((Art. 13 quater 
 
        Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici 
 
  1. La misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1°  giugno
2023, n. 61, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31  luglio
2023, n. 100, fermo il limite massimo di risorse ad  essa  destinate,
previsto dal comma  3  del  medesimo  articolo  10,  a  valere  sulle
giacenze del conto di tesoreria intestato alla societa' SIMEST S.p.a.
per la gestione del fondo di cui all'articolo 72,  comma  1,  lettera
d),  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  come  da  ultimo
incrementate dall'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  1,
comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' estesa
alle imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli
eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023  per  i
quali e' stato dichiarato lo stato  di  emergenza  con  delibere  del
Consiglio  dei  ministri  del  3  novembre  2023,  in  relazione   ai
comprovati danni diretti subiti in conseguenza dei medesimi eventi. 
  2. La misura di cui al comma 1 e' altresi' estesa alle imprese  non
direttamente operative sui mercati  esteri  che  sono  parte  di  una
filiera produttiva a vocazione esportatrice e il  cui  fatturato,  in
misura non inferiore alla soglia stabilita secondo  le  modalita'  di
cui al comma 2 del citato articolo 10 del  decreto-legge  n.  61  del
2023, derivi da comprovate operazioni di  fornitura  a  beneficio  di
imprese esportatrici, secondo termini e modalita' stabiliti con una o
piu' deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui  all'articolo  1,
comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  3. Le domande di finanziamento agevolato presentate  a  valere  sul
Fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29  luglio
1981, n. 394, presentate entro il  31  dicembre  2024  dalle  imprese
localizzate nei territori nei quali si  applica  la  misura  prevista
dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.  100,  ivi  inclusi
quelli di cui al comma 1 del  presente  articolo,  sono  esentate,  a
domanda del richiedente, dalla prestazione di forme di garanzia. 
  4. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto  legislativo  9  aprile
2008,  n.  81,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
disposizioni del presente decreto si  applicano  alle  attivita'  dei
volontari di cui al primo periodo esclusivamente nei limiti e con  le
modalita' previste dal  decreto  adottato  in  attuazione  del  primo
periodo». 
  5. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo  44  del
codice della protezione civile,  di  cui  al  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 50 milioni di euro per  l'anno
2023. All'onere derivante dal presente  comma  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando: 
    a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia  e  delle
finanze, quanto a 11.121.000 euro; 
    b) l'accantonamento relativo al Ministero  delle  imprese  e  del
made in Italy, quanto a 4.550.000 euro; 
    c) l'accantonamento relativo al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, quanto a 1.757.000 euro; 
    d) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto
a 2.526.000 euro; 
    e) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione  e  del
merito, quanto a 200.000 euro; 
    f) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto  a
25.000 euro; 
    g) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, quanto a 4.518.000 euro; 
    h) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti, quanto a 4.044.000 euro; 
    i) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca, quanto a 8.790.000 euro; 
    l) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, quanto  a
5.624.000 euro; 
    m) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, quanto a 3.160.000 euro; 
    n) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, quanto a
3.595.000 euro; 
    o) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto  a
90.000 euro.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   10   del
          decreto-legge  1°  giugno  2023,  n.  61,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  luglio   2023,   n.   100
          (Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza  provocata
          dagli eventi alluvionali  verificatisi  a  partire  dal  1°
          maggio   2023   nonche'   disposizioni   urgenti   per   la
          ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi): 
              «Art. 10  (Misure  urgenti  di  sostegno  alle  imprese
          esportatrici).  -  1.  Al  fine  di  sostenere  le  imprese
          esportatrici localizzate nei  territori  interessati  dagli
          eventi alluvionali verificatisi a  partire  dal  1°  maggio
          2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza
          con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio  2023,
          del 23 maggio 2023  e  del  25  maggio  2023,  la  Societa'
          italiana  per  le  imprese  all'estero  SIMEST  S.p.A.   e'
          autorizzata, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto e nel rispetto del regolamento (UE) n.
          651/2014  della  Commissione,  del  17  giugno  2014,   che
          dichiara alcune  categorie  di  aiuti  compatibili  con  il
          mercato interno in applicazione degli articoli  107  e  108
          del trattato, all'erogazione di contributi a fondo  perduto
          per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti  dalle
          medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni
          per la quale non si e' avuto  accesso  ad  altre  forme  di
          ristoro a carico della finanza pubblica.  I  contributi  di
          cui al primo periodo non  concorrono  alla  formazione  del
          reddito ai fini delle imposte  sui  redditi  e  del  valore
          della  produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive (IRAP) e  non  rilevano  ai  fini  del
          rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              2. La misura di cui  al  comma  1  si  applica  secondo
          condizioni, termini e modalita' stabiliti con  una  o  piu'
          deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo
          1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
              3. All'attuazione del presente articolo si  provvede  a
          valere sulle giacenze, nel limite massimo di 300 milioni di
          euro, del conto di tesoreria intestato alla SIMEST  per  la
          gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera
          d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  come  da
          ultimo incrementate dall'autorizzazione  di  spesa  di  cui
          all'articolo 1,  comma  49,  lettera  b),  della  legge  30
          dicembre 2021, n. 234.» 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   72,   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,   n.18,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
              «Art.  72  (Misure  per  l'internazionalizzazione   del
          sistema   Paese   e   potenziamento   dell'assistenza    ai
          connazionali all'estero in situazione di difficolta'). - 1.
          Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
          e della cooperazione internazionale e' istituito  il  fondo
          da  ripartire   denominato   "Fondo   per   la   promozione
          integrata", con una dotazione iniziale di  400  milioni  di
          euro  per  l'anno  2020,  volto  alla  realizzazione  delle
          seguenti iniziative: 
              a)  realizzazione  di  una  campagna  straordinaria  di
          comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane  e
          l'internazionalizzazione del  sistema  economico  nazionale
          nel settore agroalimentare e negli  altri  settori  colpiti
          dall'emergenza derivante  dalla  diffusione  del  Covid-19,
          anche  avvalendosi  di  ICE-Agenzia   per   la   promozione
          all'estero   e   l'internazionalizzazione   delle   imprese
          italiane; 
              b) potenziamento  delle  attivita'  di  promozione  del
          sistema  Paese   realizzate,   anche   mediante   la   rete
          all'estero, dal  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione  internazionale  e  da  ICE-Agenzia   per   la
          promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione   delle
          imprese italiane; 
              c) cofinanziamento di iniziative di promozione  dirette
          a  mercati  esteri  realizzate  da  altre   amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la  stipula  di
          apposite convenzioni; 
              d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto  fino
          al dieci per cento  dei  finanziamenti  concessi  ai  sensi
          dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge  28  maggio
          1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          luglio 1981, n.  394,  quale  incentivo  da  riconoscere  a
          fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalita'
          o  in  settori  o  aree  geografiche  ritenuti  prioritari,
          secondo criteri selettivi e modalita' stabiliti con  una  o
          piu' delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo
          1, comma 270, della legge  27  dicembre  2017,  n.  205.  I
          cofinanziamenti sono concessi tenuto  conto  delle  risorse
          disponibili e nei limiti e alle condizioni  previsti  dalla
          vigente normativa europea in materia  di  aiuti  di  Stato.
          Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo  perduto
          sono concessi fino al limite del venticinque per cento  dei
          finanziamenti concessi  ai  sensi  dell'articolo  2,  primo
          comma,  del  decreto-legge  28   maggio   1981,   n.   251,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  1981,
          n.  394,  tenuto  conto   delle   risorse   disponibili   e
          dell'ammontare complessivo delle domande  di  finanziamento
          presentate nei termini e secondo  le  condizioni  stabilite
          con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni. 
              2. In considerazione  dell'esigenza  di  contenere  con
          immediatezza         gli          effetti          negativi
          sull'internazionalizzazione   del    sistema    Paese    in
          conseguenza della diffusione del Covid-19, agli  interventi
          di cui al comma 1,  nonche'  a  quelli  inclusi  nel  piano
          straordinario di cui all'articolo 30 del  decreto-legge  12
          settembre 2014,  n.  133,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al
          31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni: 
              a) i contratti di forniture, lavori e  servizi  possono
          essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63,
          comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
              b)  il  Ministero   degli   affari   esteri   e   della
          cooperazione internazionale e ICE-Agenzia per la promozione
          all'estero   e   l'internazionalizzazione   delle   imprese
          italiane possono avvalersi, con modalita' definite mediante
          convenzione,  e  nei  limiti  delle   risorse   finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia  nazionale
          per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  di
          impresa Spa - Invitalia; 
              b-bis) nell'ambito degli stanziamenti di cui  al  comma
          1, il Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione
          internazionale puo' stipulare con enti pubblici  e  privati
          convenzioni per l'acquisizione  di  servizi  di  consulenza
          specialistica  in  materia  di  internazionalizzazione  del
          sistema Paese. 
              3. Le iniziative  di  cui  al  presente  articolo  sono
          realizzate nel rispetto delle linee guida  e  di  indirizzo
          strategico  in  materia  di  internazionalizzazione   delle
          imprese adottate dalla Cabina di regia di cui  all'articolo
          14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. Il Fondo di cui al comma  1  e'  ripartito  tra  le
          diverse finalita' con decreto  del  Ministro  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con
          il Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              4. Agli oneri di cui al comma 1 si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 126. 
              4-bis.  Al  fine  di  sostenere  i  cittadini  italiani
          all'estero  nell'ambito  dell'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19, nello stato di  previsione  del  Ministero  degli
          affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale  sono
          autorizzati i seguenti interventi: 
              a) la spesa di  euro  1  milione  per  l'anno  2020  ad
          integrazione delle misure per  la  tutela  degli  interessi
          italiani  e  della   sicurezza   dei   cittadini   presenti
          all'estero in  condizioni  di  emergenza,  ivi  inclusa  la
          protezione  del  personale  dipendente  di  amministrazioni
          pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al  di  fuori
          del territorio nazionale; 
              b) la spesa di  euro  6  milioni  per  l'anno  2020  ad
          integrazione delle misure  per  l'assistenza  ai  cittadini
          all'estero in condizioni di indigenza o di  necessita',  ai
          sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto  legislativo  3
          febbraio 2011, n. 71. 
              4-ter. Nei limiti dell'importo complessivo  di  cui  al
          comma 4-bis, lettera b), e' autorizzata, fino al 31  luglio
          2020,   l'erogazione   di   sussidi   senza   promessa   di
          restituzione  anche  a  cittadini   non   residenti   nella
          circoscrizione consolare. 
              4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter,
          pari a 5 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2020-2022,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 49,  della
          legge 30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione dello
          Stato per l'anno finanziario 2022  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2022-2024): 
              «1. - 48. Omissis 
              49. Per il  sostegno  all'internazionalizzazione  delle
          imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi: 
              a) la dotazione del fondo rotativo di cui  all'articolo
          2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981,  n.  251,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  1981,
          n. 394,  e'  incrementata  di  1,5  miliardi  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; 
              b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma
          1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  e'
          incrementata di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni
          dal 2022 al 2026, per le finalita' di cui alla  lettera  d)
          del medesimo comma. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 270, della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2018-2020): 
              «1. - 269. Omissis 
              270. L'organo competente ad amministrare  il  Fondo  di
          cui all'articolo 3 della legge  28  maggio  1973,  n.  295,
          nonche'  il  fondo  rotativo  di  cui  all'articolo  2  del
          decreto-legge 28  maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.  394,  e'  il
          Comitato agevolazioni, composto da due  rappresentanti  del
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, di cui uno con funzioni di  presidente,  da
          un  rappresentante  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, da un rappresentante del Ministero dello  sviluppo
          economico e da un rappresentante designato  dalle  regioni,
          nominati con decreto del Ministero degli  affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale, senza nuovi  o  maggiori
          oneri a carico  della  finanza  pubblica.  Con  decreto  di
          natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e
          della  cooperazione  internazionale,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  disciplinati
          competenze e funzionamento del predetto Comitato. 
              Omissis.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   2,   del
          decreto-legge  28  maggio  1981,  n.251,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio   1981,   n.   394
          (Provvedimenti   per   il   sostegno   delle   esportazioni
          italiane): 
              «Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito centrale
          un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
          finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
          fronte di programmi  di  penetrazione  commerciale  di  cui
          all'art. 15, lettera n), della legge  24  maggio  1977,  n.
          277, in Paesi diversi da  quelli  delle  Comunita'  europee
          nonche' a fronte  di  attivita'  relative  alla  promozione
          commerciale all'estero del settore  turistico  al  fine  di
          acquisire i flussi turistici verso l'Italia. 
              La disposizione di cui  al  primo  comma  del  presente
          articolo  si  applica  anche  alle  imprese  alberghiere  e
          turistiche   limitatamente   alle   attivita'   volte    ad
          incrementare la domanda estera del settore.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3-bis, del
          decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  (Attuazione
          dell'articolo 1 della legge  3  agosto  2007,  n.  123,  in
          materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
          di lavoro) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3 (Campo di applicazione). - 1. - 3. Omissis 
              3-bis. Nei riguardi delle cooperative  sociali  di  cui
          alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle  organizzazioni
          di volontariato della protezione  civile,  ivi  compresi  i
          volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo  Nazionale
          soccorso alpino e speleologico, e i  volontari  dei  vigili
          del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo
          sono applicate tenendo conto delle particolari modalita' di
          svolgimento delle rispettive attivita',  individuate  entro
          il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero  del  lavoro,
          della salute e delle politiche sociali, di concerto con  il
          Dipartimento  della  protezione  civile  e   il   Ministero
          dell'interno, sentita la Commissione consultiva  permanente
          per la salute e sicurezza sul lavoro. Le  disposizioni  del
          presente decreto si applicano alle attivita' dei  volontari
          di cui al primo periodo esclusivamente nei limiti e con  le
          modalita' previste dal decreto adottato in  attuazione  del
          primo periodo. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  44  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice  della  protezione
          civile): 
              «Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). -  1.  Per
          gli interventi conseguenti agli eventi di cui  all'articolo
          7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
          dei ministri  delibera  la  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza di rilievo nazionale, si provvede con  l'utilizzo
          delle  risorse  del  Fondo  per  le  emergenze   nazionali,
          istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
          Dipartimento della protezione civile. 
              2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
          dei ministri, al termine di ciascun anno,  dovranno  essere
          evidenziati,  in  apposito  allegato,  gli  utilizzi  delle
          risorse   finanziarie   del   «Fondo   per   le   emergenze
          nazionali».»