Art. 18 Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonche' di digitalizzazione dei procedimenti 1. All'articolo 53 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 non si applicano in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1.». 2. All'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono conservati, ne' comunque trattati, oltre quanto strettamente necessario per le finalita' di cui al comma 1, i dati, che possono essere resi disponibili, attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non possono comunque essere conferiti, conservati, ne' trattati i dati coperti da segreto o riservati nell'ambito delle materie indicate al periodo precedente.»; b) al comma 4, secondo periodo, le parole da «dando priorita'» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «in apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate sui dati, separata dall'infrastruttura tecnologica dedicata all'interoperabilita' dei sistemi informativi di cui al comma 2». 3. Al fine di favorire il celere sviluppo delle infrastrutture digitali e consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, l'operatore, una volta ottenuta l'autorizzazione per i fini e nelle forme di cui all'articolo 49, commi 6 e 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, provvede ad inoltrare ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 apposita richiesta per l'adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale che dovranno essere resi entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della domanda. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni l'operatore, dandone preventiva comunicazione ai soggetti di cui al citato articolo 5, comma 3, almeno cinque giorni prima, puo' dare avvio ai lavori nel rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e secondo le specifiche tecniche che verranno dettagliate nella comunicazione di avvio. Resta in ogni caso salva la possibilita' per gli organi competenti di comunicare, prima dell'avvio dei lavori e comunque nel termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio, eventuali ulteriori prescrizioni nell'ambito del rispetto delle norme relative alla circolazione stradale ovvero la sussistenza di eventuali motivi ostativi che impongano il differimento dei lavori per un periodo comunque non superiore ad ulteriori cinque giorni. 4. All'articolo 40 del decreto-legge n. 77 del 2021, dopo il comma 5-ter e' aggiunto il seguente: «5-quater. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, per gli interventi relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attivita' (SCIA), nonche' delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e prorogate ai sensi del citato articolo 10-septies.». 5. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 44: 1) al comma 2, dopo le parole: «e' presentata», sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»; 2) al comma 7, le parole: «alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonche' un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi incluse le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36»; b) all'articolo 45: 1) al comma 1, dopo le parole: «l'interessato trasmette» sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»; 2) al comma 2, dopo le parole: «viene trasmessa» sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»; c) all'articolo 46, al comma 1, dopo le parole: «l'interessato trasmette» sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»; d) all'articolo 54, comma 1, dopo le parole: «di aree e beni pubblici o demaniali,» sono inserite le seguenti: «gli enti pubblici non economici nonche' ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici». 6. Gli interventi di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativi agli impianti delle opere prive o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli articoli 45, 46, 47 e 49 del medesimo decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Qualora gli interventi di cui al primo periodo prevedano l'esecuzione di lavori strutturali, e siano effettuati nelle localita' sismiche indicate nei decreti di cui all'articolo 83, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' necessario procedere al preventivo deposito presso il dipartimento del Genio Civile competente per territorio, a fini esclusivamente informativi, del progetto strutturale corredato da apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonche' il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. Al termine dei lavori, viene inviata al predetto dipartimento del Genio Civile la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato. 7. Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocita' nelle zone gravate da usi civici non e' necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operativita' e continuita' dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 8. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, dopo le parole: «I Comuni possono adottare un regolamento», sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,». 9. All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge n.77 del 2021, il secondo periodo e' sostituto dal seguente: «Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea e per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, nonche' per la realizzazione dei pozzetti accessori alle citate infrastrutture non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, e all'articolo 25, commi da 8 a 12, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.». 10. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, le parole: «L'articolo 93, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «L'articolo 54, comma 1,». 11. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dal punto di vista economico,» sono inserite le seguenti: «dell'efficienza e» e, al terzo periodo, dopo le parole «del ricorso» sono inserite le seguenti: «agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo e»; b) all'articolo 31, comma 2, dopo le parole: «Gli atti di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, i provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo».