Art. 16 Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale 1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale mediante una gestione del patrimonio pubblico orientata anche al conseguimento di obiettivi di risparmio energetico, l'Agenzia del demanio, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i beni immobili di proprieta' dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonche', di concerto con le amministrazioni usuarie, dei beni statali in uso alle stesse, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono esclusi i beni immobili di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. Alla realizzazione dei predetti interventi possono concorrere le risorse contenute nei piani di investimento della stessa Agenzia ovvero le risorse messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni, nonche' le risorse finalizzate dal PNRR, Missione 2, previo accordo fra la medesima Agenzia e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformita' ai relativi principi di attuazione. Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Agenzia del demanio, previa verifica della disponibilita' pluriennale delle risorse finanziarie da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, puo' avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in conformita' alle regole Eurostat, per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzarsi sui beni immobili di cui al presente comma. 2. I beni di cui al comma 1 rientrano tra le superfici e le aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. 3. Al fine di promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi su immobili di proprieta' dello Stato rientranti nei Piani di finanziamenti per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento gestiti dall'Agenzia del demanio, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei relativi costi, la predetta Agenzia cura, previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la progettazione e l'esecuzione degli interventi per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile di competenza di pubbliche amministrazioni centrali che forniscono il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale ai sensi della normativa vigente.