Art. 19 Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonche' di verifica di impatto ambientale 1. In un'ottica di razionalizzazione ed efficientamento dell'azione amministrativa, i procedimenti di cui ai titoli III e III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono, a richiesta del proponente, coordinati attraverso la costituzione di un apposito gruppo istruttore a composizione mista, formato da quattro componenti della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 o della Commissione di cui al comma 2-bis, del medesimo articolo 8 e da quattro componenti della Commissione di cui all'articolo 8-bis del medesimo decreto n. 152 del 2006, designati dai rispettivi Presidenti. L'istanza di avvio dei procedimenti integrati VIA- AIA di cui al primo periodo e' unica e soddisfa i requisiti di procedibilita' e sostanziali propri di ciascun procedimento, compresi quelli previsti agli articoli 23 e 29-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006. 2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8, comma 2-bis, sedicesimo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; b) all'articolo 23, comma 1, la lettera g-ter) e' soppressa; c) all'articolo 25, dopo il comma 2-quinquies, e' inserito il seguente: «2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non e' subordinata alla conclusione delle attivita' di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.». 3. All'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»; 2) le parole: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025»; 3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi del presente articolo, i contratti degli esperti selezionati possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2025.»; b) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: «2-ter. Gli incarichi di esperto ai sensi del presente articolo sono conferiti con decreto del Capo dipartimento competente, che definisce l'oggetto dell'attivita' da svolgere e la durata dell'incarico stesso. Al decreto di cui al primo periodo e' allegato il curriculum vitae dell'esperto, comprovante il possesso della professionalita' richiesta in ragione dell'oggetto dell'attivita'.»; c) al comma 3, le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025». 4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.