Art. 20 
 
Disposizioni  in  materia  di  funzionamento   della   Soprintendenza
                        speciale per il PNRR 
 
  1. Al fine di assicurare una piu' efficace e tempestiva  attuazione
degli interventi del  PNRR,  all'articolo  29  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei
beni culturali e paesaggistici  nei  casi  in  cui  tali  beni  siano
interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo
provvedimento   finale   in   sostituzione    delle    Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per
l'attivita' istruttoria.». 
  2. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  agli  esperti  della
segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge
n. 77 del 2021, nonche' a quelli previsti dall'articolo 51, comma  2,
del  decreto-legge  17  maggio   2022,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,  l'importo  massimo
riconoscibile per singolo incarico  e'  incrementato  a  80.000  euro
lordi annui. Agli esperti, qualora provenienti dalle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, nonche' al personale di cui  all'articolo  3  del
medesimo   decreto   legislativo,   si   applica   quanto    previsto
dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e,
per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito  dai
rispettivi ordinamenti. Agli esperti e' riconosciuto il compenso come
definito dal primo periodo  esclusivamente  in  ragione  dei  compiti
istruttori effettivamente svolti e solo a seguito  dell'adozione  del
relativo  parere   finale.   Gli   incarichi   conferiti   ai   sensi
dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021,  nonche'
a quelli previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n.  50
del 2022, sono rinnovabili per un periodo non superiore  a  trentasei
mesi e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si  applicano  agli  incarichi
gia' conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ai
sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n.  77  del  2021,
ovvero dell'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50  del  2022.
Le previsioni di cui al  terzo  periodo  del  comma  2  si  applicano
limitatamente all'attivita' svolta a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. 
  4. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3, il limite di spesa annuo
previsto dall'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del  2021
e' incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno  2023  e  quello
previsto dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 17  n.  50  del
2022 e' incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023  e  di
ulteriori 3.300.000 euro per l'anno 2024. Per le medesime  finalita',
e' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 4.800.000  per  l'anno  2025
per  il  conferimento  di  incarichi   ad   esperti   di   comprovata
qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma  6,  del
decreto legislativo n. 165 del  2001,  a  supporto  della  segretaria
tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108. 
  5.  Agli  oneri  derivanti  dai  commi  2,  3  e  4,   quantificati
complessivamente in euro 1.800.000 per l'anno 2023, in euro 3.300.000
per l'anno 2024 e in euro 4.800.000  per  l'anno  2025,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura.