Art. 22
Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti
energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' in materia di antincendio
1. Al fine di assicurare la tempestivita' degli interventi di
manutenzione sugli immobili in uso al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco dotati di impianti fotovoltaici e sugli impianti fotovoltaici
destinati ad alimentare le stazioni di ricarica dei veicoli a
trazione elettrica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la
realizzazione dei predetti interventi e' attribuita al Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del
Ministero dell'interno, che vi provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta salva la
possibilita' di avvalersi dei Provveditori interregionali per le
opere pubbliche. In relazione agli interventi di cui al primo
periodo, nonche' ad altri interventi finanziati, in tutto o in parte
con le risorse del PNRR, afferenti le attivita' e le funzioni di
competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, qualora
necessario e previa comunicazione ai Provveditori interregionali per
le opere pubbliche, i direttori regionali del medesimo Corpo possono
convocare le conferenze di servizi di cui all'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
2. Per assicurare il rispetto della tempistica prevista
dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
1° agosto 2011, n. 151, lo sportello unico per le attivita'
produttive che riceve l'istanza di esame dei progetti relativi agli
interventi di cui al comma 1 ai fini antincendio e' tenuto a
trasmettere al Comando del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
territorialmente competente entro tre giorni dalla ricezione la
documentazione acquisita a tale scopo.
3. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione del
PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi, con il tempestivo esame
dei progetti PNRR ai fini antincendio, assicurando nel contempo
l'espletamento dei servizi di soccorso pubblico, di prevenzione
incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, e' autorizzata, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente,
l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
di un contingente massimo di 112 unita', a decorrere dal 1° marzo
2023, per un numero massimo di:
a) 36 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che
espletano funzioni operative;
b) 36 unita' nella qualifica inziale del ruolo dei direttivi
logistico-gestionali;
c) 20 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori
antincendi;
d) 20 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori
logistico-gestionali.
4. In conseguenza delle assunzioni di cui al comma 3, la dotazione
organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' incrementata di un
numero corrispondente di unita'.
5. Alle assunzioni nei ruoli degli ispettori di cui al comma 3,
nonche' alle assunzioni nel ruolo degli ispettori antincendi da
effettuarsi nell'anno 2023 nell'ambito delle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente, il predetto Corpo nazionale dei
vigili del fuoco puo' procedere anche mediante lo scorrimento delle
graduatorie dei concorsi anche interni gia' espletati o da
concludersi nel corso del 2023.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, e'
autorizzata la spesa di euro 5.625.741 per l'anno 2023, euro
6.734.535 per l'anno 2024, euro 6.963.358 per l'anno 2025, euro
7.006.346 per l'anno 2026, euro 7.031.637 per l'anno 2027, euro
7.044.178 per gli anni 2028 e 2029, euro 7.109.835 per l'anno 2030,
euro 7.161.106 a decorrere dall'anno 2031, cui si provvede mediante
utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge
30 dicembre 2021, n. 234.
7. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni
straordinarie di cui al comma 3, comprese le spese per mense e buoni
pasto, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 235.896 per l'anno
2023 ed euro 112.000 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234.