Art. 15
Contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa
all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR
1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
l'Agenzia del demanio, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, individua beni immobili di proprieta' dello Stato
inutilizzati, dalla stessa gestiti, che possono essere destinati ad
alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche
parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure
di cui al predetto PNRR. Sono esclusi dalle previsioni di cui al
primo periodo gli immobili statali in uso o suscettibili di uso per
finalita' dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' i beni per i quali
siano in corso le procedure volte a consentirne l'uso per le predette
finalita' e quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in
operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione di competenza
delle medesima Agenzia.
2. Fermo restando quanto previsto dalle specifiche disposizioni
normative in materia di residenze universitarie, per il
raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia del
demanio, previa comunicazione al Ministro dell'economia e delle
finanze, e' autorizzata a utilizzare le risorse previste a
legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia, per
contribuire, entro il limite non superiore al 30% del quadro
economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e
rifunzionalizzazione, alla copertura dei relativi oneri, anche in
concorso con le risorse messe a disposizione da altre pubbliche
amministrazioni, nonche' con le risorse finanziate dal PNRR.
3. Gli immobili di cui al comma 1 possono essere destinati
dall'Agenzia del demanio anche per la realizzazione di impianti
sportivi recanti apposito finanziamento, ovvero idonei ad essere
oggetto di finanziamento, anche solo parziale, nell'ambito del PNRR.
A tal fine, l'Agenzia del demanio e' autorizzata ad utilizzare le
risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti della
medesima Agenzia per contribuire, entro il limite non superiore al 30
per cento del quadro economico degli interventi necessari di
recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei
relativi oneri anche in concorso con le risorse messe a disposizione
da altre Pubbliche Amministrazioni e mediante finanziamenti contratti
con l'Istituto per il credito sportivo, nonche' con le suddette
risorse del PNRR. L'Istituto per il credito sportivo, istituito con
legge 24 dicembre 1957, n. 1295, assiste l'Agenzia
nell'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione degli
impianti sportivi supportandola nella valutazione della
sostenibilita' economica e finanziaria dei progetti e nella
valutazione della fattibilita' tecnica ed economica dei progetti.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente
articolo l'Agenzia del demanio e' autorizzata ad apportare le
necessarie modifiche ai relativi Piani degli investimenti, nei limiti
delle risorse stanziate a legislazione vigente per gli investimenti
di competenza e puo' avviare iniziative di partenariato
pubblico-privato, da attuare in conformita' alle regole Eurostat, in
via prioritaria con i soggetti attuatori, ovvero con i beneficiari
dei finanziamenti di cui al PNRR, anche attraverso l'affidamento in
concessione di beni immobili, ovvero mediante l'affidamento della
progettazione, costruzione, ristrutturazione, recupero e gestione
delle residenze universitarie e degli impianti sportivi da
realizzarsi sugli immobili statali di cui al comma 1, ai sensi della
normativa vigente e previa verifica della disponibilita' delle
risorse finanziarie sui relativi bilanci pluriennali. Al fine di
favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli
interventi di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche
e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori, ovvero
beneficiari di finanziamenti, nell'ambito delle misure di cui al
predetto PNRR, possono avvalersi per le finalita' di cui al presente
articolo, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti,
dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di
beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse
stanziate a legislazione vigente. L'Agenzia del Demanio puo' altresi'
stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per
facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, Ministero della
difesa individua beni del demanio militare o a qualunque titolo in
uso al medesimo Ministero da destinare, anche per il tramite di
Difesa Servizi S.p.A., alla realizzazione e valorizzazione di opere
di protezione ambientale, opere di edilizia residenziale pubblica
destinate al personale e impianti sportivi, utilizzando, anche
parzialmente, le risorse del PNRR, qualora ne ricorrano le condizioni
in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di
conformita' ai relativi principi di attuazione. Il Ministero della
difesa comunica le attivita' svolte ai sensi del presente comma
all'Agenzia del demanio.