo  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  15. Le disposizioni del presente articolo si applicano a  decorrere
dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della
banca dati nazionale e  del  portale  telematico  del  Ministero  del
turismo per l'assegnazione del CIN.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   4,   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.50,   convertito,   con
          modificazioni,   dalla   legge    21giugno    2017,    n.96
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative  a
          favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
          zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo): 
              «Art. 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi). - 1. Ai
          fini del presente  articolo,  si  intendono  per  locazioni
          brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo
          di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che
          prevedono  la  prestazione  dei  servizi  di  fornitura  di
          biancheria e di pulizia dei locali,  stipulati  da  persone
          fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa,
          direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di
          intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono
          portali telematici, mettendo in contatto persone  in  cerca
          di  un  immobile  con  persone  che  dispongono  di  unita'
          immobiliari da locare. 
              2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti
          dai contratti di locazione breve  stipulati  a  partire  da
          tale data si applicano le disposizioni dell'articolo 3  del
          decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  con  l'aliquota
          del  21  per  cento  in  caso  di  opzione  per   l'imposta
          sostitutiva nella forma della cedolare secca. 
              3. Le disposizioni del comma 2 si  applicano  anche  ai
          corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione
          e dai contratti a titolo oneroso conclusi  dal  comodatario
          aventi ad oggetto il godimento dell'immobile  da  parte  di
          terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1. 
              3-bis. 
              4.   I   soggetti   che   esercitano    attivita'    di
          intermediazione immobiliare, nonche' quelli che  gestiscono
          portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca
          di  un  immobile  con  persone  che  dispongono  di  unita'
          immobiliari da  locare,  trasmettono  i  dati  relativi  ai
          contratti di cui ai commi  1  e  3  conclusi  per  il  loro
          tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello  a
          cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta  o
          infedele comunicazione dei dati relativi  ai  contratti  di
          cui al comma 1 e  3  e'  punita  con  la  sanzione  di  cui
          all'articolo  11,  comma  1  del  decreto  legislativo   18
          dicembre 1997, n. 471. La sanzione e' ridotta alla meta' se
          la trasmissione  e'  effettuata  entro  i  quindici  giorni
          successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo  termine,
          e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. 
              5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato  che
          esercitano  attivita'   di   intermediazione   immobiliare,
          nonche' quelli che gestiscono portali telematici,  mettendo
          in contatto persone in ricerca di un immobile  con  persone
          che dispongono di unita'  immobiliari  da  locare,  qualora
          incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai  contratti
          di cui ai commi 1 e  3,  ovvero  qualora  intervengano  nel
          pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano,  in
          qualita' di sostituti d'imposta, una ritenuta  del  21  per
          cento sull'ammontare dei canoni  e  corrispettivi  all'atto
          del pagamento al  beneficiario  e  provvedono  al  relativo
          versamento con le modalita'  di  cui  all'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla  relativa
          certificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  22  luglio
          1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata  l'opzione
          per l'applicazione  del  regime  di  cui  al  comma  2,  la
          ritenuta si considera operata a titolo di acconto. 
              5-bis. I soggetti di cui al comma 5  non  residenti  in
          possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai  sensi
          dell'articolo  162  del  testo  unico  delle  imposte   sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i  canoni  o  i
          corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e  3,
          ovvero qualora  intervengano  nel  pagamento  dei  predetti
          canoni o corrispettivi, adempiono agli  obblighi  derivanti
          dal presente articolo tramite la stabile organizzazione.  I
          soggetti  non  residenti  riconosciuti  privi  di   stabile
          organizzazione in Italia, ai  fini  dell'adempimento  degli
          obblighi derivanti dal presente articolo,  in  qualita'  di
          responsabili d'imposta, nominano un rappresentante  fiscale
          individuato tra i soggetti indicati  nell'articolo  23  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600. In assenza di nomina del rappresentante fiscale,  i
          soggetti  residenti  nel   territorio   dello   Stato   che
          appartengono allo stesso gruppo  dei  soggetti  di  cui  al
          periodo  precedente  sono  solidalmente  responsabili   con
          questi ultimi per l'effettuazione  e  il  versamento  della
          ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi
          ai contratti di cui ai commi 1 e 3. 
              5-ter.  Il  soggetto  che  incassa  il  canone   o   il
          corrispettivo, ovvero  che  interviene  nel  pagamento  dei
          predetti  canoni  o  corrispettivi,  e'  responsabile   del
          pagamento dell'imposta di soggiorno di cui  all'articolo  4
          del decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  e  del
          contributo di soggiorno di cui all'articolo 14,  comma  16,
          lettera e),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi,  della
          presentazione della dichiarazione, nonche' degli  ulteriori
          adempimenti  previsti  dalla  legge   e   dal   regolamento
          comunale.   La   dichiarazione   deve   essere   presentata
          cumulativamente ed esclusivamente in via  telematica  entro
          il 30 giugno dell'anno successivo a quello  in  cui  si  e'
          verificato il presupposto impositivo, secondo le  modalita'
          approvate con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, da emanare entro centottanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa
          o infedele presentazione della dichiarazione da  parte  del
          responsabile  si   applica   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria del pagamento di una somma dal 100  al  200  per
          cento  dell'importo  dovuto.  Per  l'omesso,  ritardato   o
          parziale  versamento  dell'imposta  di  soggiorno   e   del
          contributo   di   soggiorno   si   applica   la    sanzione
          amministrativa  di  cui   all'articolo   13   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
              6. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, da emanarsi entro novanta giorni  dall'entrata  in
          vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
          di attuazione dei commi 4, 5 e 5-bis del presente articolo,
          incluse quelle relative alla trasmissione  e  conservazione
          dei dati da parte dell'intermediario. 
              7. A  decorrere  dall'anno  2017  gli  enti  che  hanno
          facolta' di  applicare  l'imposta  di  soggiorno  ai  sensi
          dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
          23, e il contributo di soggiorno di  cui  all'articolo  14,
          comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma  26,
          della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  e  all'articolo  1,
          comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  istituire
          o rimodulare l'imposta di  soggiorno  e  il  contributo  di
          soggiorno medesimi. 
              7-bis.  Il  comma  4  dell'articolo  16   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 147,  si  interpreta  nel
          senso che  i  soggetti  che  hanno  optato,  ai  sensi  del
          predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per  i
          lavoratori impatriati dal comma 1  del  medesimo  articolo,
          decadono dal beneficio  fiscale  laddove  la  residenza  in
          Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal  caso,
          si provvede al  recupero  dei  benefici  gia'  fruiti,  con
          applicazione delle relative sanzioni e interessi.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  13-quater,  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.34,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.58  (Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche situazioni di crisi): 
              «Art. 13-quater (Disposizioni in materia  di  locazioni
          brevi e attivita' ricettive). - 1.  All'articolo  4,  comma
          5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.  96,  e'
          aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «In  assenza  di
          nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel
          territorio dello Stato che appartengono allo stesso  gruppo
          dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente
          responsabili con questi ultimi  per  l'effettuazione  e  il
          versamento  della  ritenuta  sull'ammontare  dei  canoni  e
          corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3». 
              2.  I  dati  risultanti  dalle  comunicazioni  di   cui
          all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle  leggi  di
          pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno,  in  forma
          anonima e aggregata per  struttura  ricettiva,  all'Agenzia
          delle entrate, che li rende disponibili, anche  a  fini  di
          monitoraggio, ai comuni che hanno  istituito  l'imposta  di
          soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14
          marzo 2011, n. 23, o il contributo  di  soggiorno,  di  cui
          all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122.  Tali  dati  sono  utilizzati
          dall'Agenzia delle entrate, unitamente a  quelli  trasmessi
          dai soggetti che esercitano  attivita'  di  intermediazione
          immobiliare ai sensi dell'articolo 4,  commi  4  e  5,  del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  ai  fini
          dell'analisi del  rischio  relativamente  alla  correttezza
          degli adempimenti fiscali. 
              3. I criteri, i termini e le modalita' per l'attuazione
          delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti  con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali, che  si  pronuncia  entro  quarantacinque
          giorni dalla data di trasmissione. Decorso  il  termine  di
          quarantacinque giorni,  il  decreto  puo'  essere  comunque
          adottato. 
              4. Ai fini della  tutela  dei  consumatori,  presso  il
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo e' istituita una  banca  di  dati  delle  strutture
          ricettive, nonche' degli immobili destinati alle  locazioni
          brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24  aprile
          2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
          giugno 2017, n. 96,  identificati  mediante  un  codice  da
          utilizzare in ogni  comunicazione  inerente  all'offerta  e
          alla promozione  dei  servizi  all'utenza,  fermo  restando
          quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca
          di dati raccoglie e ordina le  informazioni  inerenti  alle
          strutture ricettive e agli  immobili  di  cui  al  presente
          comma. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le  attivita'
          culturali e per il turismo i dati inerenti  alle  strutture
          ricettive e agli immobili di cui al presente  comma  con  i
          relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con
          decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali  e
          per il turismo, da adottare  entro  sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
          stabilite le modalita' di realizzazione e di gestione della
          banca di dati e di acquisizione dei  codici  identificativi
          regionali nonche' le modalita' di accesso alle informazioni
          che vi sono contenute e della loro pubblicazione  nel  sito
          internet istituzionale del Ministero del  turismo.  Per  le
          esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva,
          la   banca   dati   e'   accessibile    all'amministrazione
          finanziaria  degli  enti   creditori   per   le   finalita'
          istituzionali. 
              5. - 6. 
              7. I soggetti titolari  delle  strutture  ricettive,  i
          soggetti che concedono in locazione breve immobili  ad  uso
          abitativo, ai sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge  24
          aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 giugno 2017, n.  96,  i  soggetti  che  esercitano
          attivita' di intermediazione immobiliare e i  soggetti  che
          gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone
          in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone  che
          dispongono di unita' immobiliari  o  porzioni  di  esse  da
          locare, sono tenuti a pubblicare i codici di cui al comma 4
          nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione. 
              8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma  7
          comporta l'applicazione della sanzione  pecuniaria  da  500
          euro  a  5.000  euro.  In  caso   di   reiterazione   della
          violazione, la sanzione e' maggiorata del doppio. 
              9.   All'onere    derivante    dall'attuazione    delle
          disposizioni del comma 4, pari a  1  milione  di  euro  per
          l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo
          34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello
          stato di previsione del Ministero delle politiche  agricole
          alimentari, forestali e del turismo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa): 
              «Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
          - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,  anche  contestuali
          all'istanza, sottoscritte dall'interessato  e  prodotte  in
          sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
          qualita' personali e fatti: 
              a) data e il luogo di nascita; 
              b) residenza; 
              c) cittadinanza; 
              d) godimento dei diritti civili e politici; 
              e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
              f) stato di famiglia; 
              g) esistenza in vita; 
              h)   nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
              i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti  da  pubbliche
          amministrazioni; 
              l) appartenenza a ordini professionali; 
              m) titolo di studio, esami sostenuti; 
              n)  qualifica  professionale   posseduta,   titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
              o) situazione reddituale  o  economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
              p) assolvimento di specifici obblighi contributivi  con
          l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
              q) possesso e numero del codice fiscale, della  partita
          IVA   e   di   qualsiasi   dato   presente    nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
              r) stato di disoccupazione; 
              s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
              t) qualita' di studente; 
              u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
          o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
              v) iscrizione presso associazioni o formazioni  sociali
          di qualsiasi tipo; 
              z) tutte le situazioni relative  all'adempimento  degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
              aa) di non aver riportato  condanne  penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
              bb) di non essere a conoscenza di essere  sottoposto  a
          procedimenti penali; 
            bb-bis)   di   non   essere   l'ente   destinatario    di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
              cc) qualita' di vivenza a carico; 
              dd) tutti i dati a diretta conoscenza  dell'interessato
          contenuti nei registri dello stato civile; 
              ee) di non trovarsi  in  stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento  e   di   non   aver   presentato   domanda   di
          concordato.». 
