Art. 18 
 
                   Norme applicabili alla fusione 
 
  1. Salvo che non sia diversamente disposto  dal  presente  decreto,
alla societa' italiana partecipante alla fusione transfrontaliera  si
applica il titolo V, capo X, sezione  II,  del  libro  V  del  codice
civile. 
  2. Fermo restando quanto disposto  dall'articolo  32,  in  caso  di
conflitto con le norme  applicabili  alle  societa'  di  altro  Stato
membro partecipanti alla fusione transfrontaliera  sugli  adempimenti
successivi  al  rilascio  del  certificato   preliminare,   e'   data
prevalenza alla legge  applicabile  alla  societa'  risultante  dalla
fusione medesima. 
  3. L'articolo 2501-bis del codice civile non trova applicazione  se
la societa' partecipante alla fusione il cui controllo e' oggetto  di
acquisizione non e' una societa' italiana. 
  4. Resta altresi' salvo quanto previsto  dal  regolamento  (CE)  n.
2157/2001  del  Consiglio,  dell'8  ottobre  2001,  in   materia   di
costituzione di una societa' europea per fusione  e  quanto  previsto
dal regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio  2003,
in materia di costituzione di una societa'  cooperativa  europea  per
fusione. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Il Capo X del Titolo V del Libro V del codice  civile
          comprendente gli articoli da 2498 a 2506-quater. 
              - Per i regolamenti (CE) n. 2157/2001 e n. 1435/2003 si
          veda nelle note all'art. 7.