((Art. 14 bis 
 
Disposizioni relative alla gestione delle tratte autostradali  A24  e
                                 A25 
 
  1. La societa' Strada dei Parchi S.p.a. di cui  all'articolo  7-ter
del  decreto-legge  16  giugno   2022,   n.   68,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  5  agosto  2022,  n.  108,  di  seguito
denominata «concessionario», e' reintegrata, secondo le  modalita'  e
con la decorrenza indicate al comma 5 del  presente  articolo,  nella
concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e
A25, di cui alla convenzione unica del 18 novembre 2009,  di  seguito
denominata «Convenzione Unica», fino  alla  scadenza  naturale  della
medesima, rideterminata  tenendo  conto  del  periodo  affidato  alla
gestione della societa' ANAS S.p.a.  ai  sensi  del  citato  articolo
7-ter, comma 2, del decreto-legge n. 68 del 2022, subordinatamente: 
    a)  al  deposito,  presso  le  sedi  competenti,  da  parte   del
concessionario, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e
pretesa relativi al rapporto concessorio, degli atti  di  rinuncia  a
tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque  titolo
dedotte e deducibili, nonche' ai giudizi  cautelativi  connessi,  nei
confronti del concedente e di ogni altro  soggetto  pubblico  nonche'
dell'ANAS S.p.a., con compensazione delle spese; 
    b)  alla  sottoscrizione  da  parte  del   concessionario   della
dichiarazione di accettare, senza riserve, condizioni o  pretese  nei
confronti dell'ANAS S.p.a., l'impegno a subentrare nella  concessione
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le infrastrutture
autostradali, i beni immobili e i beni immateriali necessari  per  la
gestione e la manutenzione ordinaria  delle  autostrade  A24  e  A25,
nonche' a subentrare nei contratti stipulati dall'ANAS S.p.a. per  la
gestione dell'infrastruttura nel periodo tra l'8  luglio  2022  e  la
data di reintegro del concessionario determinata ai sensi  del  comma
5. 
  2. Entro la data di reintegro del  concessionario,  la  Convenzione
Unica e' integrata dall'atto aggiuntivo, corredato del relativo piano
economico e finanziario (PEF) asseverato da una primaria societa'  di
revisione,  sottoscritto  dal  concessionario.   Il   concedente   e'
autorizzato  a  sottoscrivere  i  predetti  atti,  che  si  intendono
approvati per effetto del presente articolo in deroga alla  procedura
di cui all'articolo 43 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
previa verifica da parte del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti dei seguenti requisiti: 
    a) il valore iniziale della concessione alla  data  di  reintegro
del concessionario e' calcolato: 
      1) secondo i criteri di cui alla Convenzione Unica, rettificati
sulla  base  delle  prescrizioni  e  raccomandazioni  relative   alle
modalita' di remunerazione del capitale investito e del prezzo  della
concessione  contenute  nel  parere  n.  8   del   31   luglio   2019
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, tenuto  conto  dei  dati
economico-patrimoniali  riportati  nei  bilanci  di   esercizio   del
concessionario nel periodo 2014-2022; 
      2) detraendo le rettifiche regolatorie  al  capitale  investito
apportate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
      3) detraendo dal valore della concessione determinato ai  sensi
del numero 1) un importo corrispondente alla  somma  delle  quote  di
corrispettivo di cui all'articolo 3, comma  3.0,  lettera  c),  della
Convenzione   Unica   e   degli   ulteriori   debiti   maturati   dal
concessionario nei confronti dell'ANAS S.p.a. e del  Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti,  con  conseguente  estinzione  delle
relative obbligazioni a carico del concessionario; 
      4) detraendo dal valore della concessione determinato ai  sensi
del numero 1) l'importo  da  erogare  al  concessionario  secondo  le
tempistiche e nei limiti di cui ai commi 6 e 7, a tacitazione di ogni
diritto e pretesa relativi al periodo della  concessione  antecedente
al reintegro; 
    b)  per  l'intero  periodo  residuo  della  concessione   restano
invariati i livelli tariffari  rispetto  a  quelli  applicati  al  31
dicembre 2017; 
    c) e' inserita, nell'ambito del PEF, una spesa  annua,  a  carico
del concessionario, per l'intero periodo residuo  della  concessione,
pari a 40 milioni di euro per manutenzioni ordinarie; 
    d) e' fissato, per l'intero periodo residuo della concessione, il
tasso di remunerazione indicato nel parere n. 8 del  31  luglio  2019
reso dall'Autorita' di regolazione dei trasporti  in  attuazione  del
punto 17.3 dell'allegato A alla delibera n. 66  del  19  giugno  2019
della  medesima  Autorita',  applicato  al  valore   iniziale   della
concessione alla data del reintegro, calcolato ai sensi della lettera
a); 
    e) e' determinato l'importo del valore di subentro alla  scadenza
della concessione, sulla base delle linee di indirizzo  di  cui  alla
decisione C(2018) 2435 della Commissione, del 27 aprile 2018,  tenuto
conto  dei  relativi  pareri  dell'Autorita'   di   regolazione   dei
trasporti. 
  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  provvede  nei
confronti dell'ANAS  S.p.a.,  in  via  definitiva,  alla  regolazione
dell'importo di cui al comma 2, lettera a),  numero  3),  nell'ambito
delle  risorse  stanziate  per  il  finanziamento  del  contratto  di
programma ANAS dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto: 
    a) esclusivamente del valore contabile dei relativi crediti, come
certificati nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a.; 
    b) dei ricavi da  pedaggio  complessivamente  riscossi  dall'ANAS
S.p.a. nel periodo di gestione delle tratte autostradali A24  e  A25,
al netto di quelli impiegati per i costi di gestione  e  manutenzione
ordinaria; 
    c) dell'importo di cui  all'articolo  7-ter,  comma  10,  secondo
periodo, del citato decreto-legge n. 68 del 2022; 
    d)  della  quota  non  vincolata  di  residui  passivi   iscritti
nell'ultimo bilancio di  esercizio  dell'ANAS  S.p.a.,  comunque  non
riferibili a interventi non ancora conclusi e collaudati. 
  4. Per l'intero periodo residuo della concessione non sono  ammesse
ulteriori revisioni del PEF. 
  5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce  con
il concessionario le modalita' e i tempi di deposito  degli  atti  di
rinuncia di cui al comma 1, lettera a).  Il  termine  di  conclusione
della gestione da parte dell'ANAS S.p.a.  delle  tratte  autostradali
A24 e A25 e il conseguente termine di reintegro del concessionario e'
individuato entro le ore 00:00 del 1° gennaio 2024,  subordinatamente
al deposito degli atti di rinuncia di cui  al  primo  periodo.  Nelle
more del reintegro,  l'ANAS  S.p.a.  prosegue  nella  gestione  delle
tratte autostradali. 