              - Il testo dell'articolo 47 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di  documentazione   amministrativa)   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'articolo 7. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  109  del  regio
          decreto 18 giugno 1931,  n.  773  (Approvazione  del  testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza): 
              «Art. 109 - art. 107 T.U.  1926.  -  1.  I  gestori  di
          esercizi  alberghieri  e  di  altre  strutture   ricettive,
          comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte,
          nonche' i proprietari o gestori di case e  di  appartamenti
          per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori  di
          strutture di accoglienza non  convenzionali,  ad  eccezione
          dei rifugi alpini  inclusi  in  apposito  elenco  istituito
          dalla regione o  dalla  provincia  autonoma,  possono  dare
          alloggio  esclusivamente  a  persone  munite  della   carta
          d'identita' o  di  altro  documento  idoneo  ad  attestarne
          l'identita' secondo le norme vigenti. 
              2. Per gli  stranieri  extracomunitari  e'  sufficiente
          l'esibizione del passaporto o di altro  documento  che  sia
          considerato  ad  esso  equivalente  in  forza  di   accordi
          internazionali,  purche'  munito   della   fotografia   del
          titolare. 
              3. Entro le ventiquattr'ore  successive  all'arrivo,  i
          soggetti  di  cui  al  comma  1  comunicano  alle  questure
          territorialmente   competenti,   avvalendosi    di    mezzi
          informatici o telematici o  mediante  fax,  le  generalita'
          delle persone alloggiate, secondo modalita'  stabilite  con
          decreto del Ministro dell'interno, sentito il  Garante  per
          la protezione dei dati personali.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 595, della
          legge 30 dicembre 2020, n.178 (Bilancio di previsione dello
          Stato per l'anno finanziario 2021  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2021-2023): 
              «1. - 594. Omissis 
              595. Il regime fiscale delle  locazioni  brevi  di  cui
          all'articolo 4, commi 2 e 3, del  decreto-legge  24  aprile
          2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
          giugno 2017, n.  96,  con  effetto  dal  periodo  d'imposta
          relativo all'anno 2021, e' riconosciuto  solo  in  caso  di
          destinazione alla locazione breve di non  piu'  di  quattro
          appartamenti per ciascun  periodo  d'imposta.  Negli  altri
          casi,  ai  fini  della  tutela  dei  consumatori  e   della
          concorrenza, l'attivita' di locazione di  cui  al  presente
          comma, da chiunque esercitata, si presume svolta  in  forma
          imprenditoriale ai  sensi  dell'articolo  2082  del  codice
          civile. Le disposizioni del  presente  comma  si  applicano
          anche  per  i  contratti  stipulati  tramite  soggetti  che
          esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, ovvero
          tramite  soggetti  che   gestiscono   portali   telematici,
          mettendo in contatto persone in cerca di  un  immobile  con
          persone che  dispongono  di  appartamenti  da  condurre  in
          locazione. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
              «Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio  attivita'
          -  Scia).  -  1.  Ogni  atto  di  autorizzazione,  licenza,
          concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
          denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
          ruoli    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui  rilascio
          dipenda esclusivamente  dall'accertamento  di  requisiti  e
          presupposti richiesti dalla legge o da atti  amministrativi
          a contenuto generale, e non sia  previsto  alcun  limite  o
          contingente   complessivo   o   specifici   strumenti    di
          programmazione  settoriale  per  il  rilascio  degli   atti
          stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
          con la sola esclusione dei casi in cui  sussistano  vincoli
          ambientali,  paesaggistici  o  culturali   e   degli   atti
          rilasciati  dalle  amministrazioni  preposte  alla   difesa
          nazionale,  alla  pubblica   sicurezza,   all'immigrazione,
          all'asilo,  alla  cittadinanza,  all'amministrazione  della
          giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi  compresi
          gli atti concernenti le reti di acquisizione  del  gettito,
          anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
          normativa per le costruzioni in zone sismiche e  di  quelli
          imposti dalla normativa  comunitaria.  La  segnalazione  e'
          corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
          e dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti  gli
          stati, le qualita'  personali  e  i  fatti  previsti  negli
          articoli 46 e 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          nonche',  ove  espressamente   previsto   dalla   normativa
