Art. 15 
 
Contributo dell'Agenzia del demanio  e  del  Ministero  della  difesa
     all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR 
 
  1. Al fine di contribuire al  raggiungimento  degli  obiettivi  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al  regolamento  (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
l'Agenzia del demanio, sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  individua  beni  immobili   di   proprieta'   dello   Stato
inutilizzati, dalla stessa gestiti, che possono essere  destinati  ad
alloggi o residenze universitarie, oggetto  di  finanziamento,  anche
parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito  delle  misure
di cui al predetto PNRR. Sono esclusi  dalle  previsioni  di  cui  al
primo periodo gli immobili statali in uso o suscettibili di  uso  per
finalita' dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma  222,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche'  i  beni  per  i  quali
siano in corso le procedure volte a consentirne l'uso per le predette
finalita' e quelli inseriti o  suscettibili  di  essere  inseriti  in
operazioni di permuta, valorizzazione  o  dismissione  di  competenza
delle medesima Agenzia. 
  2. Fermo restando quanto  previsto  dalle  specifiche  disposizioni
normative   in   materia   di   residenze   universitarie,   per   il
raggiungimento delle finalita' di  cui  al  comma  1,  l'Agenzia  del
demanio, previa  comunicazione  al  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  e'  autorizzata  a  utilizzare  le   risorse   previste   a
legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia, per
contribuire,  entro  il  limite  non  superiore  al  30%  del  quadro
economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione  e
rifunzionalizzazione, alla copertura dei  relativi  oneri,  anche  in
concorso con le risorse  messe  a  disposizione  da  altre  pubbliche
amministrazioni, nonche' con le risorse finanziate dal PNRR. 
  3. Gli  immobili  di  cui  al  comma  1  possono  essere  destinati
dall'Agenzia del demanio  anche  per  la  realizzazione  di  impianti
sportivi recanti apposito  finanziamento,  ovvero  idonei  ad  essere
oggetto di finanziamento, anche solo parziale, nell'ambito del  PNRR.
A tal fine, l'Agenzia del demanio e'  autorizzata  ad  utilizzare  le
risorse previste a legislazione vigente per  gli  investimenti  della
medesima Agenzia per contribuire, entro il limite non superiore al 30
per  cento  del  quadro  economico  degli  interventi  necessari   di
recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei
relativi oneri anche in concorso con le risorse messe a  disposizione
da altre Pubbliche Amministrazioni e mediante finanziamenti contratti
con l'Istituto per il  credito  sportivo,  nonche'  con  le  suddette
risorse del PNRR. L'Istituto per il credito sportivo,  istituito  con
legge   24   dicembre    1957,    n.    1295,    assiste    l'Agenzia
nell'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione degli
impianti   sportivi    supportandola    nella    valutazione    della
sostenibilita'  economica  e  finanziaria  dei   progetti   e   nella
valutazione della fattibilita' tecnica ed economica dei progetti. 
  4. Per  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  presente
articolo  l'Agenzia  del  demanio  e'  autorizzata  ad  apportare  le
necessarie modifiche ai relativi Piani degli investimenti, nei limiti
delle risorse stanziate a legislazione vigente per  gli  investimenti
di   competenza   e   puo'   avviare   iniziative   di   partenariato
pubblico-privato, da attuare in conformita' alle regole Eurostat,  in
via prioritaria con i soggetti attuatori, ovvero  con  i  beneficiari
dei finanziamenti di cui al PNRR, anche attraverso  l'affidamento  in
concessione di beni immobili,  ovvero  mediante  l'affidamento  della
progettazione, costruzione,  ristrutturazione,  recupero  e  gestione
delle  residenze  universitarie  e   degli   impianti   sportivi   da
realizzarsi sugli immobili statali di cui al comma 1, ai sensi  della
normativa  vigente  e  previa  verifica  della  disponibilita'  delle
risorse finanziarie sui relativi  bilanci  pluriennali.  Al  fine  di
favorire  lo  sviluppo  e  l'efficienza  della  progettazione   degli
interventi di cui al presente articolo, le amministrazioni  pubbliche
e  gli  enti  pubblici,  qualora  siano  soggetti  attuatori,  ovvero
beneficiari di finanziamenti, nell'ambito  delle  misure  di  cui  al
predetto PNRR, possono avvalersi per le finalita' di cui al  presente
articolo, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti,
dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione  di
beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162  a  170,
della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  nei  limiti  delle  risorse
stanziate a legislazione vigente. L'Agenzia del Demanio puo' altresi'
stipulare  intese  con  l'Istituto  per  il  credito   sportivo   per
facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare. 
  5. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1,  Ministero  della
difesa individua beni del demanio militare o a  qualunque  titolo  in
uso al medesimo Ministero da  destinare,  anche  per  il  tramite  di
Difesa Servizi S.p.A., alla realizzazione e valorizzazione  di  opere
di protezione ambientale, opere  di  edilizia  residenziale  pubblica
destinate  al  personale  e  impianti  sportivi,  utilizzando,  anche
parzialmente, le risorse del PNRR, qualora ne ricorrano le condizioni
in termini di coerenza con gli obiettivi  specifici  del  PNRR  e  di
conformita' ai relativi principi di attuazione.  Il  Ministero  della
difesa comunica le attivita'  svolte  ai  sensi  del  presente  comma
all'Agenzia del demanio.