  6. In considerazione delle rinunce da parte del  concessionario  di
cui al comma 1, lettera a), e' riconosciuta a quest'ultimo  la  somma
di 500 milioni di euro, di cui 250 milioni  per  l'anno  2023  e  250
milioni per  l'anno  2024.  Ai  fini  di  cui  al  primo  periodo  e'
autorizzata l'apertura di un  conto  corrente  bancario  infruttifero
intestato alla Direzione generale per  le  strade  e  le  autostrade,
l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza  sui
contratti concessori autostradali del Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse di  cui  al  primo
periodo. 
  7. Alla liquidazione delle somme di cui al comma  6  a  favore  del
concessionario si provvede nei seguenti termini: 
    a) quanto a 250  milioni  di  euro,  entro  quindici  giorni  dal
reintegro; 
    b) quanto a 250 milioni di euro, entro il 31 maggio 2024. 
  8. Agli oneri derivanti dal comma  6  si  provvede,  quanto  a  250
milioni di euro per l'anno 2023 e 250  milioni  di  euro  per  l'anno
2024, a valere sulle risorse del fondo  di  cui  all'articolo  7-bis,
comma 3, del citato decreto-legge n. 68 del 2022,  come  incrementato
dall'articolo 14, comma 1, del presente decreto. 
  9. Dalla data di reintegro  del  concessionario  nella  concessione
autostradale  di  cui  al  comma  5  cessano  di   avere   efficacia,
subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia a tutti i giudizi
pendenti  e  alle  relative  domande  ai  sensi  del  comma   1,   le
disposizioni di cui all'articolo 7-ter, commi 3, 4, 5, 6, 7,  8,  10,
terzo periodo, 11 e 12, del citato decreto-legge n. 68 del 2022. 
  10. All'articolo 7-ter,  comma  10,  secondo  periodo,  del  citato
decreto-legge n. 68 del 2022, le  parole:  «dal  trasferimento  della
titolarita'    della    concessione    relativa    all'infrastruttura
autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 alla  societa'  in
house di cui all'articolo 2, comma  2-sexies,  del  decreto-legge  10
settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
novembre 2021, n. 156, mediante apposito versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato, effettuato a  valere  sui  ricavi  da  pedaggio
complessivamente riscossi alla  data  del  citato  trasferimento,  al
netto di quelli impiegati per i costi di gestione e  di  manutenzione
ordinaria di cui al comma 2 del presente  articolo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dalla retrocessione dell'ANAS S.p.a. dalla  gestione
della concessione  relativa  all'infrastruttura  stradale  costituita
dalle autostrade A24 e  A25  mediante  compensazione  con  i  crediti
relativi alle quote di corrispettivo di  cui  all'articolo  3,  comma
3.0, lettera c), della convenzione unica del 18  novembre  2009».  La
disposizione di cui al presente comma acquista efficacia  dalla  data
di reintegro del concessionario nella concessione autostradale di cui
al comma 5.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   7-ter,   del
          decreto-legge  16  giugno  2022  n.   68   convertito   con
          modificazioni  dalla   legge   5   agosto   2022   n.   108
          (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo  delle
          infrastrutture,   dei   trasporti   e    della    mobilita'
          sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e  per  la
          funzionalita' del Ministero delle  infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili): 
              «Art. 7-ter (Disposizioni urgenti per la gestione e  la
          sicurezza delle tratte autostradali A24 e  A25).  -  1.  La
          convenzione unica del 18  novembre  2009  sottoscritta  tra
          l'ANAS S.p.a. e la Strada dei Parchi S.p.a. per la gestione
          in concessione della  rete  autostradale  costituita  dalle
          autostrade A24 e A25 e' risolta per grave inadempimento del
          concessionario, Strada dei Parchi S.p.a., sulla base  delle
          motivazioni di cui al decreto della Direzione generale  per
          le  strade  e  le  autostrade,  l'alta  sorveglianza  sulle
          infrastrutture  stradali  e  la  vigilanza  sui   contratti
          concessori autostradali del Ministero delle  infrastrutture
          e della mobilita' sostenibili n. 29  del  14  giugno  2022,
          approvato con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili, di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, in data 7 luglio  2022.  Con
          la presente disposizione, il citato  decreto  del  Ministro
          delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
          reso  immediatamente  e  definitivamente  efficace.   Fermo
          quanto   previsto   dall'articolo   21,   comma   2,    del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.  120,  ai
          decreti di cui al primo e al secondo periodo  del  presente
          comma si applica la disciplina  prevista  dall'articolo  1,
          comma 1, quarto periodo, della legge 14  gennaio  1994,  n.
          20. 
              2. Fermo quanto previsto  dall'articolo  35,  comma  1,
          ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2020,  n.  8,  in  considerazione  della  retrocessione  al
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili  in   qualita'   di   concedente   della   rete
          autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 e  nelle
          more del trasferimento della titolarita' della  concessione
          di detta rete autostradale alla societa' in  house  di  cui
          all'articolo  2,  comma  2-sexies,  del  decreto-legge   10
          settembre 2021,  n.  121,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e, comunque, non oltre
          la data del  31  dicembre  2023,  l'ANAS  S.p.a.  assume  a
          decorrere dall'8 luglio 2022,  al  fine  di  assicurare  la
          continuita' della circolazione in condizione di  sicurezza,
          la gestione delle  autostrade  A24  e  A25,  ai  sensi  del
          medesimo  comma  1  del  citato  articolo  35,  provvedendo
          altresi' allo svolgimento delle seguenti attivita': 
              a)  effettuazione  degli  interventi  di   manutenzione
          ordinaria; 
              b) completamento degli interventi di  cui  all'articolo
          52-quinquies del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,
          n. 96, e di cui all'articolo 16-bis  del  decreto-legge  20
          giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3  agosto  2017,  n.  123,  a  valere  sulle  risorse
          previste dalle citate disposizioni; 
              c) nei limiti delle  risorse  allo  scopo  individuate,
          effettuazione  di  ogni   ulteriore   intervento   ritenuto
          necessario  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili ovvero dal Commissario  straordinario
          di cui all'articolo 206 del decreto-legge 19  maggio  2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77. 
              3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui  al  comma
          2, nonche' per assicurare la continuita' della circolazione
          lungo le autostrade A24 e A25, l'ANAS S.p.a.: 
              a) si avvale, con  rimborso  dei  relativi  oneri  e  a
          valere sulle risorse di cui  al  comma  10,  del  personale
          della societa' Strada  dei  Parchi  S.p.a.,  nonche'  delle
          societa' Parchi Global Services S.p.a.  e  Infraengineering
          S.r.l.,  titolare  alla  data  dell'8  luglio  2022  di  un
          contratto di lavoro subordinato alle  dipendenze  di  dette
          societa' e assegnato, alla medesima data, allo  svolgimento
          del servizio autostradale,  con  esclusione  del  personale
          inquadrato  come  dirigente.  L'ANAS  S.p.a.  e'   altresi'
          autorizzata  ad  assumere,  nella  misura   necessaria   ad
          assicurare lo svolgimento delle attivita' di cui  al  comma
          2, il personale di cui al primo periodo, che, a  tal  fine,
          non e' tenuto ad osservare i termini di preavviso  previsti
          in caso di dimissioni volontarie e che e' inquadrato, fatto
          salvo  quanto  previsto  dal  terzo  periodo,  secondo   le
          previsioni del contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro
          applicato  dalla  medesima  ANAS  S.p.a.,  in  un   livello
          corrispondente  a  quello  riconosciuto  dalla  Strada  dei
          Parchi S.p.a., dalla Parchi Global Services S.p.a. o  dalla
          Infraengineering S.r.l., con salvaguardia, ad ogni  effetto
          economico e normativo, dell'anzianita' lavorativa  maturata
          presso dette societa'. Al personaleassunto dall'ANAS S.p.a.
          ai sensi  del  presente  comma  continuano  ad  applicarsi,
          purche'   impiegato   nello   svolgimento   del    servizio
          autostradale relativo alle autostrade A24 e A25 e in deroga
          alle previsioni di cui al secondo  periodo,  le  condizioni
          economiche e normative previste  dal  contratto  collettivo
          nazionale di  lavoro  applicato  dalla  Strada  dei  Parchi
          S.p.a.,  dalla  Parchi  Global  Services  S.p.a.  o   dalla
          Infraengineering S.r.l. con salvaguardia, ad  ogni  effetto
          economico e  normativo,  del  livello  di  inquadramento  e
          dell'anzianita' lavorativa maturata presso dette  societa'.
          Il personale assunto dall'ANAS S.p.a. ai sensi del  secondo
          periodo e' trasferito, con esclusione del diritto d'opzione
          e  fatta  salva  la  possibilita'  di  detto  personale  di
          rassegnare le proprie dimissioni con  gli  effetti  di  cui
          all'articolo 2119, primo comma,  del  codice  civile,  alla
          societa'  di  cui  all'articolo  2,  comma  2-sexies,   del
          decreto-legge 10 settembre 2021, n.  121,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n.  156,  entro
          la data indicata con il decreto di cui al  comma  2-septies
          del medesimo articolo 2 ovvero,  se  posteriore,  entro  la
          data dell'effettivo  affidamento  a  detta  societa'  della
          titolarita'   della   concessione   relativa   alla    rete
          autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25; 
              b) per l'affidamento delle  attivita'  necessarie  alla
          realizzazione degli interventi di cui al comma 2, opera  in
          deroga ad ogni disposizione  di  legge  diversa  da  quella
          penale, fatto salvo  il  rispetto  delle  disposizioni  del
          codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
          di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,
          nonche'     dei     vincoli     inderogabili      derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea,  ivi  inclusi  quelli
          derivanti  dalle  direttive  2014/24/UE  e  2014/25/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26  febbraio  2014,
          dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del codice di
          cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  e  delle
          disposizioni in materia di subappalto; 
              c)  puo'  effettuare  la  selezione   degli   operatori
          economici affidatari della realizzazione  degli  interventi
          di cui al comma 2 di importo inferiore alle soglie  di  cui
          all'articolo 35 del citato codice dei  contratti  pubblici,
          di cui  al  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  anche
          nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo  54
          del medesimo codice, in relazione ai quali  non  e'  ancora
          intervenuta  l'aggiudicazione  degli  appalti  basati   sui
          medesimi accordi quadro ovvero non si  e'  provveduto  alla
          loro esecuzione secondo le modalita'  previste  dal  citato
          articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6, dello stesso codice; 
              d) provvede ad applicare e a riscuotere le  tariffe  da
          pedaggio, comprensive del sovrapprezzo di cui  all'articolo
          1, comma 1021,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
          vigenti alla  data  del  31  dicembre  2017  e  i  relativi
          proventi  sono  destinati  alla  copertura  dei  costi   di
          gestione nonche' all'effettuazione degli interventi di  cui
          alla lettera a) del comma 2 del presente articolo e, per la
          parte eccedente, a  quanto  previsto  dall'articolo  7-bis,
          comma 2, del presente decreto. E'  esclusa  ogni  ulteriore
          remunerazione in favore dell'ANAS S.p.a. per lo svolgimento
          delle attivita' affidate ai sensi del presente articolo. 
              4. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  3,  la
          societa' Strada  dei  Parchi  S.p.a.,  la  societa'  Parchi
          Global  Services  S.p.a.,  la  societa'   Infra-engineering
          S.r.l. e la  societa'  Toto  Holding  S.p.a.  provvedono  a
          mettere  immediatamente  a  disposizione  dell'ANAS  S.p.a.
          tutta la documentazione, anche tecnica, relativa allo stato
          di funzionalita' delle  infrastrutture  autostradali  e  ai
          programmi di manutenzione in corso di  esecuzione,  i  beni
          materiali,  ivi  compresi  i  beni  immobili,  e   i   beni
          immateriali necessari per la  gestione  e  la  manutenzione
          ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonche'  a  garantire
          al personale autorizzato dall'ANAS S.p.a. l'accesso a tutta
          la documentazione pertinente  detenuta  da  dette  societa'
          ovvero da altre societa' controllate  dalla  societa'  Toto
          Holding  S.p.a.  La  documentazione  e  i  beni   messi   a
          disposizione dell'ANAS S.p.a. ai sensi del  presente  comma
          sono   analiticamente   indicati   in   appositi    verbali
          sottoscritti dai rappresentanti delle parti. 
              5. In caso di inosservanza degli  obblighi  di  cui  al
          comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 340  del
          codice penale, con decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri,   adottato   su   proposta   delMinistro    delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  e'  nominato
          un commissario ad acta che si sostituisce  agli  organi  di
          amministrazione delle societa' di cui al medesimo  comma  4
          ai fini della messa a disposizione della  documentazione  e
          dei beni indicati nello stesso comma 4.  Nello  svolgimento
          della  propria  attivita',  il  commissario  ad  acta  puo'
          avvalersi, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, della collaborazione dei  militari  della
          Guardia di finanza, che agiscono con i poteri e le facolta'
          previsti dai decreti del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e  dalle
          altre disposizioni tributarie, nonche' della collaborazione
          di altri organi dello Stato. 
              6. Al  fine  di  consentire  lo  svolgimento  da  parte
          dell'ANAS S.p.a. delle attivita' di cui al comma 2, nonche'
          per assicurare la continuita' della circolazione  lungo  le
          autostrade A24 e A25, le prestazioni previste dai contratti
          stipulati dalla Strada dei Parchi S.p.a. per la gestione di
          dette   autostrade   ovvero   per   l'effettuazione   degli
          interventi di cui alle lettere a) e b) del  medesimo  comma
          2, qualora non gia' integralmente eseguite alla data dell'8
          luglio 2022, sono rese nei confronti dell'ANAS S.p.a. Entro
          sessanta giorni dalla predetta data, l'ANAS S.p.a. subentra
          nei contratti di cui al primo periodo che sono dalla stessa
          ritenuti indispensabili. 
              7. In relazione alle procedure di  affidamento  indette
          dall'ANAS S.p.a. ai fini dello svolgimento delle  attivita'
          di cui al comma 2, nonche' a quelle indette dal Commissario
          straordinario di cui all'articolo 206 del decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77,  i  relativi  bandi  di  gara,
          avvisi o  inviti  contengono  specifiche  clausole  sociali
          finalizzate, ai sensi dell'articolo 50 del codice di cui al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nei limiti ivi
          previsti, a  promuovere  la  stabilita'  occupazionale  del
          personale della societa' Toto Costruzioni S.p.a.  impiegato
          alla  data  dell'8   luglio   2022   nelle   attivita'   di
          manutenzione  ordinaria,  straordinaria  o  di   ripristino
          infrastrutturale  delle  tratte  autostradali  A24  e  A25,
          garantendo altresi' l'applicazione dei contratti collettivi
          nazionali in essere e con  salvaguardia,  ad  ogni  effetto
          economico e normativo, dell'anzianita' lavorativa  maturata
          presso la detta societa'. 
              8.  Al  fine  di  promuovere  un  ampio   percorso   di
          partecipazione  democratica  nella   programmazione   delle
          attivita' di cui al comma 2 e di favorire  una  definizione
          organica  e  condivisa  delle  tariffe  da   pedaggio,   e'
          istituito un Tavolo istituzionale presso il Ministero delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Il Tavolo  e'
          presieduto  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
          mobilita' sostenibili o da un suo delegato ed  e'  composto
          da un rappresentante dell'ANAS  S.p.a.,  un  rappresentante
          della regione  Abruzzo,  un  rappresentante  della  regione
          Lazio  e  una  rappresentanza  dei   sindaci   dei   comuni
          interessati dalle tratte  autostradali  A24  e  A25  e  del
          Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti  (CNCU).
          Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennita',
          gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
          Dall'istituzione e dal funzionamento del Tavolo non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              9. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle  ferrovie
          e delle infrastrutture stradali e autostradali provvede, ai
          sensi dell'articolo  12,  comma  4,  del  decreto-legge  28
          settembre 2018,  n.  109,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  16  novembre  2018,  n.  130,  ad  effettuare
          ispezioni finalizzate a verificare, entro  il  31  dicembre
          2022, le condizioni di sicurezza dell'intera infrastruttura
          autostradale  costituita  dalle  autostrade  A24   e   A25,
          informando mensilmente l'ANAS S.p.a.,  il  Ministero  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili e i membri del
          Tavolo di cui  al  comma  8  sui  risultati  dell'attivita'
          ispettiva svolta. 
              10. Alla copertura degli oneri derivanti dalla  lettera
          a) del comma 2, dalle lettere a), b)  e  c)  del  comma  3,
          nonche' dai commi 4 e 6 si provvede a valere  sui  proventi
          dei  pedaggi  riscossi  dall'ANAS  S.p.a.  ai  sensi  della
          lettera  d)  del  citato  comma  3.  Per  l'anno  2022   e'
          riconosciuta in favore dell'ANAS S.p.a.un'anticipazione  di
          euro 60 milioni, che e' restituita dalla medesima societa',
          senza applicazione di interessi, entro sessanta giorni  dal
          trasferimento della titolarita' della concessione  relativa
          all'infrastruttura autostradale costituita dalle autostrade
          A24 e A25 alla societa' in house  di  cui  all'articolo  2,
          comma 2-sexies, del decreto-legge  10  settembre  2021,  n.
          121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  novembre
          2021, n. 156, mediante apposito versamento all'entrata  del
          bilancio dello Stato, effettuato a  valere  sui  ricavi  da
          pedaggio complessivamente riscossi  alla  data  del  citato
          trasferimento, al netto di quelli impiegati per i costi  di
          gestione e di manutenzione ordinaria di cui al comma 2  del
          presente articolo. Detto importo e' riassegnato al fondo di
          cui all'articolo 7-bis, comma 3. 
              11. Fermo il diritto al risarcimento del danno  causato
          dal grave inadempimento della societa'  Strada  dei  Parchi
          S.p.a. agli obblighi previsti dalla  convenzione  unica  di
          cui al comma 1, l'importo previsto ai  sensi  dell'articolo
          35, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 30  dicembre
          2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio 2020, n. 8, e' determinato  secondo  le  modalita'
          previste  dall'articolo  7-bis,  comma  1,   del   presente
          decreto.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  comma   si
          provvede  a  valere  sulle  risorse  del   fondo   di   cui
          all'articolo 7-bis, comma 3. 
              12. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
          sostenibili provvede a trattenere sull'importo  di  cui  al
          comma 11, ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  7-bis,
          comma 2, una somma corrispondente all'entita' delle rate di
          corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c),
          della convenzione unica di cui al comma  1,  dovute  e  non
          ancora versate dalla  Strada  dei  Parchi  S.p.a.  all'ANAS
          S.p.a. alla data dell'8 luglio 2022. Il versamento all'ANAS
          S.p.a. delle somme trattenute ai sensi  del  primo  periodo
          del presente comma avviene secondo  le  modalita'  previste
          dall'articolo 7-bis, comma 2. 
