((Art. 15 bis 
 
                    Fondo di garanzia per le PMI 
 
  1. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il Fondo di garanzia di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, fermo restando il limite di impegno massimo  assumibile
fissato annualmente dalla legge di bilancio, opera  con  le  seguenti
modalita': 
    a) l'importo massimo garantito dal Fondo per singola  impresa  e'
pari a euro 5.000.000; 
    b) fatto salvo quanto previsto alla lettera c) e  fermo  restando
quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico  26
aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno
2013, in relazione alle garanzie rilasciate dal Fondo  in  favore  di
start-up innovative e  di  incubatori  certificati,  la  garanzia  e'
concessa, mediante applicazione del modello  di  valutazione  di  cui
alla  parte  IX  delle  vigenti  condizioni   di   ammissibilita'   e
disposizioni di carattere generale  del  Fondo  di  garanzia  per  le
piccole e medie imprese, di cui al decreto del Ministro delle imprese
e del made in Italy del 30 giugno 2023, e con esclusione dei soggetti
rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di  valutazione,  fino
alla misura massima del 55 per cento per le  operazioni  finanziarie,
riferite a soggetti beneficiari finali  che  rispettino  i  requisiti
dimensionali di microimpresa e di piccola  e  media  impresa  di  cui
all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del
17 giugno 2014, di seguito denominate «PMI», rientranti nelle fasce 1
e 2 del modello di valutazione,  concesse  per  il  finanziamento  di
esigenze di liquidita'. La predetta misura massima e' innalzata al 60
per cento per le operazioni finanziarie  riferite  a  PMI  rientranti
nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione. La  misura  massima  e'
altresi'  innalzata  all'80  per  cento  nel   caso   di   operazioni
finanziarie aventi  ad  oggetto  il  finanziamento  di  programmi  di
investimento, nonche' per le operazioni finanziarie  riferite  a  PMI
costituite o che abbiano iniziato la propria attivita' non oltre  tre
anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e  non  utilmente
valutabili sulla base del modello di valutazione. Per  le  operazioni
finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel  capitale  di  rischio
dei soggetti beneficiari finali, la predetta misura massima  e'  pari
al 50 per cento; 
    c) in relazione alle operazioni finanziarie  di  importo  fino  a
euro 40.000, ovvero fino a euro  80.000  nel  caso  di  richiesta  di
garanzia presentata  in  modalita'  di  riassicurazione  da  soggetti
garanti autorizzati, nonche' in relazione alle operazioni finanziarie
di microcredito di cui all'articolo 111 del testo unico  delle  leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di importo massimo fino  a  euro  50.000,  la
garanzia del Fondo e' rilasciata nella  misura  massima  dell'80  per
cento. Per tali operazioni, il modello di  valutazione  di  cui  alla
parte IX, paragrafo A, delle vigenti condizioni di  ammissibilita'  e
disposizioni  di  carattere  generale  del  Fondo  di   garanzia   e'
applicato, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e del
presidio dei rischi assunti dal Fondo; 
    d) possono accedere alla garanzia del Fondo gli  enti  del  Terzo
settore, purche' iscritti  al  registro  unico  nazionale  del  Terzo
settore  nonche'   al   repertorio   delle   notizie   economiche   e
amministrative presso il  registro  delle  imprese,  in  relazione  a
operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60.000 e senza
l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX  delle
vigenti condizioni di  ammissibilita'  e  disposizioni  di  carattere
generale del Fondo  di  garanzia.  Fatto  salvo  quanto  previsto  al
precedente periodo, gli enti del Terzo settore, anche se non iscritti
al repertorio delle notizie economiche e amministrative, nonche'  gli
enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere alla garanzia
del Fondo, qualora la predetta garanzia sia rilasciata interamente  a
valere su apposita sezione speciale, allo  scopo  istituita  mediante
apposito accordo stipulato  tra  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in  Italy  e
il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze.   Per   sostenere
l'operativita' e le finalita' della sezione speciale,  nelle  risorse
apportate  alla  sezione  speciale  dall'Amministrazione   promotrice
possono confluire le somme rivenienti da liberi versamenti operati da
fondazioni, enti, associazioni,  societa'  o  singoli  cittadini,  da
effettuare  secondo  le  modalita'  definite  con  provvedimento  del
Ministero dell'economia e delle finanze  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Per i soggetti di cui  alla  presente  lettera,  la
garanzia del Fondo puo' essere concessa nei limiti del  5  per  cento
della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo; 
    e) la garanzia del Fondo puo' essere concessa, nei limiti del  15
per cento della dotazione finanziaria annua del  medesimo  Fondo,  in
favore di imprese con un numero di  dipendenti,  tenuto  conto  delle
relazioni di associazione e di collegamento con  altre  imprese,  non
inferiore a 250 e non  superiore  a  499  oltre  che  nell'ambito  di
garanzia su portafogli di finanziamenti ai  sensi  dell'articolo  39,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  anche  in
relazione a  singole  operazioni  finanziarie,  fatta  esclusione  di
quelle aventi ad oggetto investimenti nel  capitale  di  rischio.  In
favore delle predette imprese la garanzia del Fondo,  ferma  restando
l'esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5  del  modello  di
valutazione, e' riconosciuta fino alla  misura  massima  del  30  per
cento per le operazioni finanziarie concesse per il finanziamento  di
esigenze di liquidita'; la predetta percentuale e'  innalzata  al  40
per cento nel caso di operazioni finanziarie  aventi  ad  oggetto  il
finanziamento di programmi di investimento nonche' per le  operazioni
finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione  o  che  abbiano
iniziato  la  propria  attivita'  non  oltre  tre  anni  prima  della
richiesta della garanzia del Fondo; 
    f) in relazione alle garanzie rilasciate in favore di imprese  di
cui alla lettera e), i soggetti richiedenti la  garanzia  versano  al
Fondo,  con  le  modalita'  previste  dalle  vigenti  condizioni   di
ammissibilita' e disposizioni di  carattere  generale  del  Fondo  di
garanzia, a pena  di  decadenza,  una  commissione  una  tantum  pari
all'1,25 per cento dell'importo garantito dal medesimo Fondo; 
    g) in favore delle  microimprese,  come  definite  ai  sensi  del
richiamato allegato I al regolamento (UE) n.  651/2014,  la  garanzia
del Fondo e' concessa a titolo gratuito. 
  2. Per quanto non diversamente disposto al comma 1, si applicano le
condizioni di ammissibilita' previste dal decreto del Ministro  dello
sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 157 del 7 luglio 2017. 
  3. La  commissione  di  mancato  perfezionamento  delle  operazioni
finanziarie di cui all'articolo 10, comma 1, del citato  decreto  del
Ministro  dello  sviluppo  economico  del  6  marzo  2017  e'  dovuta
unicamente sulle operazioni di garanzia diretta qualora, in relazione
a ciascun soggetto richiedente, la percentuale annua delle operazioni
finanziarie garantite dal Fondo e  non  successivamente  perfezionate
superi la soglia del 5 per cento rispetto al numero delle  operazioni
finanziarie garantite dal Fondo nel corso dello stesso  anno  per  il
medesimo soggetto richiedente. La commissione  non  e'  dovuta  sulle
operazioni non perfezionate a seguito di rinuncia al finanziamento da
parte del beneficiario. 
  4. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106,  le  parole:  «2  milioni»  sono  sostituite   dalla   seguente:
«500.000». 
  5. Le economie derivanti dagli interventi della sezione speciale di
cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono  utilizzate,  a  decorrere  dal  1°   gennaio   2024,   per   il
finanziamento dell'operativita' del Fondo. Per la medesima  finalita'
sono altresi' utilizzate le risorse finanziarie di  cui  all'articolo
17, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; il predetto comma 1
dell'articolo  17  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  e'
conseguentemente abrogato. 
  6. E' istituito un Comitato consultivo composto dal Ministro  delle
imprese e del made in  Italy,  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, dal  presidente  della  Conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome o da un suo delegato, da un rappresentante  per  le
associazioni    rappresentative    delle    imprese    dei    settori
dell'industria, dell'artigianato,  del  commercio,  dell'agricoltura,
della cooperazione e del Terzo settore, nonche' delle  banche,  degli
operatori di microcredito e dei confidi. Il  Comitato  e'  presieduto
dal Ministro delle imprese e del made in Italy  e  la  vicepresidenza
spetta al Ministro dell'economia e  delle  finanze.  Il  Comitato  e'
convocato  anche  su  impulso  del  consiglio  di  gestione  di   cui
all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147.  Le
funzioni di segretario del Comitato sono svolte  dal  presidente  del
consiglio di gestione. Per la partecipazione al Comitato non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati. All'attuazione del presente  comma  si  provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri  per  il
bilancio dello Stato. 
  7. All'articolo 1, comma 48, lettera a), della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, le  parole:  «,  nonche'  da  due  esperti  in  materia
creditizia e di finanza d'impresa,  designati,  rispettivamente,  dal
Ministero dello sviluppo economico e dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie
imprese» sono soppresse. Conseguentemente, a  decorrere  dall'entrata
in funzione del Comitato consultivo di cui al comma  6  del  presente
articolo, il predetto consiglio di gestione  e'  composto  unicamente
dai rappresentanti delle  amministrazioni  previsti  all'articolo  1,
comma 48, lettera a), della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,  come
modificata dal presente comma. 
  8. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), e'
subordinata  alla   preventiva   autorizzazione   della   Commissione
europea.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 100, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica): 
              «1. - 99. Omissis 
              100. Nell'ambito delle risorse  di  cui  al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
              a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
          per il finanziamento di un  fondo  di  garanzia  costituito
          presso il Mediocredito Centrale Spa. Il Fondo  opera  entro
          il  limite   massimo   di   impegni   assumibile,   fissato
          annualmente dalla legge di bilancio, sulla base: 1)  di  un
          piano annuale di attivita', che definisce  previsionalmente
          la  tipologia  e  l'ammontare  preventivato  degli  importi
          oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per  aree
          geografiche,  macro-settori  e  dimensione  delle   imprese
          beneficiarie, e le relative stime di perdita attesa; 2) del
          sistema dei limiti di rischio che definisce, in  linea  con
          le migliori pratiche del settore bancario  e  assicurativo,
          la propensione al rischio del  portafoglio  delle  garanzie
          del Fondo, tenuto conto  dello  stock  in  essere  e  delle
          operativita' considerate ai fini della redazione del  piano
          annuale di attivita', la misura, in termini percentuali  ed
          assoluti, degli accantonamenti prudenziali a copertura  dei
          rischi nonche' l'indicazione delle politiche di governo dei
          rischi  e  dei  processi  di  riferimento   necessari   per
          definirli e attuarli. Il Consiglio di  gestione  del  Fondo
          delibera il piano annuale di attivita'  e  il  sistema  dei
          limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre
          di ciascun anno, su proposta del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, con delibera del Comitato  interministeriale
          per la programmazione economica e lo  sviluppo  sostenibile
          (CIPESS). Per  l'esercizio  finanziario  2022,  nelle  more
          dell'adozione del primo piano annuale di  attivita'  e  del
          primo sistema dei limiti di rischio di  cui  alla  presente
          lettera, il limite massimo di impegni assumibile e' fissato
          dalla legge di  bilancio  in  assenza  della  delibera  del
          CIPESS.   Ai   fini   dell'efficiente   programmazione    e
          allocazione delle risorse  da  stanziare  a  copertura  del
          fabbisogno finanziario del Fondo  nonche'  dell'efficace  e
          costante monitoraggio dell'entita' dei rischi di escussione
          delle garanzie pubbliche, anche in relazione alla stima del
          relativo impatto sui saldi  di  bilancio,  funzionale  alla
          redazione  dei  documenti  di  finanza  pubblica   e   alle
          rilevazioni statistiche ad essi correlate, il Consiglio  di
          gestione del Fondo trasmette al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e al Ministero dello sviluppo  economico,  su
          base  semestrale,  una  relazione  volta  a   fornire   una
          panoramica dei volumi e della composizione del  portafoglio
          e delle  relative  stime  di  rischio  e,  su  base  almeno
          trimestrale e in ogni caso su richiesta,  un  prospetto  di
          sintesi recante  l'indicazione  del  numero  di  operazioni
          effettuate, dell'entita' del finanziamento  residuo  e  del
          garantito in essere, della stima di perdita attesa e  della
          percentuale media di accantonamento a presidio del  rischio
          relativi  al  trimestre  di  riferimento,  unitamente  alla
          rendicontazione sintetica degli indennizzi e  dei  recuperi
          effettuati nel trimestre precedente; 
              b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire
          per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
          presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964,  n.
          1068.  Nell'ambito  delle   risorse   che   si   renderanno
          disponibili per interventi nelle aree depresse,  sui  fondi
          della manovra finanziaria per  il  triennio  1997-1999,  il
          CIPE destina una somma fino  ad  un  massimo  di  lire  600
          miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento  degli
          interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
          1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio  1997-1999
          per il finanziamento degli interventi di  cui  all'articolo
          17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
              Omissis.». 
              - Il decreto del Ministro delle imprese e del  made  in
          Italy del 30 giugno 2023 (Approvazione  delle  modifiche  e
          delle integrazioni delle  condizioni  di  ammissibilita'  e
          delle disposizioni  di  carattere  generale  del  Fondo  di
          garanzia per le piccole e medie imprese) e' pubblicato  nel
          sito internet del Ministero. 
              - Il regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del
          17 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
          compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli
          articoli 107  e  108  del  trattato,  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  111  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993,  n.385  (testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia): 
              «Art. 111 (Microcredito). - 1. In  deroga  all'articolo
          106, comma 1, i soggetti iscritti in  un  apposito  elenco,
          possono  concedere  finanziamenti  a  persone   fisiche   o
          societa' di persone o societa' a  responsabilita'  limitata
          semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice  civile  o
          associazioni  o  societa'  cooperative,   per   l'avvio   o
          l'esercizio  di  attivita'  di   lavoro   autonomo   o   di
          microimpresa, a condizione  che  i  finanziamenti  concessi
          abbiano le seguenti caratteristiche: 
              a) siano di ammontare non superiore a euro 75.000,00  e
          non siano assistiti da garanzie reali; 
              b); 
              c) siano  accompagnati  dalla  prestazione  di  servizi
          ausiliari  di  assistenza  e  monitoraggio   dei   soggetti
          finanziati. 
              1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di  cui
          al comma 1 possono concedere  finanziamenti  a  societa'  a
          responsabilita' limitata senza le limitazioni indicate  nel
          comma  1,  lettera  a),  e  comunque  per  un  importo  non
          superiore ad euro 100.000,00. 
              2. L'iscrizione  nell'elenco  di  cui  al  comma  1  e'
          subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: 
              a) forma di societa' per  azioni,  in  accomandita  per
          azioni, a responsabilita' limitata e cooperativa; 
              b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello
          stabilito ai sensi del comma 5; 
              c) requisiti di onorabilita' dei soci  di  controllo  o
          rilevanti, nonche' di onorabilita' e professionalita' degli
          esponenti aziendali, ai sensi del comma 5; 
              d) oggetto sociale limitato alle sole attivita' di  cui
          al  comma  1,   nonche'   alle   attivita'   accessorie   e
          strumentali; 
              e) presentazione di un programma di attivita'. 
              3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in  via
          non prevalente finanziamenti  anche  a  favore  di  persone
          fisiche  in  condizioni   di   particolare   vulnerabilita'
          economica o sociale, purche' i finanziamenti concessi siano
          di importo massimo di euro 10.000, non siano  assistiti  da
          garanzie reali, siano  accompagnati  dalla  prestazione  di
          servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano  lo  scopo
          di  consentire  l'inclusione  sociale  e  finanziaria   del
          beneficiario e siano prestati a condizioni piu'  favorevoli
          di quelle prevalenti sul mercato. 
              3-bis. Nel caso di esercizio dell'attivita' di  cui  al
          comma 3, questa attivita' e quella di cui al comma 1 devono
          essere esercitate congiuntamente. 
              4. In deroga all'articolo  106,  comma  1,  i  soggetti
          giuridici  senza  fini  di   lucro,   in   possesso   delle
          caratteristiche individuate ai sensi del  comma  5  nonche'
          dei requisiti previsti dal comma  2,  lettera  c),  possono
          svolgere l'attivita' indicata al comma 3, a tassi  adeguati
          a consentire il mero recupero  delle  spese  sostenute  dal
          creditore. 
              5. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la  Banca  d'Italia,  emana  disposizioni   attuative   del
          presente articolo, anche disciplinando: 
              a) requisiti  concernenti  i  beneficiari  e  le  forme
          tecniche dei finanziamenti, prevedendo comunque una  durata
          dei finanziamenti fino a quindici anni; 
              b)  limiti  oggettivi,   riferiti   al   volume   delle
          attivita',   alle   condizioni   economiche   applicate   e
          all'ammontare  massimo  dei  singoli  finanziamenti,  anche
          modificando i limiti stabiliti dal comma 1,  lettera  a)  e
          dal comma 3, escludendo comunque alcun tipo di  limitazione
          riguardante  i  ricavi,  il  livello  di  indebitamento   e
          l'attivo patrimoniale; 
              c) le  caratteristiche  dei  soggetti  che  beneficiano
          della deroga prevista dal comma 4; 
              d) le informazioni da fornire alla clientela. 
              5-bis.  L'utilizzo  del  sostantivo   microcredito   e'
          subordinato alla concessione di  finanziamenti  secondo  le
          caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   39   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge22   dicembre   2011,   n.214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici): 
              «Art.  39  (Misure  per  le  micro,  piccole  e   medie
          imprese). - 1. In materia di fondo  di  garanzia  a  favore
          delle piccole e medie imprese, la  garanzia  diretta  e  la
          controgaranzia  possono  essere  concesse  a  valere  sulle
          disponibilita' del Fondo di garanzia a favore delle piccole
          e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a),
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  fino  all'80  per   cento
          dell'ammontare delle operazioni  finanziarie  a  favore  di
          piccole e medie imprese e  consorzi  ubicati  in  tutto  il
          territorio  nazionale,  purche'   rientranti   nei   limiti
          previsti dalla vigente  normativa  comunitaria.  La  misura
          della   copertura   degli   interventi   di   garanzia    e
          controgaranzia, nonche' la misura della  copertura  massima
          delle perdite e' regolata in relazione  alle  tipologie  di
          operazioni finanziarie, categorie di  imprese  beneficiarie
          finali,  settori   economici   di   appartenenza   e   aree
          geografiche,  con  decreto  di  natura  non  regolamentare,
          adottato dal Ministro dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa
          con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. 
              2. Nel rispetto degli equilibri  di  finanza  pubblica,
          per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento  del
          Fondo di cui al  comma  1,  la  misura  dell'accantonamento
          minimo, a titolo di coefficiente di  rischio,  puo'  essere
          definita con decreto di natura non  regolamentare  adottato
          dal Ministro dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa  con  il
          Ministro dell'Economia e delle Finanze. 
              3. L'importo massimo garantito per singola impresa  dal
          Fondo  di  cui  al  comma  1  e'  elevato  a  2  milioni  e
          cinquecentomila  euro  per  le  tipologie   di   operazioni
          finanziarie, le categorie di imprese  beneficiarie  finali,
          le aree geografiche e i settori economici  di  appartenenza
          individuati  con  decreto  di  natura   non   regolamentare
          adottato dal Ministro dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa
          con il Ministro dell'Economia e delle  Finanze.  Una  quota
          non  inferiore  al  50  per  cento   delle   disponibilita'
          finanziarie  del  Fondo  e'  riservata  ad  interventi  non
          superiori  a  [cinquecentomila]  euro   d'importo   massimo
          garantito per singola impresa. 
              4. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 puo'  essere
          concessa, a titolo oneroso, su portafogli di  finanziamenti
          erogati alle  imprese  con  un  numero  di  dipendenti  non
          superiore  a  499  da  banche  e  intermediari   finanziari
          iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo  106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e  successive
          modificazioni. Per  le  garanzie  concesse  nell'ambito  di
          portafogli di finanziamenti l'importo massimo garantito dal
          Fondo per singola impresa e' elevato,  nel  rispetto  della
          disciplina dell'Unione europea, a 3,5 milioni di euro.  Con
          decreto di natura non regolamentare adottato  dal  Ministro
          dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa   con   il   Ministro
          dell'Economia e delle Finanze, sono definite  le  tipologie
          di operazioni ammissibili, le modalita' di  concessione,  i
          criteri di  selezione  nonche'  l'ammontare  massimo  delle
          disponibilita' finanziarie  del  Fondo  da  destinare  alla
          copertura del rischio derivante dalla concessione di  detta
          garanzia. 
              5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal
          Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro
          dell'Economia e delle Finanze, puo'  essere  modificata  la
          misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia dovute
          dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in relazione
          alle diverse tipologie di intervento del Fondo  di  cui  al
          comma 1. 
              6. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal
          Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro
          dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalita' e
          le  condizioni  per  l'eventuale  cessione  a  terzi  e  la
          controgaranzia degli impegni assunti a carico del Fondo  di
          cui al comma 1, le cui rinvenienze confluiscono al medesimo
          Fondo. 
              7. In materia di patrimonializzazione dei  Confidi,  al
          capitale sociale dei confidi e delle banche di cui ai commi
          29 e 32 dell'articolo 13 del D.L.  30  settembre  2003,  n.
          269, convertito  nella  legge  24  novembre  2003,  n.  326
          possono partecipare, anche in deroga alle  disposizioni  di
          legge che prevedono divieti  o  limiti  di  partecipazione,
          imprese  non  finanziarie  di  grandi  dimensioni  ed  enti
          pubblici e privati, purche'  le  piccole  e  medie  imprese
          socie dispongano almeno  della  meta'  piu'  uno  dei  voti
          esercitabili nell'assemblea  e  la  nomina  dei  componenti
          degli organi che  esercitano  funzioni  di  gestione  e  di
          supervisione strategica sia riservata  all'assemblea.  Tale
          disposizione si applica anche  ai  confidi  costituiti  tra
          liberi  professionisti  ai  sensi  del   decreto-legge   30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni. 
              7-bis.  Nel  rispetto  degli   equilibri   di   finanza
          pubblica, una quota delle  disponibilita'  finanziarie  del
          Fondo di garanzia a favore delle piccole e  medie  imprese,
          di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),  della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662, e'  riservata  ad  interventi  di
          garanzia in favore del microcredito di cui all'articolo 111
          del  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
          creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1º  settembre
          1993, n. 385, e successive modificazioni, da destinare alla
          microimprenditorialita'.  Con   decreto   di   natura   non
          regolamentare,  adottato  dal   Ministro   dello   sviluppo
          economico, sentito l'Ente nazionale  per  il  microcredito,
          sono definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare
          al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le
          modalita' di concessione, i criteri  di  selezione  nonche'
          l'ammontare massimo delle  disponibilita'  finanziarie  del
          Fondo da destinare alla  copertura  del  rischio  derivante
          dalla  concessione  della  garanzia  di  cui  al   presente
          periodo.  L'Ente  nazionale  per  il  microcredito  stipula
          convenzioni con enti pubblici, enti privati e  istituzioni,
          nazionali ed europee, per l'incremento  delle  risorse  del
          Fondo dedicate al microcredito per le  microimprese  o  per
          l'istituzione  di  fondi  di  riserva  separati  presso  il
          medesimo Fondo.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   15,   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,   n.73,   convertito   con
          modificazioni dalla legge 23  luglio  2021,  n.106  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i  servizi  territoriali)
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 15 (Misure per lo sviluppo di canali  alternativi
          di finanziamento delle imprese). - 1. Al fine di  sostenere
          l'accesso a canali alternativi di  finanziamento  da  parte
          delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499,
          nell'ambito del Fondo di garanzia di  cui  all'articolo  2,
          comma 100, lettera a), della legge  23  dicembre  1996,  n.
          662,  e'  istituita  un'apposita  sezione   dedicata   alla
          concessione di  garanzie  su  portafogli  di  obbligazioni,
          emesse dalle predette imprese a fronte della  realizzazione
          di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito
          di operazioni di cartolarizzazione  di  tipo  tradizionale,
          sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio. 
              2. Ai fini dell'ammissibilita' alla garanzia, l'importo
          delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa  deve  essere
          compreso tra euro 500.000 ed euro 8 milioni. 
              3. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
          sono stabiliti le modalita',  i  termini,  i  limiti  e  le
          condizioni  per   la   concessione   della   garanzia,   le
          caratteristiche dei programmi di sviluppo  finanziabili,  i
          requisiti dei soggetti proponenti  e  delle  operazioni  di
          cartolarizzazione ammissibili  nonche'  le  modalita'  e  i
          criteri di loro selezione e le modalita' di  coinvolgimento
          nell'operazione di eventuali  investitori  istituzionali  o
          professionali. 
              4. Per il finanziamento degli interventi della  sezione
          speciale di cui al comma 1, in fase di prima  applicazione,
          sono destinati euro 100  milioni  per  l'anno  2021  e  100
          milioni per l'anno 2022. Ai relativi oneri si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 77.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   56,   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,   n.18,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
              «Art. 56 (Misure di sostegno  finanziario  alle  micro,
          piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19).
          - 1. Ai fini del presente articolo l'epidemia  da  COVID-19
          e' formalmente riconosciuta come evento  eccezionale  e  di
          grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo  107
          del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. 
              2. Al fine di sostenere  le  attivita'  imprenditoriali
          danneggiate dall'epidemia  di  COVID-19  le  Imprese,  come
          definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione
          - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti  di
          banche, di intermediari finanziari  previsti  dall'articolo
          106 del testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e degli  altri  soggetti  abilitati
          alla concessione di credito  in  Italia  -  delle  seguenti
          misure di sostegno finanziario: 
              a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti
          accordati a fronte di anticipi su  crediti  esistenti  alla
          data del 29 febbraio 2020 o, se  successivi,  a  quella  di
          pubblicazione del presente decreto, gli importi  accordati,
          sia per la parte  utilizzata  sia  per  quella  non  ancora
          utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte
          fino al 30 giugno 2021; 
              b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale
          prima del  30  giugno  2021  i  contratti  sono  prorogati,
          unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza  alcuna
          formalita',  fino  al  30   giugno   2021   alle   medesime
          condizioni; 
              c) per i mutui e gli  altri  finanziamenti  a  rimborso
          rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali
          agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in
          scadenza prima del 30 giugno 2021 e'  sospeso  sino  al  30
          giugno 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei  canoni
          oggetto di  sospensione  e'  dilazionato,  unitamente  agli
          elementi  accessori  e  senza  alcuna  formalita',  secondo
          modalita' che assicurino  l'assenza  di  nuovi  o  maggiori
          oneri per entrambe le  parti;  e'  facolta'  delle  Imprese
          richiedere di  sospendere  soltanto  i  rimborsi  in  conto
          capitale. 
              3. La comunicazione prevista al comma  2  e'  corredata
          della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai
          sensi dell'articolo 47 del testo unico di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          di aver subito in  via  temporanea  carenze  di  liquidita'
          quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da
          COVID-19. 
              4. Possono beneficiare delle misure di cui al  comma  2
          le Imprese le cui esposizioni  debitorie  non  siano,  alla
          data di pubblicazione del  presente  decreto,  classificate
          come esposizioni  creditizie  deteriorate  ai  sensi  della
          disciplina applicabile agli intermediari creditizi. 
              5. Ai fini del  presente  articolo,  si  intendono  per
          Imprese le microimprese e le piccole e medie  imprese  come
          definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
          2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia. 
              6. Su richiesta telematica  del  soggetto  finanziatore
          con  indicazione   dell'importo   massimo   garantito,   le
          operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma
          2  sono  ammesse,  senza  valutazione,  alla  garanzia   di
          un'apposita sezione speciale del Fondo di cui  all'art.  2,
          comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662.
          La sezione speciale, con una dotazione di 1730  milioni  di
          euro, garantisce: 
              a) per un importo pari  al  33  per  cento  i  maggiori
          utilizzi,  alla  data  del   30   giugno   2021,   rispetto
          all'importo  utilizzato  alla  data  di  pubblicazione  del
          presente decreto dei prestiti di cui al  comma  2,  lettera
          a); 
              b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli
          altri finanziamenti la cui scadenza e' prorogata  ai  sensi
          del comma 2, lettera b); 
              c) per un importo pari al 33 per cento le singole  rate
          dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale  o
          dei canoni di leasing che siano in  scadenza  entro  il  30
          giugno 2021 e che siano state sospese ai sensi del comma 2,
          lettera c). 
              Con riferimento a finanziamenti erogati con  fondi,  in
          tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni  di  cui
          al comma 2, lettere a), b)  e  c),  sono  realizzate  senza
          preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti  e
          con automatico allungamento del contratto di  provvista  in
          relazione    al    prolungamento     dell'operazione     di
          finanziamento,  alle  stesse   condizioni   del   contratto
          originario  nonche'   con   riferimento   a   finanziamenti
          agevolati previa comunicazione  all'ente  incentivante  che
          entro 15 giorni puo'  provvedere  a  fornire  le  eventuali
          integrazioni alle modalita' operative. 
              7. La garanzia della sezione speciale del Fondo di  cui
          al comma 6 ha natura sussidiaria ed e'  concessa  a  titolo
          gratuito. La garanzia copre  i  pagamenti  contrattualmente
          previsti per interessi e  capitale  dei  maggiori  utilizzi
          delle linee di credito e dei prestiti,  delle  rate  o  dei
          canoni di  leasing  sospesi  e  degli  altri  finanziamenti
          prorogati di  cui  al  comma  6.  Per  ciascuna  operazione
          ammessa alla garanzia viene accantonato,  a  copertura  del
          rischio, un importo  non  inferiore  al  6  %  dell'importo
          garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale. 
              8. L'escussione della garanzia  puo'  essere  richiesta
          dai soggetti  finanziatori  se  siano  state  avviate,  nei
          diciotto  mesi  successivi  al  termine  delle  misure   di
          sostegno di cui al  comma  2,  le  procedure  esecutive  in
          relazione: 1) all'inadempimento  totale  o  parziale  delle
          esposizioni di cui al comma 2, lettera a);  2)  al  mancato
          pagamento, anche parziale, delle somme dovute per  capitale
          e interessi relative ai prestiti  prorogati  ai  sensi  del
          comma 2, lettera b); 3) all'inadempimento  di  una  o  piu'
          rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai  sensi  del
          comma 2, lettera c). In tal caso, i  soggetti  finanziatori
          possono  inviare  al  Fondo  di  garanzia  per  le  PMI  la
          richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti
          e agli altri finanziamenti di cui al comma 2,  lettere  a),
          b) e c) corredata da  una  stima  della  perdita  finale  a
          carico del Fondo. Per la fattispecie di  cui  al  comma  2,
          lettera c), la  garanzia  e'  attivabile,  con  i  medesimi
          presupposti di cui sopra,  nei  limiti  dell'importo  delle
          rate o dei canoni di leasing  sospesi  sino  al  30  giugno
          2021. Il Fondo  di  garanzia,  verificata  la  legittimita'
          della  richiesta,  provvede  ad   aggiornare   i   relativi
          accantonamenti. 
              9. Il Fondo di  garanzia,  verificata  la  legittimita'
          della  richiesta,  provvede  a  liquidare  in  favore   del
          soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al
          50% del minor importo tra la quota massima garantita  dalla
          Sezione speciale prevista dal comma 6 e  il  33  per  cento
          della perdita finale stimata a carico del Fondo di  cui  al
          comma 8. 
              10. Il soggetto creditore beneficiario  della  garanzia
          puo' richiedere, entro 180  giorni  dall'esaurimento  delle
          procedure esecutive, la liquidazione  del  residuo  importo
          dovuto a titolo di escussione  della  garanzia  del  Fondo.
          Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento   della
          documentata richiesta di escussione il  Fondo  di  garanzia
          provvede  alla  corresponsione  dell'importo  spettante  ai
          soggetti beneficiari della garanzia. 
              11. La garanzia prevista dal presente articolo opera in
          conformita' all'autorizzazione  della  Commissione  europea
          prevista  ai  sensi  dell'articolo  108  del  Trattato  sul
          Funzionamento  dell'Unione   Europea.   Entro   30   giorni
          dall'entrata in vigore del presente decreto - legge possono
          essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui
          all'art. 2, comma 100, lett. a), della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662. 
              12. Alla copertura degli oneri  previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   17,   del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.34,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.58  (Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche situazioni di crisi): 
              «Art.  17  (Garanzia  sviluppo  media  impresa).  -  1.
          Nell'ambito del Fondo di garanzia di  cui  all'articolo  2,
          comma 100, lettera a), della legge  23  dicembre  1996,  n.
          662,  e'   istituita,   nel   rispetto   della   disciplina
          dell'Unione europea, una sezione  speciale  destinata  alla
          concessione, a titolo oneroso, di garanzie a  copertura  di
          singoli finanziamenti  e  portafogli  di  finanziamenti  di
          importo massimo garantito di euro 5  milioni  e  di  durata
          ultradecennale e fino a 30 anni erogati alle imprese con un
          numero di dipendenti  non  superiore  a  499  da  banche  e
          intermediari finanziari e finalizzati per almeno il 60  per
          cento a investimenti in beni  materiali.  A  tal  fine,  la
          dotazione del fondo e' incrementata di 150 milioni di  euro
          per l'anno 2019. Con decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sono disciplinate le tipologie di operazioni
          ammissibili, le condizioni i  criteri  e  le  modalita'  di
          accesso alla garanzia della sezione speciale. 
              2.  All'articolo  39,  comma  4,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il  primo  periodo  e'
          aggiunto il seguente periodo:  «Per  le  garanzie  concesse
          nell'ambito  di  portafogli  di   finanziamenti   l'importo
          massimo garantito dal Fondo per singola impresa e' elevato,
          nel rispetto della disciplina dell'Unione  europea,  a  3,5
          milioni di euro.». 
              2-bis. All'articolo 12, comma 6-bis, del  decreto-legge
          23 dicembre 2013, n. 145,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo il secondo periodo
          e' inserito il seguente:  «L'importo  massimo  garantibile,
          per ciascun  soggetto  beneficiario  finale,  relativamente
          alle operazioni finanziarie di cui al secondo periodo,  non
          puo' essere superiore a 5 milioni di euro  a  valere  sulle
          disponibilita' del citato Fondo». Il comma 2  dell'articolo
          14 del decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  5
          giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del
          26 luglio 2014, e' abrogato. 
              3. Le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo
          2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,  n.
          662 non utilizzate a valere sulla sezione speciale  di  cui
          al  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  e
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie  del  15  giugno
          2004, sulle risorse assegnate al Fondo con la delibera CIPE
          del 21 Aprile 1999 n. 47, sulla riserva di cui  al  Decreto
          del Ministro dello sviluppo economico di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze del 15 gennaio 2014,
          sono utilizzate per  le  finalita'  generali  del  predetto
          Fondo. 
              4. Agli oneri derivanti dal  comma  1  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 50.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   17,   del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.34,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.58  (Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche  situazioni  di  crisi)  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  17  (Garanzia  sviluppo  media  impresa).  -  1.
          (Abrogato). 
              2.  All'articolo  39,  comma  4,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il  primo  periodo  e'
          aggiunto il seguente periodo:  «Per  le  garanzie  concesse
          nell'ambito  di  portafogli  di   finanziamenti   l'importo
          massimo garantito dal Fondo per singola impresa e' elevato,
          nel rispetto della disciplina dell'Unione  europea,  a  3,5
          milioni di euro.». 
              2-bis. All'articolo 12, comma 6-bis, del  decreto-legge
          23 dicembre 2013, n. 145,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo il secondo periodo
          e' inserito il seguente:  «L'importo  massimo  garantibile,
          per ciascun  soggetto  beneficiario  finale,  relativamente
          alle operazioni finanziarie di cui al secondo periodo,  non
          puo' essere superiore a 5 milioni di euro  a  valere  sulle
          disponibilita' del citato Fondo». Il comma 2  dell'articolo
          14 del decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  5
          giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del
          26 luglio 2014, e' abrogato. 
              3. Le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo
          2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,  n.
          662 non utilizzate a valere sulla sezione speciale  di  cui
          al  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  e
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie  del  15  giugno
          2004, sulle risorse assegnate al Fondo con la delibera CIPE
          del 21 Aprile 1999 n. 47, sulla riserva di cui  al  Decreto
          del Ministro dello sviluppo economico di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze del 15 gennaio 2014,
          sono utilizzate per  le  finalita'  generali  del  predetto
          Fondo. 
              4. Agli oneri derivanti dal  comma  1  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 50.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 48,  della
          legge 27 dicembre 2013, n.147 recante disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014): 
              «1. - 47. Omissis 
              48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per
          l'accesso al credito delle famiglie e  delle  imprese,  del
          piu' efficiente utilizzo delle risorse  pubbliche  e  della
          garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali
          di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti  sulla
          finanza pubblica, e'  istituito  il  Sistema  nazionale  di
          garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e  strumenti  di
          garanzia: 
              a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie  imprese
          di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),  della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del  Fondo,  ai
          sensi dell'articolo 47 del testo unico di  cui  al  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e   successive
          modificazioni, e' affidata  a  un  consiglio  di  gestione,
          composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
          economico di cui uno con  funzione  di  presidente,  da  un
          rappresentante del Ministero dell'economia e delle  finanze
          con funzione di vice presidente, da un  rappresentante  del
          Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
          rappresentante indicato dalla Conferenza permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, nonche'  da  due  esperti  in  materia
          creditizia   e    di    finanza    d'impresa,    designati,
          rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo  economico  e
          dal Ministero dell'economia e delle finanze su  indicazione
          delle  associazioni  delle  piccole  e  medie  imprese.  Ai
          componenti del consiglio di  gestione  e'  riconosciuto  un
          compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del
          comitato   di   amministrazione    istituito    ai    sensi
          dell'articolo 15, comma 3, della legge 7  agosto  1997,  n.
          266,  e  successive  modificazioni.  Il   Ministero   dello
          sviluppo  economico  comunica  al  gestore  del   Fondo   i
          nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e'
          istituito ai sensi  del  citato  articolo  47  del  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, affinche'  provveda  alla  sua
          formale costituzione. Con l'adozione del  provvedimento  di
          costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore
          decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo; 
              b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca
          e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia
          di cui alla lettera a), con una  dotazione  finanziaria  di
          euro 100.000.000 a valere sulle disponibilita' del medesimo
          Fondo. La Sezione e' destinata alla concessione,  a  titolo
          oneroso, di garanzie a copertura  delle  prime  perdite  su
          portafogli di un insieme di progetti, di  ammontare  minimo
          pari  a  euro  500.000.000,  costituiti  da   finanziamenti
          concessi dalla Banca europea per  gli  investimenti  (BEI),
          direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari,
          per la realizzazione di grandi progetti per  la  ricerca  e
          l'innovazione industriale posti in  essere  da  imprese  di
          qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole
          e medie imprese, alle reti di imprese e  ai  raggruppamenti
          di  imprese  individuati  sulla  base  di   uno   specifico
          accordo-quadro di collaborazione  tra  il  Ministero  dello
          sviluppo economico,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e la BEI. Con decreto del Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sono definiti i  criteri,  le  modalita'  di
          selezione e le caratteristiche dei  progetti  da  includere
          nel portafoglio, le tipologie di operazioni  ammissibili  e
          la  misura  massima  della   garanzia   in   relazione   al
          portafoglio garantito, nonche' le modalita' di concessione,
          di gestione e di escussione  della  medesima  garanzia.  Le
          risorse della Sezione speciale possono essere  incrementate
          anche da quota parte  delle  risorse  della  programmazione
          2014-2020 dei fondi strutturali comunitari; 
              c) il Fondo di garanzia  per  la  prima  casa,  per  la
          concessione  di  garanzie,  a  prima  richiesta,  su  mutui
          ipotecari o su portafogli  di  mutui  ipotecari,  istituito
          presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
          attribuite risorse pari a euro  200  milioni  per  ciascuno
          degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche'  le  attivita'  e  le
          passivita' del Fondo di cui all'articolo 13,  comma  3-bis,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  fermo
          restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
          lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa  opera  con
          il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
          predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112
          del 2008. La garanzia del Fondo e'  concessa  nella  misura
          massima del 50 per cento della quota  capitale,  tempo  per
          tempo in essere sui finanziamenti connessi  all'acquisto  e
          ad   interventi   di   ristrutturazione   e   accrescimento
          dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site  sul
          territorio nazionale, da adibire ad  abitazione  principale
          del mutuatario, con priorita' per l'accesso al  credito  da
          parte  delle  giovani  coppie  o   dei   nuclei   familiari
          monogenitoriali con figli minori, da parte  dei  conduttori
          di alloggi di proprieta' degli  Istituti  autonomi  per  le
          case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani che
          non hanno compiuto trentasei anni di eta'.  Gli  interventi
          del Fondo di garanzia per  la  prima  casa  sono  assistiti
          dalla  garanzia  dello  Stato,  quale  garanzia  di  ultima
          istanza. La dotazione del Fondo  puo'  essere  incrementata
          mediante versamento di contributi da parte delle regioni  e
          di altri enti e organismi pubblici ovvero con  l'intervento
          della Cassa depositi e prestiti  Spa,  anche  a  valere  su
          risorse di soggetti terzi e anche al fine  di  incrementare
          la misura massima della garanzia del Fondo. Con uno o  piu'
          decreti  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti da  adottare  entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono stabilite le norme  di  attuazione  del  Fondo,
          comprese  le  condizioni  alle  quali  e'  subordinato   il
          mantenimento dell'efficacia della  garanzia  del  Fondo  in
          caso  di  cessione  del  mutuo,  nonche'  i   criteri,   le
          condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia
          dello Stato e per l'incremento della dotazione  del  Fondo.
          Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13,  comma  3-bis,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  continua
          ad operare fino all'emanazione dei  decreti  attuativi  che
          rendano operativo il Fondo di garanzia per la  prima  casa.
          La Concessionaria servizi  assicurativi  pubblici  (Consap)
          Spa   presenta   una   relazione   scritta   al    Ministro
          dell'economia e delle finanze,  al  Ministro  per  le  pari
          opportunita'   e   la   famiglia,   al    Ministro    delle
          infrastrutture  e   dei   trasporti   e   alle   competenti
          Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di  ogni  anno,
          nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali  delle
          garanzie concesse alle categorie alle quali e' riconosciuta
          priorita', sul totale delle risorse del Fondo di  cui  alla
          presente lettera, e che illustra  l'avvenuta  attivita'  di
          verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte
          degli istituti di credito, nei  confronti  dei  beneficiari
          prioritari e non prioritari del finanziamento; 
              c-bis)  la   sezione   speciale,   che   e'   istituita
          nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla  lettera  c),
          per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a  prima
          richiesta, nella misura massima  del  50  per  cento  della
          quota   capitale,   tempo   per   tempo   in   essere   sui
          finanziamenti, anche chirografari, ai  condomini,  connessi
          ad  interventi  di   ristrutturazione   per   accrescimento
          dell'efficienza energetica. Gli  interventi  della  sezione
          speciale sono assistiti dalla garanzia dello  Stato,  quale
          garanzia di ultima  istanza.  Alla  sezione  speciale  sono
          attribuite risorse pari a 10 milioni  di  euro  per  l'anno
          2020 e 20 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2021,
          2022 e 2023.  La  dotazione  della  sezione  speciale  puo'
          essere incrementata mediante versamento  di  contributi  da
          parte delle regioni e di altri enti  e  organismi  pubblici
          ovvero con l'intervento della  Cassa  depositi  e  prestiti
          Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
          fine di incrementare la misura massima della garanzia.  Per
          ogni  finanziamento  ammesso  alla  sezione   speciale   e'
          accantonato  a  copertura  del  rischio  un   importo   non
          inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o
          piu' decreti  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono stabiliti le norme di  attuazione  della
          sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali  e'
          subordinato il mantenimento dell'efficacia  della  garanzia
          in caso di cessione del finanziamento, nonche'  i  criteri,
          le condizioni  e  le  modalita'  per  l'operativita'  della
          garanzia dello Stato e  per  l'incremento  della  dotazione
          della sezione speciale.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 48,  della
          legge 27 dicembre 2013, n.147 recante disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014) come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «1. - 47. Omissis 
              48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per
          l'accesso al credito delle famiglie e  delle  imprese,  del
          piu' efficiente utilizzo delle risorse  pubbliche  e  della
          garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali
          di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti  sulla
          finanza pubblica, e'  istituito  il  Sistema  nazionale  di
          garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e  strumenti  di
          garanzia: 
              a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie  imprese
          di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),  della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del  Fondo,  ai
