Art. 22 
 
Semplificazione  degli  interventi  di  manutenzione  degli  impianti
energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili  del
              fuoco, nonche' in materia di antincendio 
 
  1. Al fine di  assicurare  la  tempestivita'  degli  interventi  di
manutenzione sugli immobili in uso al Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco dotati di impianti fotovoltaici e sugli  impianti  fotovoltaici
destinati ad  alimentare  le  stazioni  di  ricarica  dei  veicoli  a
trazione elettrica del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  la
realizzazione dei predetti interventi e' attribuita  al  Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del
Ministero  dell'interno,  che  vi  provvede  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  fatta  salva  la
possibilita' di avvalersi  dei  Provveditori  interregionali  per  le
opere pubbliche.  In  relazione  agli  interventi  di  cui  al  primo
periodo, nonche' ad altri interventi finanziati, in tutto o in  parte
con le risorse del PNRR, afferenti le  attivita'  e  le  funzioni  di
competenza  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,   qualora
necessario e previa comunicazione ai Provveditori interregionali  per
le opere pubbliche, i direttori regionali del medesimo Corpo  possono
convocare le conferenze di servizi di cui all'articolo 3 del  decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. 
  2.  Per  assicurare   il   rispetto   della   tempistica   prevista
dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
1°  agosto  2011,  n.  151,  lo  sportello  unico  per  le  attivita'
produttive che riceve l'istanza di esame dei progetti  relativi  agli
interventi di cui  al  comma  1  ai  fini  antincendio  e'  tenuto  a
trasmettere al Comando del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco
territorialmente competente  entro  tre  giorni  dalla  ricezione  la
documentazione acquisita a tale scopo. 
  3. Al fine di garantire il rispetto dei  tempi  di  attuazione  del
PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi, con il tempestivo  esame
dei progetti PNRR  ai  fini  antincendio,  assicurando  nel  contempo
l'espletamento dei  servizi  di  soccorso  pubblico,  di  prevenzione
incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, e'  autorizzata,  in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione  vigente,
l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco
di un contingente massimo di 112 unita', a  decorrere  dal  1°  marzo
2023, per un numero massimo di: 
    a) 36 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che
espletano funzioni operative; 
    b) 36 unita' nella qualifica  inziale  del  ruolo  dei  direttivi
logistico-gestionali; 
    c) 20 unita' nella qualifica iniziale del ruolo  degli  ispettori
antincendi; 
    d) 20 unita' nella qualifica iniziale del ruolo  degli  ispettori
logistico-gestionali. 
  4. In conseguenza delle assunzioni di cui al comma 3, la  dotazione
organica dei rispettivi ruoli di  cui  alla  tabella  A  allegata  al
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e'  incrementata  di  un
numero corrispondente di unita'. 
  5. Alle assunzioni nei ruoli degli ispettori di  cui  al  comma  3,
nonche' alle assunzioni  nel  ruolo  degli  ispettori  antincendi  da
effettuarsi nell'anno 2023 nell'ambito  delle  facolta'  assunzionali
previste a legislazione vigente,  il  predetto  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco puo' procedere anche mediante lo  scorrimento  delle
graduatorie  dei  concorsi  anche  interni  gia'   espletati   o   da
concludersi nel corso del 2023. 
  6. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  comma  3,  e'
autorizzata  la  spesa  di  euro  5.625.741  per  l'anno  2023,  euro
6.734.535 per l'anno 2024,  euro  6.963.358  per  l'anno  2025,  euro
7.006.346 per l'anno 2026,  euro  7.031.637  per  l'anno  2027,  euro
7.044.178 per gli anni 2028 e 2029, euro 7.109.835 per  l'anno  2030,
euro 7.161.106 a decorrere dall'anno 2031, cui si  provvede  mediante
utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della  legge
30 dicembre 2021, n. 234. 
  7.  Per  le  spese  di  funzionamento  connesse   alle   assunzioni
straordinarie di cui al comma 3, comprese le spese per mense e  buoni
pasto, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 235.896 per l'anno
2023 ed euro 112.000 a decorrere  dall'anno  2024,  cui  si  provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  1,  comma  607,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234.