Art. 15 Contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR 1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, l'Agenzia del demanio, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individua beni immobili di proprieta' dello Stato inutilizzati, dalla stessa gestiti, che possono essere destinati ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure di cui al predetto PNRR. Sono esclusi dalle previsioni di cui al primo periodo gli immobili statali in uso o suscettibili di uso per finalita' dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' i beni per i quali siano in corso le procedure volte a consentirne l'uso per le predette finalita' e quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione di competenza delle medesima Agenzia. 2. Fermo restando quanto previsto dalle specifiche disposizioni normative in materia di residenze universitarie, per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia del demanio, previa comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, e' autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia, per contribuire, entro il limite non superiore al 30% del quadro economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei relativi oneri, anche in concorso con le risorse messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni, nonche' con le risorse finanziate dal PNRR. 3. Gli immobili di cui al comma 1 possono essere destinati dall'Agenzia del demanio anche per la realizzazione di impianti sportivi recanti apposito finanziamento, ovvero idonei ad essere oggetto di finanziamento, anche solo parziale, nell'ambito del PNRR. A tal fine, l'Agenzia del demanio e' autorizzata ad utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia per contribuire, entro il limite non superiore al 30 per cento del quadro economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei relativi oneri anche in concorso con le risorse messe a disposizione da altre Pubbliche Amministrazioni e mediante finanziamenti contratti con l'Istituto per il credito sportivo, nonche' con le suddette risorse del PNRR. L'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, assiste l'Agenzia nell'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione degli impianti sportivi supportandola nella valutazione della sostenibilita' economica e finanziaria dei progetti e nella valutazione della fattibilita' tecnica ed economica dei progetti. 4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l'Agenzia del demanio e' autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ai relativi Piani degli investimenti, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente per gli investimenti di competenza e puo' avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in conformita' alle regole Eurostat, in via prioritaria con i soggetti attuatori, ovvero con i beneficiari dei finanziamenti di cui al PNRR, anche attraverso l'affidamento in concessione di beni immobili, ovvero mediante l'affidamento della progettazione, costruzione, ristrutturazione, recupero e gestione delle residenze universitarie e degli impianti sportivi da realizzarsi sugli immobili statali di cui al comma 1, ai sensi della normativa vigente e previa verifica della disponibilita' delle risorse finanziarie sui relativi bilanci pluriennali. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori, ovvero beneficiari di finanziamenti, nell'ambito delle misure di cui al predetto PNRR, possono avvalersi per le finalita' di cui al presente articolo, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente. L'Agenzia del Demanio puo' altresi' stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare. 5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, Ministero della difesa individua beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero da destinare, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., alla realizzazione e valorizzazione di opere di protezione ambientale, opere di edilizia residenziale pubblica destinate al personale e impianti sportivi, utilizzando, anche parzialmente, le risorse del PNRR, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformita' ai relativi principi di attuazione. Il Ministero della difesa comunica le attivita' svolte ai sensi del presente comma all'Agenzia del demanio.