              13. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del  comma
          10, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si  provvede
          ai sensi dell'articolo 7-quater.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   43   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge22   dicembre   2011,   n.214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici): 
              «Art.  43  (Alleggerimento  e   semplificazione   delle
          procedure, riduzione dei costi e altre misure).  -  1.  Gli
          aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali
          vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, laddove comportino variazioni o  modificazioni  al
          piano degli investimenti ovvero  ad  aspetti  di  carattere
          regolatorio  a  tutela   della   finanza   pubblica,   sono
          trasmessi, sentita l'Autorita' di regolazione dei trasporti
          per i profili di competenza di cui all'articolo  37,  comma
          2, lettera g), in  merito  all'individuazione  dei  sistemi
          tariffari,  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti al CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia  entro
          trenta giorni e, successivamente, approvati con decreto del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanarsi
          entro trenta giorni dalla avvenuta  trasmissione  dell'atto
          convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. 
              2. Gli aggiornamenti o le revisioni  delle  convenzioni
          autostradali vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto che non  comportano  le  variazioni  o  le
          modificazioni di cui al comma 1 sono approvate con  decreto
          del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          emanarsi entro  trenta  giorni  dall'avvenuta  trasmissione
          dell'atto  convenzionale  ad   opera   dell'amministrazione
          concedente. 
              2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e  2  il  concedente,
          sentita l'Autorita' di regolazione dei trasporti,  verifica
          l'applicazione dei criteri di determinazione delle tariffe,
          anche con riferimento  all'effettivo  stato  di  attuazione
          degli investimenti gia' inclusi in tariffa. 
              3. Gli aggiornamenti o le revisioni  delle  convenzioni
          autostradali, i cui schemi di  atti  aggiuntivi  sono  gia'
          stati sottoposti al parere del CIPE alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, sono approvati con decreto del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanarsi
          entro trenta giorni  dall'avvenuta  trasmissione  dell'atto
          convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. 
              4.  Sono  abrogati  il   comma   2,   ultimo   periodo,
          dell'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile  2008,
          n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno
          2008,  n.  101,  e  il  comma  4   dell'articolo   21   del
          decreto-legge 24 dicembre 2003,  n.  355,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. 
              5. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 4  aprile
          2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          giugno 2008, n. 101, e successive  modificazioni,  dopo  il
          comma 2-bis e' aggiunto il seguente: 
              «2-ter. I contratti di  concessione  di  costruzione  e
          gestione  e  di  sola  gestione  nel  settore  stradale   e
          autostradale sono affidati secondo  le  procedure  previste
          all'articolo 144 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163 e successive modificazioni, ovvero all'articolo 153 del
          medesimo  decreto.  A  tal  fine   sono   da   considerarsi
          concessionari solo i soggetti individuati  ai  sensi  della
          parte II, titolo III, capo II, dello stesso  decreto.  Sono
          fatti salvi  i  soggetti  gia'  individuati  alla  data  di
          entrata in vigore della presente  disposizione  secondo  la
          normativa nazionale di riferimento, nonche' i  titolari  di
          concessioni di cui all'articolo 253, comma 25, del predetto
          decreto legislativo». 
              6.  Ai  fini  della  realizzazione  di  nuovi  impianti
          tecnologici e relative opere civili  strettamente  connesse
          alla realizzazione e gestione di detti impianti,  accessori
          e funzionali alle infrastrutture  autostradali  e  stradali
          esistenti  per  la  cui  realizzazione  siano  gia'   stati
          completati i procedimenti di approvazione del progetto e di
          localizzazione in conformita'  alla  normativa  pro-tempore
          vigente, non si applicano le disposizioni del Titolo II del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia edilizia di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380  e  non  sono  necessari
          ulteriori autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta
          o atti di assenso comunque denominati. 
              7. Al fine di  migliorare  la  sicurezza  delle  grandi
          dighe,  aventi  le  caratteristiche  dimensionali  di   cui
          all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8  agosto  1994,
          n. 507,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
          ottobre 1994, n. 584, il Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti individua, entro  il  31  dicembre  2012,  in
          ordine di priorita', anche sulla base dei  risultati  delle
          verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge
          29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 maggio 2004, n. 139, le dighe  per  le  quali  sia
          necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di
          interventi di adeguamento o miglioramento della  sicurezza,
          a carico dei concessionari o  richiedenti  la  concessione,
          fissandone i tempi di esecuzione. 
              8.  Ai  fini  del  mantenimento  delle  condizioni   di
          sicurezza,  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, di concerto con  il  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e  d'intesa  con  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di  priorita'
          e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai
          sensi dell'articolo 114 del decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, e successive modificazioni, le  grandi  dighe
          per le quali, accertato il concreto rischio  di  ostruzione
          degli  organi  di  scarico,  siano  necessarie  e   urgenti
          l'adozione di interventi nonche' la rimozione dei sedimenti
          accumulatisi  nei  serbatoi.  Le  regioni  e  le   province
          autonome nei cui territori sono presenti  le  grandi  dighe
          per le quali sia stato rilevato il  rischio  di  ostruzione
          degli organi di  scarico  e  la  conseguente  necessita'  e
          urgenza  della  rimozione  dei  sedimenti  accumulati   nei
          serbatoi  individuano  idonei  siti   per   lo   stoccaggio
          definitivo di tutto il materiale e sedimenti  asportati  in
          attuazione dei suddetti interventi. 
              9. I concessionari o i richiedenti  la  concessione  di
          derivazione d'acqua da grandi dighe che non abbiano  ancora
          redatto  il  progetto  di  gestione  dell'invaso  ai  sensi
          dell'articolo 114, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
          n. 152, sono tenuti a provvedere entro il 31 dicembre  2012
          e ad attuare gli interventi individuati ai sensi del  comma
          8 del presente articolo, entro due  anni  dall'approvazione
          del progetto di gestione. 
              10. Per le dighe che hanno superato una vita  utile  di
          cinquanta  anni,   decorrenti   dall'avvio   degli   invasi
          sperimentali  di  cui  all'articolo  13  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 1° novembre 1959,  n.  1363,  i
          concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti  a
          presentare  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti,  entro  il  31  dicembre  2012,  il   piano   di
          manutenzione dell'impianto di ritenuta di cui  all'articolo
          93, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
          e  all'articolo  38  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207,  per  l'approvazione  e
          l'inserimento in forma sintetica nel foglio  di  condizioni
          per l'esercizio e la manutenzione della diga. 
              11. Nelle  more  dell'emanazione  del  decreto  di  cui
          all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n.
