Art. 18 
 
Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni  e
servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR,  nonche'
                di digitalizzazione dei procedimenti 
 
  1. All'articolo  53  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Le disposizioni di  cui  all'articolo  14-bis,  comma  2,
lettera f), del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  non  si
applicano in relazione alle procedure di affidamento di cui al  comma
1.». 
  2. All'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3.  Nella  Piattaforma  Digitale  Nazionale  Dati   non   sono
conservati,  ne'  comunque  trattati,   oltre   quanto   strettamente
necessario per le finalita' di cui al comma 1, i  dati,  che  possono
essere resi disponibili, attinenti a  ordine  e  sicurezza  pubblica,
difesa e sicurezza nazionale,  difesa  civile  e  soccorso  pubblico,
indagini    preliminari,    polizia     giudiziaria     e     polizia
economico-finanziaria.  Non  possono   comunque   essere   conferiti,
conservati, ne' trattati  i  dati  coperti  da  segreto  o  riservati
nell'ambito delle materie indicate al periodo precedente.»; 
    b) al comma 4, secondo periodo, le parole  da  «dando  priorita'»
sino alla fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in
apposita  infrastruttura  tecnologica  della   Piattaforma   Digitale
Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche  basate
sui   dati,   separata   dall'infrastruttura   tecnologica   dedicata
all'interoperabilita' dei sistemi informativi di cui al comma 2». 
  3. Al fine di favorire  il  celere  sviluppo  delle  infrastrutture
digitali e consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di
trasformazione digitale di  cui  al  regolamento  (UE)  2021/240  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  10  febbraio  2021  e  al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per la posa in  opera  di
infrastrutture a banda ultra larga, l'operatore, una  volta  ottenuta
l'autorizzazione per i fini e nelle forme  di  cui  all'articolo  49,
commi 6 e 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, provvede
ad inoltrare ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 apposita richiesta per  l'adozione
dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale
che dovranno essere  resi  entro  e  non  oltre  dieci  giorni  dalla
ricezione della domanda. Decorso  inutilmente  il  termine  di  dieci
giorni l'operatore, dandone preventiva comunicazione ai  soggetti  di
cui al citato articolo 5, comma 3, almeno cinque giorni  prima,  puo'
dare avvio ai lavori nel  rispetto  delle  prescrizioni  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e secondo le  specifiche  tecniche
che verranno dettagliate nella comunicazione di avvio. Resta in  ogni
caso salva la possibilita' per gli organi competenti  di  comunicare,
prima dell'avvio dei lavori e comunque nel termine di  cinque  giorni
dalla ricezione della comunicazione  di  avvio,  eventuali  ulteriori
prescrizioni nell'ambito  del  rispetto  delle  norme  relative  alla
circolazione stradale  ovvero  la  sussistenza  di  eventuali  motivi
ostativi che impongano il differimento  dei  lavori  per  un  periodo
comunque non superiore ad ulteriori cinque giorni. 
  4. All'articolo 40 del decreto-legge n. 77 del 2021, dopo il  comma
5-ter e' aggiunto il seguente: 
    «5-quater. Al fine di  consentire  il  tempestivo  raggiungimento
degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio  2021
e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 febbraio 2021, per gli interventi relativi alla posa in  opera
di infrastrutture a banda ultra larga, sono prorogati di ventiquattro
mesi i termini relativi a tutti i certificati,  attestati,  permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,
ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori  di  cui
all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, rilasciati o formatisi alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto. La disposizione di  cui  al  primo  periodo  si
applica anche ai termini relativi alle  segnalazioni  certificate  di
inizio attivita' (SCIA), nonche' delle autorizzazioni  paesaggistiche
e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate.
Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di  costruire
e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia  accordato
una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del  testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
o ai sensi dell'articolo 10, comma 4,  del  decreto-legge  16  luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  settembre
2020, n. 120, dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, e dell'articolo 10-septies del  decreto-legge  21  marzo
2022, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio
2022, n.  51,  nonche'  alle  autorizzazioni  paesaggistiche  e  alle
dichiarazioni  e  autorizzazioni  ambientali  comunque  denominate  e
prorogate ai sensi del citato articolo 10-septies.». 
