Art. 17 
 
Disposizioni in materia di accordi  quadro  e  di  convenzioni  delle
                       centrali di committenza 
 
  1.  Tenuto  conto  dei  tempi  necessari  all'indizione  di   nuove
procedure di gara e dell'ampia adesione a tali strumenti, gli accordi
quadro, le convenzioni e i contratti quadro di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in corso,
anche per effetto di precedenti proroghe, alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e con scadenza entro il 30  giugno  2023,
sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle  medesime
condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara  e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, al fine di non  pregiudicare
il perseguimento, in tutto il territorio nazionale,  degli  obiettivi
previsti dal PNRR. Fermo il limite temporale di cui al primo periodo,
la proroga non puo' eccedere,  anche  tenuto  conto  delle  eventuali
precedenti proroghe, il  50  per  cento  del  valore  iniziale  della
convenzione o dell'accordo quadro. 
  2. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55, al secondo periodo, dopo le parole: «i comuni  capoluogo
di provincia» sono inserite le seguenti: «, nonche'  ricorrendo  alle
stazioni appaltanti qualificate da diritto ai sensi dell'articolo 38,
commi 1 e 1- bis del decreto legislativo n. 50 del 2016  ovvero  alle
societa' in  house  delle  amministrazioni  centrali  titolari  degli
interventi». 
  3. Al fine di garantire il conseguimento degli  obiettivi  previsti
nel PNRR in relazione al sub investimento "M6C2-1.1.1  Ammodernamento
del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione", gli
importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro
e degli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e  funzionali  alla
realizzazione delle condizionalita' previste dalla  milestone  M6C2-7
del PNRR, efficaci alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del  valore
iniziale, anche laddove sia  stato  gia'  raggiunto  l'importo  o  il
quantitativo massimo. L'incremento di cui al  periodo  precedente  e'
autorizzato purche'  si  tratti  di  convenzioni  o  accordi  quadro,
diversi da quelli  di  cui  sia  stato  autorizzato  l'incremento  da
precedenti  disposizioni  di  legge.  In   relazione   all'incremento
disposto ai sensi del primo periodo, l'aggiudicatario puo' esercitare
il diritto di recesso entro e non oltre quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi  di  cui
al comma 3  sono  messi  a  disposizione  esclusivamente  delle  sole
amministrazioni   attuatrici   del   sub   investimento   "M6C2-1.1.1
Ammodernamento  del  parco  tecnologico  e  digitale  ospedaliero   -
Digitalizzazione", nel limite della misura massima del  finanziamento
riconosciuto all'investimento ai  sensi  del  decreto  del  Ministero
della salute  del  21  giugno  2022  di  approvazione  dei  Contratti
istituzionali di  sviluppo  (CIS)  e  dei  relativi  Piani  operativi
regionali. 
  5. Al fine di garantire il conseguimento degli  obiettivi  previsti
nel PNRR in  relazione  agli  investimenti  per  la  digitalizzazione
previsti dalla Missione 6 "Salute", gli accordi quadro  stipulati  da
Consip S.p.A. aventi ad oggetto servizi applicativi e di supporto  in
ambito     "Sanita'     digitale      -      sistemi      informativi
clinico-assistenziali", sono resi disponibili, dalla data di  entrata
in  vigore  del  presente  decreto  e  fino  al  30  settembre  2023,
esclusivamente  in  favore  delle  amministrazioni   attuatrici   dei
relativi interventi, nella misura massima dei  finanziamenti  ammessi
previa autorizzazione del Ministero della salute. Per le finalita' di
cui al primo periodo, le amministrazioni attuatrici degli interventi,
in caso di raggiungimento dell'importo o del quantitativo massimo del
lotto territoriale di riferimento, possono ricorrere ad  altro  lotto
territoriale, previa autorizzazione del Ministero della salute.