          vigente, dalle  attestazioni  e  asseverazioni  di  tecnici
          abilitati, ovvero dalle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese di  cui  all'articolo  38,
          comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, relative  alla  sussistenza  dei  requisiti  e  dei
          presupposti di cui al primo periodo;  tali  attestazioni  e
          asseverazioni  sono  corredate  dagli   elaborati   tecnici
          necessari  per  consentire  le  verifiche   di   competenza
          dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa  vigente
          prevede l'acquisizione di atti o pareri di  organi  o  enti
          appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi
          sono   comunque   sostituiti   dalle    autocertificazioni,
          attestazioni e asseverazioni o  certificazioni  di  cui  al
          presente comma, salve le verifiche successive degli  organi
          e  delle  amministrazioni  competenti.   La   segnalazione,
          corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
          nonche'  dei  relativi  elaborati  tecnici,   puo'   essere
          presentata  mediante  posta  raccomandata  con  avviso   di
          ricevimento, ad  eccezione  dei  procedimenti  per  cui  e'
          previsto l'utilizzo esclusivo della  modalita'  telematica;
          in tal caso la  segnalazione  si  considera  presentata  al
          momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 
              2. L'attivita' oggetto della segnalazione  puo'  essere
          iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis,  comma
          2,  dalla  data  della  presentazione  della   segnalazione
          all'amministrazione competente. 
              3. L'amministrazione competente, in caso  di  accertata
          carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
          nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          segnalazione di cui  al  medesimo  comma,  adotta  motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di  essa.
          Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
          suoi  effetti  alla  normativa  vigente,  l'amministrazione
          competente,  con  atto  motivato,  invita  il   privato   a
          provvedere  prescrivendo  le  misure  necessarie   con   la
          fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni  per
          l'adozione di queste ultime. In difetto di  adozione  delle
          misure da parte del privato, decorso il  suddetto  termine,
          l'attivita'  si  intende  vietata.  Con  lo   stesso   atto
          motivato, in presenza di attestazioni non  veritiere  o  di
          pericolo per la tutela dell'interesse pubblico  in  materia
          di ambiente, paesaggio, beni culturali,  salute,  sicurezza
          pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione  dispone  la
          sospensione  dell'attivita'  intrapresa.  L'atto   motivato
          interrompe  il  termine  di  cui  al  primo  periodo,   che
          ricomincia  a  decorrere  dalla  data  in  cui  il  privato
          comunica l'adozione delle suddette misure.  In  assenza  di
          ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
          gli effetti della sospensione eventualmente adottata. 
              4. Decorso il termine per l'adozione dei  provvedimenti
          di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di  cui  al  comma
          6-bis,  l'amministrazione  competente  adotta  comunque   i
          provvedimenti previsti dal medesimo  comma  3  in  presenza
          delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies. 
              4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica   alle
          attivita' economiche a  prevalente  carattere  finanziario,
          ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
          materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. 
              5. 
              6. Ove il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  che  corredano  la  segnalazione  di  inizio
          attivita', dichiara o attesta  falsamente  l'esistenza  dei
          requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
          la reclusione da uno a tre anni. 
              6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
          di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma  3  e'
          ridotto a trenta giorni. Fatta salva  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al  comma  4  e  al  comma  6,  restano
          altresi' ferme  le  disposizioni  relative  alla  vigilanza
          sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
          alle sanzioni previste dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. 
              6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
          la denuncia e la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  non
          costituiscono     provvedimenti     taciti     direttamente
          impugnabili.   Gli    interessati    possono    sollecitare
          l'esercizio delle verifiche  spettanti  all'amministrazione
          e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione  di
          cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104.». 
              - La  legge  24  novembre  1981,  n.689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  13-quater,  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.34,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.58  (Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche  situazioni  di  crisi)  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 13-quater (Disposizioni in materia  di  locazioni
          brevi e attivita' ricettive). - 1.  All'articolo  4,  comma
          5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.  96,  e'
          aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «In  assenza  di
          nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel
          territorio dello Stato che appartengono allo stesso  gruppo
          dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente
          responsabili con questi ultimi  per  l'effettuazione  e  il
          versamento  della  ritenuta  sull'ammontare  dei  canoni  e
          corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3». 
              2.  I  dati  risultanti  dalle  comunicazioni  di   cui
          all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle  leggi  di
          pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno,  in  forma
          anonima e aggregata per  struttura  ricettiva,  all'Agenzia
          delle entrate, che li rende disponibili, anche  a  fini  di
          monitoraggio, ai comuni che hanno  istituito  l'imposta  di
          soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14
          marzo 2011, n. 23, o il contributo  di  soggiorno,  di  cui
          all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122.  Tali  dati  sono  utilizzati
          dall'Agenzia delle entrate, unitamente a  quelli  trasmessi
          dai soggetti che esercitano  attivita'  di  intermediazione
          immobiliare ai sensi dell'articolo 4,  commi  4  e  5,  del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  ai  fini
          dell'analisi del  rischio  relativamente  alla  correttezza
          degli adempimenti fiscali. 
              3. I criteri, i termini e le modalita' per l'attuazione
          delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti  con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali, che  si  pronuncia  entro  quarantacinque
          giorni dalla data di trasmissione. Decorso  il  termine  di
          quarantacinque giorni,  il  decreto  puo'  essere  comunque
          adottato. 
              4. Ai fini della  tutela  dei  consumatori,  presso  il
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo e' istituita una  banca  di  dati  delle  strutture
          ricettive, nonche' degli immobili destinati alle  locazioni
          brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24  aprile
          2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
          giugno 2017, n. 96,  identificati  mediante  un  codice  da
          utilizzare in ogni  comunicazione  inerente  all'offerta  e
          alla promozione  dei  servizi  all'utenza,  fermo  restando
          quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca
          di dati raccoglie e ordina le  informazioni  inerenti  alle
          strutture ricettive e agli  immobili  di  cui  al  presente
          comma. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le  attivita'
          culturali e per il turismo i dati inerenti  alle  strutture
          ricettive e agli immobili di cui al presente  comma  con  i
          relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con
          decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali  e
          per il turismo, da adottare  entro  sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
          stabilite le modalita' di realizzazione e di gestione della
          banca di dati e di acquisizione dei  codici  identificativi
          regionali nonche' le modalita' di accesso alle informazioni
          che vi sono contenute e della loro pubblicazione  nel  sito
          internet istituzionale del Ministero del  turismo.  Per  le
          esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva,
          le  informazioni  contenute  nella  banca  dati  sono  rese
          disponibili all'Amministrazione  finanziaria  e  agli  enti
          creditori per le finalita' istituzionali. 
              5. - 6. 
              7. I soggetti titolari  delle  strutture  ricettive,  i
          soggetti che concedono in locazione breve immobili  ad  uso
          abitativo, ai sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge  24
          aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 giugno 2017, n.  96,  i  soggetti  che  esercitano
          attivita' di intermediazione immobiliare e i  soggetti  che
          gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone
          in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone  che
          dispongono di unita' immobiliari  o  porzioni  di  esse  da
          locare, sono tenuti a pubblicare i codici di cui al comma 4
          nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione. 
              8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma  7
          comporta l'applicazione della sanzione  pecuniaria  da  500
          euro  a  5.000  euro.  In  caso   di   reiterazione   della
          violazione, la sanzione e' maggiorata del doppio. 
              9.   All'onere    derivante    dall'attuazione    delle
          disposizioni del comma 4, pari a  1  milione  di  euro  per
          l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo
          34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello
          stato di previsione del Ministero delle politiche  agricole
          alimentari, forestali e del turismo.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 3 (Intese). - 1.  Le  disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.».