          sensi dell'articolo 47 del testo unico di  cui  al  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e   successive
          modificazioni, e' affidata  a  un  consiglio  di  gestione,
          composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
          economico di cui uno con  funzione  di  presidente,  da  un
          rappresentante del Ministero dell'economia e delle  finanze
          con funzione di vice presidente, da un  rappresentante  del
          Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
          rappresentante indicato dalla Conferenza permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano.  Ai  componenti  del  consiglio  di
          gestione e' riconosciuto un compenso annuo  pari  a  quello
          stabilito per i componenti del comitato di  amministrazione
          istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7
          agosto  1997,  n.  266,  e  successive  modificazioni.   Il
          Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore  del
          Fondo  i  nominativi  dei  componenti  del   consiglio   di
          gestione, che e' istituito ai sensi del citato articolo  47
          del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinche' provveda
          alla  sua  formale   costituzione.   Con   l'adozione   del
          provvedimento di costituzione del consiglio di gestione  da
          parte   del   gestore   decade   l'attuale   comitato    di
          amministrazione del Fondo; 
              b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca
          e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia
          di cui alla lettera a), con una  dotazione  finanziaria  di
          euro 100.000.000 a valere sulle disponibilita' del medesimo
          Fondo. La Sezione e' destinata alla concessione,  a  titolo
          oneroso, di garanzie a copertura  delle  prime  perdite  su
          portafogli di un insieme di progetti, di  ammontare  minimo
          pari  a  euro  500.000.000,  costituiti  da   finanziamenti
          concessi dalla Banca europea per  gli  investimenti  (BEI),
          direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari,
          per la realizzazione di grandi progetti per  la  ricerca  e
          l'innovazione industriale posti in  essere  da  imprese  di
          qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole
          e medie imprese, alle reti di imprese e  ai  raggruppamenti
          di  imprese  individuati  sulla  base  di   uno   specifico
          accordo-quadro di collaborazione  tra  il  Ministero  dello
          sviluppo economico,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e la BEI. Con decreto del Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sono definiti i  criteri,  le  modalita'  di
          selezione e le caratteristiche dei  progetti  da  includere
          nel portafoglio, le tipologie di operazioni  ammissibili  e
          la  misura  massima  della   garanzia   in   relazione   al
          portafoglio garantito, nonche' le modalita' di concessione,
          di gestione e di escussione  della  medesima  garanzia.  Le
          risorse della Sezione speciale possono essere  incrementate
          anche da quota parte  delle  risorse  della  programmazione
          2014-2020 dei fondi strutturali comunitari; 
              c) il Fondo di garanzia  per  la  prima  casa,  per  la
          concessione  di  garanzie,  a  prima  richiesta,  su  mutui
          ipotecari o su portafogli  di  mutui  ipotecari,  istituito
          presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
          attribuite risorse pari a euro  200  milioni  per  ciascuno
          degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche'  le  attivita'  e  le
          passivita' del Fondo di cui all'articolo 13,  comma  3-bis,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  fermo
          restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
          lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa  opera  con
          il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
          predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112
          del 2008. La garanzia del Fondo e'  concessa  nella  misura
          massima del 50 per cento della quota  capitale,  tempo  per
          tempo in essere sui finanziamenti connessi  all'acquisto  e
          ad   interventi   di   ristrutturazione   e   accrescimento
          dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site  sul
          territorio nazionale, da adibire ad  abitazione  principale
          del mutuatario, con priorita' per l'accesso al  credito  da
          parte  delle  giovani  coppie  o   dei   nuclei   familiari
          monogenitoriali con figli minori, da parte  dei  conduttori
          di alloggi di proprieta' degli  Istituti  autonomi  per  le
          case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani che
          non hanno compiuto trentasei anni di eta'.  Gli  interventi
          del Fondo di garanzia per  la  prima  casa  sono  assistiti
          dalla  garanzia  dello  Stato,  quale  garanzia  di  ultima
          istanza. La dotazione del Fondo  puo'  essere  incrementata
          mediante versamento di contributi da parte delle regioni  e
          di altri enti e organismi pubblici ovvero con  l'intervento
          della Cassa depositi e prestiti  Spa,  anche  a  valere  su
          risorse di soggetti terzi e anche al fine  di  incrementare
          la misura massima della garanzia del Fondo. Con uno o  piu'
          decreti  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti da  adottare  entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono stabilite le norme  di  attuazione  del  Fondo,
          comprese  le  condizioni  alle  quali  e'  subordinato   il
          mantenimento dell'efficacia della  garanzia  del  Fondo  in
          caso  di  cessione  del  mutuo,  nonche'  i   criteri,   le
          condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia
          dello Stato e per l'incremento della dotazione  del  Fondo.
          Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13,  comma  3-bis,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  continua
          ad operare fino all'emanazione dei  decreti  attuativi  che
          rendano operativo il Fondo di garanzia per la  prima  casa.
          La Concessionaria servizi  assicurativi  pubblici  (Consap)
          Spa   presenta   una   relazione   scritta   al    Ministro
          dell'economia e delle finanze,  al  Ministro  per  le  pari
          opportunita'   e   la   famiglia,   al    Ministro    delle
          infrastrutture  e   dei   trasporti   e   alle   competenti
          Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di  ogni  anno,
          nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali  delle
          garanzie concesse alle categorie alle quali e' riconosciuta
          priorita', sul totale delle risorse del Fondo di  cui  alla
          presente lettera, e che illustra  l'avvenuta  attivita'  di
          verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte
          degli istituti di credito, nei  confronti  dei  beneficiari
          prioritari e non prioritari del finanziamento; 
              c-bis)  la   sezione   speciale,   che   e'   istituita
          nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla  lettera  c),
          per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a  prima
          richiesta, nella misura massima  del  50  per  cento  della
          quota   capitale,   tempo   per   tempo   in   essere   sui
          finanziamenti, anche chirografari, ai  condomini,  connessi
          ad  interventi  di   ristrutturazione   per   accrescimento
          dell'efficienza energetica. Gli  interventi  della  sezione
          speciale sono assistiti dalla garanzia dello  Stato,  quale
          garanzia di ultima  istanza.  Alla  sezione  speciale  sono
          attribuite risorse pari a 10 milioni  di  euro  per  l'anno
          2020 e 20 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2021,
          2022 e 2023.  La  dotazione  della  sezione  speciale  puo'
          essere incrementata mediante versamento  di  contributi  da
          parte delle regioni e di altri enti  e  organismi  pubblici
          ovvero con l'intervento della  Cassa  depositi  e  prestiti
          Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
          fine di incrementare la misura massima della garanzia.  Per
          ogni  finanziamento  ammesso  alla  sezione   speciale   e'
          accantonato  a  copertura  del  rischio  un   importo   non
          inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o
          piu' decreti  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono stabiliti le norme di  attuazione  della
          sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali  e'
          subordinato il mantenimento dell'efficacia  della  garanzia
          in caso di cessione del finanziamento, nonche'  i  criteri,
          le condizioni  e  le  modalita'  per  l'operativita'  della
          garanzia dello Stato e  per  l'incremento  della  dotazione
          della sezione speciale.».