          166, i concessionari o i richiedenti  la  concessione  sono
          tenuti a presentare al  predetto  Ministero,  entro  il  31
          dicembre 2012, gli elaborati di consistenza delle opere  di
          derivazione ed adduzione, comprese le condotte  forzate,  i
          relativi  atti  di  collaudo,  i  piani  di   manutenzione,
          unitamente   alle   asseverazioni    straordinarie    sulle
          condizioni di sicurezza e sullo stato di manutenzione delle
          citate opere dell'ingegnere designato responsabile ai sensi
          dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto  1994,
          n. 507,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
          ottobre 1994, n. 584. Il Ministero  integra  il  foglio  di
          condizioni per l'esercizio e la  manutenzione  delle  dighe
          con le disposizioni riguardanti le predette opere. 
              12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  procede,  d'intesa  con  il  Dipartimento  della
          protezione  civile,  alla   revisione   dei   criteri   per
          l'individuazione  delle  «fasi  di  allerta»  di  cui  alla
          circolare della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  n.
          22806, del 13  dicembre  1995,  al  fine  di  aggiornare  i
          documenti di protezione civile per le finalita' di gestione
          del rischio idraulico a valle delle dighe. 
              13. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle
          disposizioni  di  cui  all'articolo   3,   comma   3,   del
          decreto-legge  29  marzo  2004,  n.  79,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139,  nonche'
          della direttiva del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
          27 febbraio 2004, i concessionari e i gestori delle  grandi
          dighe  sono   tenuti   a   fornire   al   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti, per via  telematica  ed  in
          tempo reale, i dati idrologici e idraulici acquisiti presso
          le dighe, comprese le portate scaricate e derivate, secondo
          le direttive impartite dal predetto Ministero. 
              14. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
          esercita poteri sostitutivi nei confronti di  concessionari
          e dei richiedenti la concessione in caso di  inottemperanza
          degli  stessi  alle  prescrizioni   impartite   nell'ambito
          dell'attivita' di vigilanza e controllo sulla sicurezza; in
          tali  condizioni  puo'  disporre   gli   accertamenti,   le
          indagini,  gli  studi,  le  verifiche  e  le  progettazioni
          necessarie al recupero delle condizioni di sicurezza  delle
          dighe, utilizzando a  tale  scopo  le  entrate  provenienti
          dalle contribuzioni di cui all'articolo 2, commi 172 e 173,
          del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286,  con
          obbligo di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti. 
              15. All'articolo 1, comma 7-bis,  del  decreto-legge  8
          agosto 1994, n. 507, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono aggiunti,  in  fine,  i
          seguenti periodi: «Per le opere di conglomerato  cementizio
          armato, normale e precompresso  e  a  struttura  metallica,
          realizzate antecedentemente  all'entrata  in  vigore  della
          legge  5  novembre  1971,  n.  1086,  il  Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti  acquisisce  o,  in  assenza
          prescrive,  il   collaudo   statico   delle   opere   anche
          complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le  opere
          realizzate successivamente i concessionari o i  richiedenti
          la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono  tenuti
          a presentare, entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore della  presente  disposizione,  i  collaudi  statici
          delle opere stesse redatti ai sensi della  normativa  sopra
          indicata».». 
              - Il testo dell'articolo 7-bis,  del  decreto-legge  16
          giugno 2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla  legge
          5 agosto 2022 n. 108 (Disposizioni urgenti per la sicurezza
          e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti  e  della
          mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi  eventi
          e per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e
          della mobilita' sostenibili) e' riportato  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 14. 
              - La legge  29  dicembre  2022,  n.  197  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2023-2025),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  2022,  n.
          303, S.O. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   7-ter,   del
          decreto-legge  16  giugno  2022  n.   68   convertito   con
          modificazioni  dalla   legge   5   agosto   2022   n.   108
          (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo  delle
          infrastrutture,   dei   trasporti   e    della    mobilita'
          sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e  per  la
          funzionalita' del Ministero delle  infrastrutture  e  della
          mobilita'  sostenibili)  come  modificato  dalla   presente
          legge: 
              «Art. 7-ter (Disposizioni urgenti per la gestione e  la
          sicurezza delle tratte autostradali A24 e  A25).  -  1.  La
          convenzione unica del 18  novembre  2009  sottoscritta  tra
          l'ANAS S.p.a. e la Strada dei Parchi S.p.a. per la gestione
          in concessione della  rete  autostradale  costituita  dalle
          autostrade A24 e A25 e' risolta per grave inadempimento del
          concessionario, Strada dei Parchi S.p.a., sulla base  delle
          motivazioni di cui al decreto della Direzione generale  per
          le  strade  e  le  autostrade,  l'alta  sorveglianza  sulle
          infrastrutture  stradali  e  la  vigilanza  sui   contratti
          concessori autostradali del Ministero delle  infrastrutture
          e della mobilita' sostenibili n. 29  del  14  giugno  2022,
          approvato con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili, di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, in data 7 luglio  2022.  Con
          la presente disposizione, il citato  decreto  del  Ministro
          delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
          reso  immediatamente  e  definitivamente  efficace.   Fermo
          quanto   previsto   dall'articolo   21,   comma   2,    del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.  120,  ai
          decreti di cui al primo e al secondo periodo  del  presente
          comma si applica la disciplina  prevista  dall'articolo  1,
          comma 1, quarto periodo, della legge 14  gennaio  1994,  n.
          20. 
              2. Fermo quanto previsto  dall'articolo  35,  comma  1,
          ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2020,  n.  8,  in  considerazione  della  retrocessione  al
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili  in   qualita'   di   concedente   della   rete
          autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 e  nelle
          more del trasferimento della titolarita' della  concessione
          di detta rete autostradale alla societa' in  house  di  cui
          all'articolo  2,  comma  2-sexies,  del  decreto-legge   10
          settembre 2021,  n.  121,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e, comunque, non oltre
          la data del  31  dicembre  2023,  l'ANAS  S.p.a.  assume  a
          decorrere dall'8 luglio 2022,  al  fine  di  assicurare  la
          continuita' della circolazione in condizione di  sicurezza,
          la gestione delle  autostrade  A24  e  A25,  ai  sensi  del
          medesimo  comma  1  del  citato  articolo  35,  provvedendo
          altresi' allo svolgimento delle seguenti attivita': 
              a)  effettuazione  degli  interventi  di   manutenzione
          ordinaria; 
              b) completamento degli interventi di  cui  all'articolo
          52-quinquies del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,
          n. 96, e di cui all'articolo 16-bis  del  decreto-legge  20
          giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3  agosto  2017,  n.  123,  a  valere  sulle  risorse
          previste dalle citate disposizioni; 
              c) nei limiti delle  risorse  allo  scopo  individuate,
          effettuazione  di  ogni   ulteriore   intervento   ritenuto
          necessario  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili ovvero dal Commissario  straordinario
          di cui all'articolo 206 del decreto-legge 19  maggio  2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77. 
              3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui  al  comma
          2, nonche' per assicurare la continuita' della circolazione
          lungo le autostrade A24 e A25, l'ANAS S.p.a.: 
              a) si avvale, con  rimborso  dei  relativi  oneri  e  a
          valere sulle risorse di cui  al  comma  10,  del  personale
          della societa' Strada  dei  Parchi  S.p.a.,  nonche'  delle
          societa' Parchi Global Services S.p.a.  e  Infraengineering
          S.r.l.,  titolare  alla  data  dell'8  luglio  2022  di  un
          contratto di lavoro subordinato alle  dipendenze  di  dette
          societa' e assegnato, alla medesima data, allo  svolgimento
          del servizio autostradale,  con  esclusione  del  personale
          inquadrato  come  dirigente.  L'ANAS  S.p.a.  e'   altresi'
          autorizzata  ad  assumere,  nella  misura   necessaria   ad
          assicurare lo svolgimento delle attivita' di cui  al  comma
          2, il personale di cui al primo periodo, che, a  tal  fine,
          non e' tenuto ad osservare i termini di preavviso  previsti
          in caso di dimissioni volontarie e che e' inquadrato, fatto
          salvo  quanto  previsto  dal  terzo  periodo,  secondo   le
          previsioni del contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro
          applicato  dalla  medesima  ANAS  S.p.a.,  in  un   livello
          corrispondente  a  quello  riconosciuto  dalla  Strada  dei
          Parchi S.p.a., dalla Parchi Global Services S.p.a. o  dalla
          Infraengineering S.r.l., con salvaguardia, ad ogni  effetto
          economico e normativo, dell'anzianita' lavorativa  maturata
          presso dette societa'. Al personaleassunto dall'ANAS S.p.a.
          ai sensi  del  presente  comma  continuano  ad  applicarsi,
          purche'   impiegato   nello   svolgimento   del    servizio
          autostradale relativo alle autostrade A24 e A25 e in deroga
          alle previsioni di cui al secondo  periodo,  le  condizioni
          economiche e normative previste  dal  contratto  collettivo
          nazionale di  lavoro  applicato  dalla  Strada  dei  Parchi
          S.p.a.,  dalla  Parchi  Global  Services  S.p.a.  o   dalla
          Infraengineering S.r.l. con salvaguardia, ad  ogni  effetto
          economico e  normativo,  del  livello  di  inquadramento  e
          dell'anzianita' lavorativa maturata presso dette  societa'.
          Il personale assunto dall'ANAS S.p.a. ai sensi del  secondo
          periodo e' trasferito, con esclusione del diritto d'opzione
          e  fatta  salva  la  possibilita'  di  detto  personale  di
          rassegnare le proprie dimissioni con  gli  effetti  di  cui
          all'articolo 2119, primo comma,  del  codice  civile,  alla
          societa'  di  cui  all'articolo  2,  comma  2-sexies,   del
          decreto-legge 10 settembre 2021, n.  121,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n.  156,  entro
          la data indicata con il decreto di cui al  comma  2-septies
          del medesimo articolo 2 ovvero,  se  posteriore,  entro  la
          data dell'effettivo  affidamento  a  detta  societa'  della
          titolarita'   della   concessione   relativa   alla    rete
          autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25; 
              b) per l'affidamento delle  attivita'  necessarie  alla
          realizzazione degli interventi di cui al comma 2, opera  in
          deroga ad ogni disposizione  di  legge  diversa  da  quella
          penale, fatto salvo  il  rispetto  delle  disposizioni  del
          codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
          di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,
          nonche'     dei     vincoli     inderogabili      derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea,  ivi  inclusi  quelli
          derivanti  dalle  direttive  2014/24/UE  e  2014/25/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26  febbraio  2014,
          dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del codice di
          cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  e  delle
          disposizioni in materia di subappalto; 
              c)  puo'  effettuare  la  selezione   degli   operatori
          economici affidatari della realizzazione  degli  interventi
          di cui al comma 2 di importo inferiore alle soglie  di  cui
          all'articolo 35 del citato codice dei  contratti  pubblici,
          di cui  al  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  anche
          nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo  54
          del medesimo codice, in relazione ai quali  non  e'  ancora
          intervenuta  l'aggiudicazione  degli  appalti  basati   sui
          medesimi accordi quadro ovvero non si  e'  provveduto  alla
          loro esecuzione secondo le modalita'  previste  dal  citato
          articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6, dello stesso codice; 
              d) provvede ad applicare e a riscuotere le  tariffe  da
          pedaggio, comprensive del sovrapprezzo di cui  all'articolo
          1, comma 1021,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
          vigenti alla  data  del  31  dicembre  2017  e  i  relativi
          proventi  sono  destinati  alla  copertura  dei  costi   di
          gestione nonche' all'effettuazione degli interventi di  cui
          alla lettera a) del comma 2 del presente articolo e, per la
          parte eccedente, a  quanto  previsto  dall'articolo  7-bis,
          comma 2, del presente decreto. E'  esclusa  ogni  ulteriore
          remunerazione in favore dell'ANAS S.p.a. per lo svolgimento
          delle attivita' affidate ai sensi del presente articolo. 
              4. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  3,  la
          societa' Strada  dei  Parchi  S.p.a.,  la  societa'  Parchi
          Global  Services  S.p.a.,  la  societa'   Infra-engineering
          S.r.l. e la  societa'  Toto  Holding  S.p.a.  provvedono  a
          mettere  immediatamente  a  disposizione  dell'ANAS  S.p.a.
          tutta la documentazione, anche tecnica, relativa allo stato
          di funzionalita' delle  infrastrutture  autostradali  e  ai
          programmi di manutenzione in corso di  esecuzione,  i  beni
          materiali,  ivi  compresi  i  beni  immobili,  e   i   beni
          immateriali necessari per la  gestione  e  la  manutenzione
          ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonche'  a  garantire
          al personale autorizzato dall'ANAS S.p.a. l'accesso a tutta
          la documentazione pertinente  detenuta  da  dette  societa'
          ovvero da altre societa' controllate  dalla  societa'  Toto
          Holding  S.p.a.  La  documentazione  e  i  beni   messi   a
          disposizione dell'ANAS S.p.a. ai sensi del  presente  comma
          sono   analiticamente   indicati   in   appositi    verbali
          sottoscritti dai rappresentanti delle parti. 
              5. In caso di inosservanza degli  obblighi  di  cui  al
          comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 340  del
          codice penale, con decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri,   adottato   su   proposta   delMinistro    delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  e'  nominato
          un commissario ad acta che si sostituisce  agli  organi  di
          amministrazione delle societa' di cui al medesimo  comma  4
          ai fini della messa a disposizione della  documentazione  e
          dei beni indicati nello stesso comma 4.  Nello  svolgimento
          della  propria  attivita',  il  commissario  ad  acta  puo'
          avvalersi, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, della collaborazione dei  militari  della
          Guardia di finanza, che agiscono con i poteri e le facolta'
          previsti dai decreti del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e  dalle
          altre disposizioni tributarie, nonche' della collaborazione
          di altri organi dello Stato. 
              6. Al  fine  di  consentire  lo  svolgimento  da  parte
          dell'ANAS S.p.a. delle attivita' di cui al comma 2, nonche'
          per assicurare la continuita' della circolazione  lungo  le
          autostrade A24 e A25, le prestazioni previste dai contratti
          stipulati dalla Strada dei Parchi S.p.a. per la gestione di
          dette   autostrade   ovvero   per   l'effettuazione   degli
          interventi di cui alle lettere a) e b) del  medesimo  comma
          2, qualora non gia' integralmente eseguite alla data dell'8
          luglio 2022, sono rese nei confronti dell'ANAS S.p.a. Entro
          sessanta giorni dalla predetta data, l'ANAS S.p.a. subentra
          nei contratti di cui al primo periodo che sono dalla stessa
          ritenuti indispensabili. 
              7. In relazione alle procedure di  affidamento  indette
          dall'ANAS S.p.a. ai fini dello svolgimento delle  attivita'
          di cui al comma 2, nonche' a quelle indette dal Commissario
          straordinario di cui all'articolo 206 del decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77,  i  relativi  bandi  di  gara,
          avvisi o  inviti  contengono  specifiche  clausole  sociali
          finalizzate, ai sensi dell'articolo 50 del codice di cui al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nei limiti ivi
          previsti, a  promuovere  la  stabilita'  occupazionale  del
          personale della societa' Toto Costruzioni S.p.a.  impiegato
          alla  data  dell'8   luglio   2022   nelle   attivita'   di
          manutenzione  ordinaria,  straordinaria  o  di   ripristino
          infrastrutturale  delle  tratte  autostradali  A24  e  A25,
          garantendo altresi' l'applicazione dei contratti collettivi
          nazionali in essere e con  salvaguardia,  ad  ogni  effetto
          economico e normativo, dell'anzianita' lavorativa  maturata
          presso la detta societa'. 
              8.  Al  fine  di  promuovere  un  ampio   percorso   di
          partecipazione  democratica  nella   programmazione   delle
          attivita' di cui al comma 2 e di favorire  una  definizione
          organica  e  condivisa  delle  tariffe  da   pedaggio,   e'
          istituito un Tavolo istituzionale presso il Ministero delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Il Tavolo  e'
          presieduto  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
          mobilita' sostenibili o da un suo delegato ed  e'  composto
          da un rappresentante dell'ANAS  S.p.a.,  un  rappresentante
          della regione  Abruzzo,  un  rappresentante  della  regione
          Lazio  e  una  rappresentanza  dei   sindaci   dei   comuni
          interessati dalle tratte  autostradali  A24  e  A25  e  del
          Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti  (CNCU).
          Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennita',
          gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
          Dall'istituzione e dal funzionamento del Tavolo non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              9. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle  ferrovie
          e delle infrastrutture stradali e autostradali provvede, ai
          sensi dell'articolo  12,  comma  4,  del  decreto-legge  28
          settembre 2018,  n.  109,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  16  novembre  2018,  n.  130,  ad  effettuare
          ispezioni finalizzate a verificare, entro  il  31  dicembre
          2022, le condizioni di sicurezza dell'intera infrastruttura
          autostradale  costituita  dalle  autostrade  A24   e   A25,
          informando mensilmente l'ANAS S.p.a.,  il  Ministero  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili e i membri del
          Tavolo di cui  al  comma  8  sui  risultati  dell'attivita'
          ispettiva svolta. 
              10. Alla copertura degli oneri derivanti dalla  lettera
          a) del comma 2, dalle lettere a), b)  e  c)  del  comma  3,
          nonche' dai commi 4 e 6 si provvede a valere  sui  proventi
          dei  pedaggi  riscossi  dall'ANAS  S.p.a.  ai  sensi  della
          lettera  d)  del  citato  comma  3.  Per  l'anno  2022   e'
          riconosciuta in favore dell'ANAS S.p.a.un'anticipazione  di
          euro 60 milioni, che e' restituita dalla medesima societa',
          senza applicazione  di  interessi,  entro  sessanta  giorni
          dalla retrocessione dell'ANAS S.p.a. dalla  gestione  della
          concessione relativa all'infrastruttura stradale costituita
          dalle autostrade A24 eA25,  mediante  compensazione  con  i
          crediti  relativi  alle  quote  di  corrispettivo  di   cui
          all'articolo 3, comma  3.0,  lettera  c),della  convenzione
          unica del 18 novembre 2009. Detto importo e' riassegnato al
          fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3. 
              11. Fermo il diritto al risarcimento del danno  causato
          dal grave inadempimento della societa'  Strada  dei  Parchi
          S.p.a. agli obblighi previsti dalla  convenzione  unica  di
          cui al comma 1, l'importo previsto ai  sensi  dell'articolo
          35, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 30  dicembre
          2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio 2020, n. 8, e' determinato  secondo  le  modalita'
          previste  dall'articolo  7-bis,  comma  1,   del   presente
          decreto.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  comma   si
          provvede  a  valere  sulle  risorse  del   fondo   di   cui
          all'articolo 7-bis, comma 3. 
              12. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
          sostenibili provvede a trattenere sull'importo  di  cui  al
          comma 11, ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  7-bis,
          comma 2, una somma corrispondente all'entita' delle rate di
          corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c),
          della convenzione unica di cui al comma  1,  dovute  e  non
          ancora versate dalla  Strada  dei  Parchi  S.p.a.  all'ANAS
          S.p.a. alla data dell'8 luglio 2022. Il versamento all'ANAS
          S.p.a. delle somme trattenute ai sensi  del  primo  periodo
          del presente comma avviene secondo  le  modalita'  previste
          dall'articolo 7-bis, comma 2. 
              13. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del  comma
          10, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si  provvede
          ai sensi dell'articolo 7-quater.».