Art. 19 
 
Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di
  verifica dell'impatto ambientale VIA  e  VAS  e  della  Commissione
  tecnica PNRR-PNIEC, nonche' di verifica di impatto ambientale 
  1. In un'ottica di razionalizzazione ed efficientamento dell'azione
amministrativa, i procedimenti di cui ai titoli III e  III-bis  della
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono,  a
richiesta del proponente, coordinati attraverso la costituzione di un
apposito gruppo istruttore a composizione mista, formato  da  quattro
componenti della Commissione di cui  all'articolo  8,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 152 del 2006 o della  Commissione  di  cui  al
comma 2-bis, del medesimo articolo 8 e da  quattro  componenti  della
Commissione di cui all'articolo 8-bis del medesimo decreto n. 152 del
2006, designati dai rispettivi Presidenti.  L'istanza  di  avvio  dei
procedimenti integrati VIA- AIA di cui al primo periodo  e'  unica  e
soddisfa i  requisiti  di  procedibilita'  e  sostanziali  propri  di
ciascun procedimento, compresi quelli previsti  agli  articoli  23  e
29-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8, comma 2-bis, sedicesimo  periodo,  le  parole:
«31 dicembre 2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre
2024»; 
    b) all'articolo 23, comma 1, la lettera g-ter) e' soppressa; 
    c) all'articolo 25, dopo il comma  2-quinquies,  e'  inserito  il
seguente: 
      «2-sexies.  In  ogni  caso  l'adozione   del   parere   e   del
provvedimento di  VIA  non  e'  subordinata  alla  conclusione  delle
attivita' di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  o
all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.». 
  3. All'articolo 34 del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»; 
      2) le parole: «per ciascuno degli anni dal 2022 al  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «per  ciascuno  degli  anni  dal  2022  al
2025»; 
      3) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Ai  sensi  del
presente articolo, i  contratti  degli  esperti  selezionati  possono
essere prorogati fino al 31 dicembre 2025.»; 
    b) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: 
      «2-ter. Gli incarichi di esperto ai sensi del presente articolo
sono conferiti con decreto  del  Capo  dipartimento  competente,  che
definisce  l'oggetto  dell'attivita'  da   svolgere   e   la   durata
dell'incarico stesso. Al decreto di cui al primo periodo e'  allegato
il curriculum  vitae  dell'esperto,  comprovante  il  possesso  della
professionalita' richiesta in ragione dell'oggetto dell'attivita'.»; 
    c) al comma 3, le parole: «per ciascuno degli anni 2022  e  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022,  2023,
2024 e 2025». 
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3,  pari
a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.