Art. 18
Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e
servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonche'
di digitalizzazione dei procedimenti
1. All'articolo 53 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 2,
lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 non si
applicano in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma
1.».
2. All'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono
conservati, ne' comunque trattati, oltre quanto strettamente
necessario per le finalita' di cui al comma 1, i dati, che possono
essere resi disponibili, attinenti a ordine e sicurezza pubblica,
difesa e sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico,
indagini preliminari, polizia giudiziaria e polizia
economico-finanziaria. Non possono comunque essere conferiti,
conservati, ne' trattati i dati coperti da segreto o riservati
nell'ambito delle materie indicate al periodo precedente.»;
b) al comma 4, secondo periodo, le parole da «dando priorita'»
sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «in
apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale
Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate
sui dati, separata dall'infrastruttura tecnologica dedicata
all'interoperabilita' dei sistemi informativi di cui al comma 2».
3. Al fine di favorire il celere sviluppo delle infrastrutture
digitali e consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di
trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per la posa in opera di
infrastrutture a banda ultra larga, l'operatore, una volta ottenuta
l'autorizzazione per i fini e nelle forme di cui all'articolo 49,
commi 6 e 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, provvede
ad inoltrare ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 apposita richiesta per l'adozione
dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale
che dovranno essere resi entro e non oltre dieci giorni dalla
ricezione della domanda. Decorso inutilmente il termine di dieci
giorni l'operatore, dandone preventiva comunicazione ai soggetti di
cui al citato articolo 5, comma 3, almeno cinque giorni prima, puo'
dare avvio ai lavori nel rispetto delle prescrizioni del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e secondo le specifiche tecniche
che verranno dettagliate nella comunicazione di avvio. Resta in ogni
caso salva la possibilita' per gli organi competenti di comunicare,
prima dell'avvio dei lavori e comunque nel termine di cinque giorni
dalla ricezione della comunicazione di avvio, eventuali ulteriori
prescrizioni nell'ambito del rispetto delle norme relative alla
circolazione stradale ovvero la sussistenza di eventuali motivi
ostativi che impongano il differimento dei lavori per un periodo
comunque non superiore ad ulteriori cinque giorni.
4. All'articolo 40 del decreto-legge n. 77 del 2021, dopo il comma
5-ter e' aggiunto il seguente:
«5-quater. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento
degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021
e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 febbraio 2021, per gli interventi relativi alla posa in opera
di infrastrutture a banda ultra larga, sono prorogati di ventiquattro
mesi i termini relativi a tutti i certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,
ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui
all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore
del presente decreto. La disposizione di cui al primo periodo si
applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di
inizio attivita' (SCIA), nonche' delle autorizzazioni paesaggistiche
e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate.
Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire
e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato
una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
2022, n. 51, nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle
dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e
prorogate ai sensi del citato articolo 10-septies.».
5. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44:
1) al comma 2, dopo le parole: «e' presentata», sono inserite
le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica
certificata»;
2) al comma 7, le parole: «alla quale prendono parte tutte le
amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o
servizi pubblici interessati dall'installazione, nonche' un
rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo
14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36» sono sostituite dalle
seguenti: «alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e
gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla
installazione, ivi incluse le agenzie o i rappresentanti dei soggetti
preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio
2001, n. 36»;
b) all'articolo 45:
1) al comma 1, dopo le parole: «l'interessato trasmette» sono
inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante posta
elettronica certificata»;
2) al comma 2, dopo le parole: «viene trasmessa» sono inserite
le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica
certificata»;
c) all'articolo 46, al comma 1, dopo le parole: «l'interessato
trasmette» sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante
posta elettronica certificata»;
d) all'articolo 54, comma 1, dopo le parole: «di aree e beni
pubblici o demaniali,» sono inserite le seguenti: «gli enti pubblici
non economici nonche' ogni altro soggetto preposto alla cura di
interessi pubblici».
6. Gli interventi di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, relativi agli impianti delle opere prive o di
minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi
di cui agli articoli 45, 46, 47 e 49 del medesimo decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, non sono soggetti all'autorizzazione
preventiva di cui all'articolo 94 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001. Qualora gli interventi di cui al
primo periodo prevedano l'esecuzione di lavori strutturali, e siano
effettuati nelle localita' sismiche indicate nei decreti di cui
all'articolo 83, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e' necessario procedere al preventivo deposito presso
il dipartimento del Genio Civile competente per territorio, a fini
esclusivamente informativi, del progetto strutturale corredato da
apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle
norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo
riguardante le strutture e quello architettonico, nonche' il rispetto
delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di
pianificazione urbanistica. Al termine dei lavori, viene inviata al
predetto dipartimento del Genio Civile la comunicazione di fine
lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato.
7. Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione
elettronica ad alta velocita' nelle zone gravate da usi civici non e'
necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, della
legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nei casi di installazione delle
infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e di realizzazione di iniziative
finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il
funzionamento delle reti e l'operativita' e continuita' dei servizi
di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui
all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.
8. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36,
dopo le parole: «I Comuni possono adottare un regolamento», sono
inserite le seguenti: «nel rispetto delle vigenti disposizioni di
legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,».
9. All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge n.77 del 2021, il
secondo periodo e' sostituto dal seguente: «Per i predetti interventi
di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con
la metodologia della micro trincea e per quelli effettuati con
tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea,
nonche' per la realizzazione dei pozzetti accessori alle citate
infrastrutture non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le previsioni
di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo
15 febbraio 2016, n. 33, e all'articolo 25, commi da 8 a 12, del
decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.».
10. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio
2016, n. 33, le parole: «L'articolo 93, comma 2,» sono sostituite
dalle seguenti: «L'articolo 54, comma 1,».
11. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, dopo le parole:
«dal punto di vista economico,» sono inserite le seguenti:
«dell'efficienza e» e, al terzo periodo, dopo le parole «del ricorso»
sono inserite le seguenti: «agli affidamenti di cui all'articolo 17,
comma 3, secondo periodo e»;
b) all'articolo 31, comma 2, dopo le parole: «Gli atti di cui al
comma 1» sono inserite le seguenti: «, i provvedimenti di affidamento
di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo».