Art. 18 Norme applicabili alla fusione 1. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, alla societa' italiana partecipante alla fusione transfrontaliera si applica il titolo V, capo X, sezione II, del libro V del codice civile. 2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 32, in caso di conflitto con le norme applicabili alle societa' di altro Stato membro partecipanti alla fusione transfrontaliera sugli adempimenti successivi al rilascio del certificato preliminare, e' data prevalenza alla legge applicabile alla societa' risultante dalla fusione medesima. 3. L'articolo 2501-bis del codice civile non trova applicazione se la societa' partecipante alla fusione il cui controllo e' oggetto di acquisizione non e' una societa' italiana. 4. Resta altresi' salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, in materia di costituzione di una societa' europea per fusione e quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, in materia di costituzione di una societa' cooperativa europea per fusione.
Note all'art. 18: - Il Capo X del Titolo V del Libro V del codice civile comprendente gli articoli da 2498 a 2506-quater. - Per i regolamenti (CE) n. 2157/2001 e n. 1435/2003 si veda nelle note all'art. 7.