Art. 16
Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica
nazionale
1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese,
alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento
della resilienza energetica nazionale mediante una gestione del
patrimonio pubblico orientata anche al conseguimento di obiettivi di
risparmio energetico, l'Agenzia del demanio, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, individua i beni immobili di
proprieta' dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o
dismissione di propria competenza, nonche', di concerto con le
amministrazioni usuarie, dei beni statali in uso alle stesse, per
installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Sono esclusi i beni immobili di cui all'articolo 20 del decreto-legge
1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34. Alla realizzazione dei predetti interventi
possono concorrere le risorse contenute nei piani di investimento
della stessa Agenzia ovvero le risorse messe a disposizione da altre
pubbliche amministrazioni, nonche' le risorse finalizzate dal PNRR,
Missione 2, previo accordo fra la medesima Agenzia e il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora ne ricorrano le
condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del
PNRR e di conformita' ai relativi principi di attuazione. Per il
conseguimento dei suddetti scopi l'Agenzia del demanio, previa
verifica della disponibilita' pluriennale delle risorse finanziarie
da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, puo' avviare
iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in
conformita' alle regole Eurostat, per l'affidamento della
progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili da realizzarsi sui beni immobili di cui
al presente comma.
2. I beni di cui al comma 1 rientrano tra le superfici e le aree
idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui
all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021.
3. Al fine di promuovere forme di razionalizzazione tra gli
interventi su immobili di proprieta' dello Stato rientranti nei Piani
di finanziamenti per la prevenzione del rischio sismico, per
l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento gestiti
dall'Agenzia del demanio, favorendo economie di scala e contribuendo
al contenimento dei relativi costi, la predetta Agenzia cura, previo
atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, la progettazione e l'esecuzione degli interventi per
l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile di
competenza di pubbliche amministrazioni centrali che forniscono il
proprio contributo alla resilienza energetica nazionale ai sensi
della normativa vigente.