  5. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 44: 
      1) al comma 2, dopo le parole: «e' presentata»,  sono  inserite
le seguenti:  «in  formato  digitale  e  mediante  posta  elettronica
certificata»; 
      2) al comma 7, le parole: «alla quale prendono parte  tutte  le
amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni  o
servizi   pubblici   interessati   dall'installazione,   nonche'   un
rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo
14 della legge  22  febbraio  2001,  n.  36»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e
gestori comunque coinvolti  nel  procedimento  ed  interessati  dalla
installazione, ivi incluse le agenzie o i rappresentanti dei soggetti
preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22  febbraio
2001, n. 36»; 
    b) all'articolo 45: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «l'interessato  trasmette»  sono
inserite  le  seguenti:  «in  formato  digitale  e   mediante   posta
elettronica certificata»; 
      2) al comma 2, dopo le parole: «viene trasmessa» sono  inserite
le seguenti:  «in  formato  digitale  e  mediante  posta  elettronica
certificata»; 
    c) all'articolo 46, al comma 1, dopo  le  parole:  «l'interessato
trasmette» sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante
posta elettronica certificata»; 
    d) all'articolo 54, comma 1, dopo le  parole:  «di  aree  e  beni
pubblici o demaniali,» sono inserite le seguenti: «gli enti  pubblici
non economici nonche' ogni  altro  soggetto  preposto  alla  cura  di
interessi pubblici». 
  6. Gli interventi di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, relativi agli impianti delle opere  prive  o  di
minore rilevanza di cui agli articoli 94 e  94-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e  gli  interventi
di cui agli articoli 45, 46, 47 e 49 del medesimo decreto legislativo
1°  agosto  2003,  n.  259,  non  sono  soggetti   all'autorizzazione
preventiva di cui all'articolo 94 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001. Qualora gli interventi  di  cui  al
primo periodo prevedano l'esecuzione di lavori strutturali,  e  siano
effettuati nelle localita'  sismiche  indicate  nei  decreti  di  cui
all'articolo 83, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e' necessario procedere al preventivo  deposito  presso
il dipartimento del Genio Civile competente per  territorio,  a  fini
esclusivamente informativi, del  progetto  strutturale  corredato  da
apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle
norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo
riguardante le strutture e quello architettonico, nonche' il rispetto
delle eventuali prescrizioni sismiche contenute  negli  strumenti  di
pianificazione urbanistica. Al termine dei lavori, viene  inviata  al
predetto dipartimento del  Genio  Civile  la  comunicazione  di  fine
lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato. 
  7.  Per  la  realizzazione  di  infrastrutture   di   comunicazione
elettronica ad alta velocita' nelle zone gravate da usi civici non e'
necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12,  comma  2,  della
legge 16 giugno 1927, n. 1766 e,  nei  casi  di  installazione  delle
infrastrutture  di  cui  agli  articoli  45,  46  e  49  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e di realizzazione  di  iniziative
finalizzate  a  potenziare  le  infrastrutture  e  a   garantire   il
funzionamento delle reti e l'operativita' e continuita'  dei  servizi
di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di  cui
all'articolo 142, comma 1, lettera h),  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42. 
  8. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio  2001,  n.  36,
dopo le parole: «I Comuni  possono  adottare  un  regolamento»,  sono
inserite le seguenti: «nel rispetto  delle  vigenti  disposizioni  di
legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e  48  del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,». 
  9. All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge n.77  del  2021,  il
secondo periodo e' sostituto dal seguente: «Per i predetti interventi
di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con
la metodologia della  micro  trincea  e  per  quelli  effettuati  con
tecnologie di scavo  a  basso  impatto  ambientale  con  minitrincea,
nonche' per la  realizzazione  dei  pozzetti  accessori  alle  citate
infrastrutture non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le  previsioni
di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del  decreto  legislativo
15 febbraio 2016, n. 33, e all'articolo 25, commi  da  8  a  12,  del
decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.». 
  10. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo  15  febbraio
2016, n. 33, le parole: «L'articolo 93,  comma  2,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «L'articolo 54, comma 1,». 
  11. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 30, comma 1, secondo  periodo,  dopo  le  parole:
«dal  punto  di  vista  economico,»  sono   inserite   le   seguenti:
«dell'efficienza e» e, al terzo periodo, dopo le parole «del ricorso»
sono inserite le seguenti: «agli affidamenti di cui all'articolo  17,
comma 3, secondo periodo e»; 
    b) all'articolo 31, comma 2, dopo le parole: «Gli atti di cui  al
comma 1» sono inserite le seguenti: «, i provvedimenti di affidamento
di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo».