Art. 19
Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione
tecnica PNRR-PNIEC, nonche' di verifica di impatto ambientale
1. In un'ottica di razionalizzazione ed efficientamento dell'azione
amministrativa, i procedimenti di cui ai titoli III e III-bis della
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono, a
richiesta del proponente, coordinati attraverso la costituzione di un
apposito gruppo istruttore a composizione mista, formato da quattro
componenti della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto legislativo n. 152 del 2006 o della Commissione di cui al
comma 2-bis, del medesimo articolo 8 e da quattro componenti della
Commissione di cui all'articolo 8-bis del medesimo decreto n. 152 del
2006, designati dai rispettivi Presidenti. L'istanza di avvio dei
procedimenti integrati VIA- AIA di cui al primo periodo e' unica e
soddisfa i requisiti di procedibilita' e sostanziali propri di
ciascun procedimento, compresi quelli previsti agli articoli 23 e
29-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2-bis, sedicesimo periodo, le parole:
«31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2024»;
b) all'articolo 23, comma 1, la lettera g-ter) e' soppressa;
c) all'articolo 25, dopo il comma 2-quinquies, e' inserito il
seguente:
«2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del
provvedimento di VIA non e' subordinata alla conclusione delle
attivita' di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o
all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».
3. All'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;
2) le parole: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2022 al
2025»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi del
presente articolo, i contratti degli esperti selezionati possono
essere prorogati fino al 31 dicembre 2025.»;
b) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
«2-ter. Gli incarichi di esperto ai sensi del presente articolo
sono conferiti con decreto del Capo dipartimento competente, che
definisce l'oggetto dell'attivita' da svolgere e la durata
dell'incarico stesso. Al decreto di cui al primo periodo e' allegato
il curriculum vitae dell'esperto, comprovante il possesso della
professionalita' richiesta in ragione dell'oggetto dell'attivita'.»;
c) al comma 3, le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023»
sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023,
2024 e 2025».
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari
a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.